Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica (o notificazione) degli atti



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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.

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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.

Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.

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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).

Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).

Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.

Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.

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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.


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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”

L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.

Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..

Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.

Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.

Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.

Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.

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Commenti

Bungiorno Avvocato
Volevo sapere la notifica da parte equitalia per mezzo posta sono nulle o da intendersi inesistenti come scritto in alcune sentenze della commissione tributaria.
Se si vengono annullate definitivamente ?
Sotto le riporto un articolo
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Ci si chiede se sia valida la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della Riscossione.

Il problema nasce in quanto l'articolo 26, primo periodo, del D.P.R. n. 602/73 prevede che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".

Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Sulla base di questo secondo periodo, l'Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D'altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo periodo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

gli ufficiali della riscossione
i messi comunali
gli agenti della polizia municipale
altri soggetti espressamente autorizzati dal Concessionario

Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo "direttamente".

Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.

In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza del 25/10/2011 sentenza n. 533/05/10 del 29/12/2010; sentenza n. 909/05/09 del 23/10/2009;
Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sentenza n. 3/10/10 del 9/07/2009. I Giudici hanno in questo caso precisato pure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 c.p.c., il vizio di notifica. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non è atto processuale ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza n. 141/05/09; sentenza n. 61/22/10 del 15/04/2010 ("la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficio postale");
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 264/09/10;
Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza n. 125 del 12/06/2008;
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 51(02/2012 del 25/01/2012; sentenza n. 110 del 14/07/2010; sentenza n. 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di specie");
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sentenza n. 770 del 27/08/2010 ("Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo posta, e non attraverso l’ufficiale giudiziario, in violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/73, della legge 890 del 1982 e dell’art. 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti");
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sentenza n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ("L’art. 26 citato e l’art. 60 D.P.R. n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione. <...> Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente");
Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza n. 53/07/11.

Sono sentenze di primo grado (cioè emesse dalle CtP che NON sono giudici togati, ma onorari... a volte il relatore non è nemmeno laureato in giurispurdenza), che hanno autorevolezza sostanzialmente nulla.

La Cassazione è dell'avviso che la notifica può essere effettuata direttamente dall'Agente a mezzo posta (cfr. da ultimo Cass. n. 11708/11).

Morale della favola, se si è fortunati si trova una commissione che annulla l'atto in primo grado ma si è inesorabilmente destinati alla sconfitta nei gradi successivi.

Purtroppo, sul web viene dato molto risalto a queste sentenze, tacendo poi il fatto che vengano puntualmente ribaltate nei successivi gradi di giudizio, così illudendo i cittadini e spingendoli a proporre ricorsi inutili.

Buongiorno
il giorno 4 luglio circa, vengo contattato da un amico, il quale mi riferisce "per sentito dire" che il messo comunale mi sta cercando perché è in giacenza presso il comune,una contravvenzione al codice della strada; lo stesso precisa che l'ufficio postale competente non è stato in grado di effettuare la notifica per un non meglio precisato motivo.
(Il mio amico è un dipendete comunale ma non si occupa di notifiche o simili ma lavora in altro ufficio)
L'indomani contatto telefonicamente il messo comunale, che conferma la giacenza, presso il proprio ufficio, di un verbale al C.d.S datato 21 aprile 2012, a me intestato e contestato dalla Polizia Provinciale ed aggiunge che l'ufficio postale non è stato in grado di notificarmi l'atto, in quanto "utente sconosciuto".
(Preciso che ricevo regolarmente la comune posta presso la mia residenza, e che vi abito da svariati anni)
Il messo comunale mi invita a raggiungerlo nei giorni seguenti per la notifica dell'atto.
Il giorno 17 luglio il mio vicino, trova nella propria casetta delle lettere, una busta gialla chiusa, con sopra riportato il mio indirizzo, che mi consegna.
La busta è sigillata, ma non riporta alcuna indicazione o altro (timbri ecc) con cui poter identificare il mittente. E' quindi anonima.
All'interno trovo un avviso di deposito atti, ai sensi dell'art 140 cpc. relativo ad un verbale di accertamento emesso dalla polizia prov.le.

- Può il messo comunale aprire il plico che la Polizia Prov.LE cerca di notificarmi?
- Può il messo comunale riferire al mio amico (in quanto mio concittadino) il contenuto di questo atto e chiedere ma il sig Lorenzo dove risiede? (sic!)
- E' regolare il riferimento all'Art 140 cpc riportato nell'avviso di deposito, visto che io sono facilmente rintracciabile presso la mia residenza (il
tutto può essere confermato dai vicini e/o familiari) dove ricevo regolare posta.
- Molto probabilmente il messo comunale (o chi per lui) ha messo erroneamente la busta gialla nella cassetta delle lettere adiacente alla mia e di
proprietà di un vicino di casa, è regolare tutto ciò?
- Devo ricevere una raccomandata, visto che l'avviso di deposito contenuto nella busta riporta la dicitura "Raccomanda a.r."?

Infine, dato che la presunta infrazione è stata commessa in data 21 aprile, il giorno 19 scadono i 90 giorni per la notifica...ho qualche speranza che questa sia nulla date le modalità sopra descritte?
GRAZIE!!!!

L'unico modo per verificare la regolarità della notifica è recarsi presso il comando dei vigili urbani e chiedere di visionare la relata di notifica e la cartolina di ricevimento della raccomandata inviata a norma dell'art. 140 c.p.c. (a proposito del quale nessuna importanza ha il fatto che lei spesso è in casa... o riesce a dimostrare che nello specifico istante in cui il messo ha bussato lei era in casa, oppure è validamente applicato il 140).

In ogni caso, la notifica mi sembra molto probabilmente regolare, se non altro perchè a norma dell'art. 156 c.p.c. ogni eventuale nullità è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto nel caso specifico.

Per il resto, qualsiasi eventuale violazione della legge sulla privacy da parte del notificatore non comporta la nullità della notifa, ma, al massimo, il diritto al risarcimento del danno nei confronti del notificatore stesso, sempre che lei riesca a dimostrare che effettivamente la privacy è stata violata. Il notificatore, comunque, può chiedere informazioni su dove abiti il destinatario dell'atto.

Ho ricevuto una cartella da equitalia di € 7500 è una sorta di storico,ci sono multe,spazzatura,tasse di un famigerato abbonamento autoradio,alcune risalgona AL 1997 MA COME FACCIO A RICORDARE TUTTO E SE MI SONO STATE NOTIFICATE CORRETTAMENTE,inoltre mi promettono un fermo amministrativo dell'auto che sarà attivo se non pago.
Come potrei comportarmi??grazie

Le consiglio di estrarre copia, presso equitalia, della relata di notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti eventualmente inviati e presso i vari enti accertatori, dei verbali e degli avvisi di accertamento.

Successivamente, di portare tutta la documentazione ad un avvocato che possa seguirla sul posto.

Egregio Avvocato,
mi si pone un secondo problema molto più grave: sebbene abbia fatto precisa richiesta di aver copia della cartella (mai notificata) e della relata di notifica, dopo estenuanti code nella sede Equitalia ed attese di giorni e giorni per il ritiro, mi è stato consegnato il solito "estratto di ruolo"..!Alle mie rimostranze il responsabile Equitalia di quella sede asseriva che per aver copia di cartella e notifica dovevo recarmi all'ufficio "Rapporto con i contribuenti" della sede centrale di Napoli dove avrebbero evaso subito la mia richiesta...Ma alle sede centrale L'addetta ai pass mi riferiva che non è possibile accedere agli uffici ... perchè non sono aperti al pubblico nemmeno su prenotazione(!!!); l'unico accessibile era l'ufficio protocollo dove ho lasciato di nuovo la mia richiesta.. sembra inutile perchè l'addetto al protocollo mi faceva "amichevolmente" presente che sicuramente non avrei ottenuto nulla perchè copie di cartelle e relate di notifica Equitalia non le fornisce nemmeno ai contribuenti interessati, ma soltanto ai giudici in Tribunale... cioè facendo causa, con tutte le spese che ne derivano !!
Come ultimo tentativo ho anche inviato una email all'ufficio Assistenza Contribuenti (che avrebbe dovuto rispondere entro 48 ore..!!), ma finora ( dopo 7 gg.) tutto tace. Vorrei sapere quali strumenti posso adottare per far sì che Equitalia rispetti l'obbligo di fornirmi i documenti che mi nteressano.
Grazie.

Equitalia è tenuta a garantire l'accesso agli atti e se, dopo che lei abbia richiesto per iscritto una copia della relata, si ostinano a rifiutarsi, può agire ai sensi dell’art. 25 L. 241/90 e dagli art. 3-7 d.P.R. 352/1992 presso il TAR.

buona sera Avvocato
ma è possibile che io debba pagare una multa a nome della mia azienda, pur essendo io il trasgressore, perché il mio datore di lavoro non poteva presentarsi nel cantiere dove è stata messa la multa di occupazione del suolo pubblico?
Il mio vecchio datore di lavoro non avendola mai pagata le sembra giusto che un giudice di pace mi faccia pagare 3000 euro?

Se lei è il trasgressore, si, lei deve pagare la multa.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

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