Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

Gentile Avvocato

Mi è arrivato un sollecito di pagamento da parte di Equitalia per due multe prese sull'autobus , siccome è passato un pò di tempo non ricordo di averle prese, non avendo nessun documento cartaceo mi sono recato prima all'azienda ANM e poi all'Equitalia per chiedere spiegazioni per quanto riguarda i tempi di prescrizione, pertanto, l'unica risposta che ho ricevuto è stata che non c'è nulla da fare e che devo pagare. Le multe in questione sono datate:

1° 29/09/2000 con notifica da parte di ANM il 25/11/2003

2° 27/09/2002 con notifica da parte di ANM il 03/03/2004

Equitalia le ha notificate entrambe il 15/10/2007, a me è arrivato il sollecito solo una decina di giorni fa (fine Novembre 2012) senza una data sulla busta ma con la data all'intero della lettera il 12/10/2012.

Da quanto letto sopra deduco che siano andate in prescrizione, è possibile presentare opposizione alla riscossione dal Giudice Di Pace?

La ringrazio anticipatamente.

Probabilmente le multe sono prescritte. Può presentare opposizione all'esecuzione.

 Gentile Avvocato buona sera, l’altro giorno mi è pervenuto dai vigili del comune di Minturno un Verbale d’ingiunzione di pagamento maggiorato per una multa fatta nel 2008, e ricevuta in data 19/04/2008 e in data 17/05/2008 con raccomandata a/r  indirizzata solo al Comando Polizia Municipale ho fatto opposizione

al verbale n. S 29747 – 28010779 datato 21/03/2008 per il seguente motivo:
- il sopra citato verbale è stato spedito/recapitato in Via arco di travertino , 44 Roma dove risiedono i miei genitori (mia residenza fino al 2001) ed è stato ritirato dagli stessi.
- lo scrivente invece risiede in Viale Cesare Pavese, 123 Roma dal 22/10/2004 (precedentemente dal 2001 al 2004 in Piacenza) ed alla stessa data ha chiesto il cambio di residenza sia sul libretto di circolazione che sulla patente di guida e nel 2005 infatti mi è pervenuto dalla motorizzazione il tagliando di conferma del cambio di residenza (vedi copia del libretto)
Comunico che le due vie distano circa 15 Km l’una dall’altra.- Inoltre, faccio presente che per poter andare a ritirare il verbale recapitatomi nella residenza dei miei genitori (visto che partivano per parecchi giorni) lo scrivente ha dovuto chiedere 3 ore di permesso al lavoro e utilizzato il taxi sia per l’ andata che per il ritorno. Si allega:- copia del verbale notificato; - copia del libretto di circolazione; - copia della carta d’identità. Si rimane in attesa di una cortese risposta, anche ai fini di una prescrizione dei 60 giorni, termine indicato nel verbale. Premesso quanto sopra dalla data del 17/05/2008 e fino all’altro giorno non ho avuto comunicazione in proposito da parte dei vigili. Con il presente volevo chiedere come regolarmi in merito al Verbale d’ingiunzione maggiorato che mi è pervenuto l’altro giorno sempre dallo stesso Comando di Polizia Municipale.

Il ricorso avverso il vebale si deposita presso il giudice di pace o, nel caso di ricorso al prefetto, si indirizza appunto al prefetto (anche qualora sia consegnato all'organo che ha emesso il verbale).

Pertanto, sembra che quello da lei proposto nel 2008 non possa qualificarsi come ricorso, ma come semplice richiesta di annullamento in autotutela che evidentemente è stata rigettata.

Non credo quindi ci sia nulla di concreto da fare. Avrebbe dovuto proporre regolare ricorso (al Giudice di Pace o al Prefetto) avverso il primo verbale.

 Gent.mo Avvocato, 

al mio compagno è arrivata nei giorni scorsi, senza raccomandata AR, ma per posta ordinaria una cartella Equitalia, Premettendo che è arrivata a casa dei suoi genitori, (lui ha cambiato residenza a Febbraio 2012), sulla cartella fanno riferimento ad una multa presa nel 2007, scrivono che è stata notificata a maggio 2010, sulla busta non ci sono date, la lettera però riporta la data del 09/11/2012. Gli viene richiesto di pagare quanto prima la somma dovuta ma, dagli esempi da Lei sopra descritti, sembra ci possano essere i termini per poter fare ricorso, anche secondo Finanziaria 2008, poichè i tempi di legge non sono stati rispettati.

Inoltre,  possibile ricevere un "Sollecito di pagamento", così è stato scritto nell'oggetto della lettera, per posta ordinaria e non a mezzo raccomandata? 

 

La ringrazio in aticipo e spero di ricevere quanto prima un Suo cortese parere in merito. 

 

Cordiali saluti

 

Il sollecito di pagamento può essere spedito per posta ordinaria.

Le consiglio di verificare la regolare notifica della cartella di pagamento del 2010 (cosa che può fare solo recandosi presso Equitalia). Se essa non è regolare, può proporre opposizione all'esecuzione eccependo la prescrizione.

Per quanto riguarda la decadenza di cui alla finanziaria 2008, essa si applica solo alle multe di spettanza comunale (cioè quando nella cartella di pagamento è indicato come ente creditore il comune) e sempre che tra la data di esecutività del ruolo e quella di notifica della cartella di pagamento siano trascorsi più di 2 anni.

Come Ente creditore è difatti indicato il Comune, questo vuol dire che la notifica è arrivata in ritardo? dobbiamo comunque fare controllo presso Equitalia per valutare se la notifica è corretta? oppure i due anni citati nella Finanziaria 2008 in questo caso possono essere presi in considerazione per eventuale ricorso? 

Grazie per la disponibilità accordatami, cordiali saluti

 

 

La regolarità della notifica della cartella ed il rispetto del termine di cui alla finanziaria 2008 (devono trascorrere meno di due anni dalla data di trasmissione del ruolo alla data di notifica della cartella) possono essere controllati solo presso equitalia.

Gent.mo avvocato

 

Ieri mi è pervenuta a casa, tramite posta ordinaria, un verbale  da parte della polizia locale nel quale è scritto che dopo il decesso di mio nonno il 27/1/2003 non ho provveduto al trapasso di proprietà della mia autovettura entro il termine di 60 giorni, e tutt'ora non ho aggiornato la carta di circolazione. Io ho provveduto a ciò due anni dopo il decesso di mio nonno ossia nel 2005 e ho un documento che prova ciò che le sto scrivendo ma non ricordo per quale motivo sulla carta di circolazione risulta ancora mio nonno come proprietario dei veicolo. La mia domanda è, premettendo che ho provveduto al cambio di proprietà anche se non nei termini previsti dal codice della strada, non dovrebbe essere in prescrizione visti i 9 anni trascossi dall'inadempienza all'accertamento avvenuto pochi giorni fa? 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Da quello che racconta, la multa dovrebbe essere prescritta, anche considerando come anno di decorrenza del termine il 2005.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

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