Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

Ha il diritto di estrarne copia, in quanto si tratta di un atto di un procedimento amministrativo che la riguarda. Se non glielo consentono, può richiedere la copia per iscritto e, in caso di persistente rifiuto, agire presso il TAR e tutelare il suo diritto di accesso agli atti.

buonasera.ancora una cosa, io mi sono recato negli uffici equitalia di abietegrasso provincia di milano dove tutti gli estratti a ruolo me l anno conssegnato.dopo una settimana mi sono recato negli stessi uffici equi. per chiedere una relata di notifica, e mi estato detto che era visibile presso gli uffici di milano. e che come spiegato nella precedente domanda poteva essere solo visionata e che non possono rilasciare una copia. secondo voi non dovrebbero averla anche loro la relata di notifica.e poi perche mi anno detto che anche se andavo a milano potevo solo visionarla? e che cmq non mi avrebbero rilasciato una copia della relata di notifica,come sempre vi ringrazio mi siete veramente di grande aiuto
distinti saluti
mazzitelli nicola

Perchè le abbiano detto che non può estrarre copia non lo so. Ribadisco, al riguardo, che Equitalia è tenuta a garantire l'accesso agli atti e se, dopo che lei abbia richiesto per iscritto una copia della relata, si ostinano a rifiutarsi, può agire ai sensi dell’art. 25 L. 241/90 e dagli art. 3-7 d.P.R. 352/1992 presso il TAR.

Ovviamente, io non lo farei mai per un mio cliente (in quanto costa), perchè non è fondamentale avere una copia materiale della relata di notifica... basta visionarla ed appuntarsi su un pezzo di carta a chi è stato consegnato l'atto, con che modalità e quando. Tuttavia, se lei ha proprio necessità di averne una copia, deve attivarsi nel senso che le ho detto prima.

Per quanto riguarda il fatto che nei piccoli uffici periferici non abbiano copia di tutti gli atti del procedimento, questo è normale. Pertanto, le consiglio di recarsi presso gli uffici di Milano.

bunasera,volevo chiedere e vero che la notifica di una cartella notificata per via posta si puo contestare. perche secondo alcune notizie non attendibile devono essere not
ificate da un funzionario in persona. grazie
distinti saluti
mazzitelli nicola

buonasera chiedo le cartelle equitalia notificate per via raccomandata si possono inppugnare per fare ricorso in quanto si sentono voci che devono essere notificate da un delegato del equitalia.

Sono leggende metropolitane che una volta tanto vengono fuori a causa di sentenze isolate(generalmente dei Giudici di Pace o delle Commissioni Tributarie, che sono giudici onorari non sempre preparatissimi) che poi vengono ribaltate in appello o comunque male interpretate.

Infatti, la notifica si intende effettuata dal soggetto legittimato anche quando lo stesso si avvale del servizio postale.

In altre parole, la caretella deve essere notificata da:

1) Gli ufficiali della riscossione;

2) I messi comunali;

3) Gli agenti della Polizia Municipale;

4) Altri soggetti abilitati dall'Agente per la Riscossione.

Ognuno di questi 4 soggetti può rivolgersi al postino per la notifica e la legge è rispettata, perchè anche se la busta è consegnata materialmente dal postino, il notificante è uno di quei 4 soggetti.

Salve, mi è arrivata la notifica della equitalia qualche giorno fà quindi siamo nel 2012. Ho preso la multa a Roma nel 2006 e l'hanno notificata sempre nel 2006 rimanendo in giacenza alle poste perchè indirizzo sconosciuto (probabilmente avevo appena cambiato residenza). Ora in base a quanto ho letto sopra i 5 anni sono passati e la multa dovrebbe essere andata prescritta. Invece ho chiamato il servizio Roma Capitale (060606) e mi hanno risposto che quando la notifica(la prima del Comune anno 2006) non viene prese dall'interessato in questo caso indirizzo sconosciuto e quindi giacenza dalle poste, c'è un articolo del nuovo codice della strada che rende la prescrizione illimitata!!!! In pratica la prescrizione dei 5 anni è valida solamente se il soggetto ritira la notifica. E' vero ciò e quindi la devo pagare la multa?? grazie

Quello che le hanno riferito è semplicemente ridicolo.

Se lei non ha ritirato la busta alla posta, semplicemente la notifica si è formalizzata allo scadere del decimo giorno successivo all'invio (con raccomandata A/R) dell'avviso di deposito. A partire da quel giorno i 5 anni hanno ricomunciato a correre.

Pertanto, se effettivamente la notifica del verbale si è perfezionata nel 2006 ed ha ricevuto la cartella di pagamento nel 2012, senza avere nel frattempo ricevuto alcuna richiesta di pagamento (materialmente o per compita giacenza) la multa è inesorabilmente prescritta.

Buongiorno, grazie per la risposta ed anche a me la cosa non quadra, poiché prima di dirmi ciò avevano provato a dire che la prescrizione parte dalla notifica di Equitalia!!!!! invece grazie alla tua spiegazione ed esempio esaurienti, hanno taciuto e adesso si stanno inventando quest'altra fandonia. Però non potrebbero fare come per le tv, compagnie telefoniche, ecc... che ogni tanto si sente che l'Antitrust li multa per comportamenti poco corretti?? C'è qualche ente a cui posso inoltrare tale vicenda?? perché se dall'origine sanno che la multa è andata in prescrizione e la inviano lo stesso, vuol dire che ci provano a fregare il prossimo!!!! Allora cosa cambia rispetto ad una classica truffa che compie il comune cittadino?? Comunque a parte lo sfogo, per non pagare la multa e cartella, visto che come ti ho scritto prima sono passati 6 anni e non hanno fatto notifiche in mezzo, cosa devo fare?? mica posso far finta di non aver ricevuto la cartella?? devo ricorrere al Giudice di Pace?? e le spese le devo anticipare io?? grazie nuovamente

La prescrizione deve essere espressamente eccepita dalla parte, perchè si tratta di qualcosa al quale si può rinunciare (anche implicitamente, non sollevando appunto per tempo l'eccezione), pertanto non c'è nulla di illegale nel richiedere, anche giudizialmente, il pagamento di un credito prescritto.

Quindi si, devi ricorrere al Giudice di Pace, anticipando le spese. Date le informazioni fornite, ritengo che la modalità più opportuna sia l'opposizione all'esecuzione, da instaurarsi con citazione a norma dell'art. 615 c.p.c. Il costo, se la somma richiesta non supera le 1100€ è di 37 € per il contributo unificato, 8 € per la marca da bollo, più il costo della notifica che dipende dalla distanza e dalle modalità di notifica, ma che comunque non dovrebbe superare le 10€. E ti puoi anche difendere da solo.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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