Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

La ringrazio per la risposta, sembra che la relata di notifica non si trovi (nè presso amt che presso equitalia) e i termini per fare ricorso al Giudice di Pace sono passati. Ho ancora un po' di tempo prima della scadenza dei 60 gg per il pagamento, cosa mi consiglia di fare?

Può esperire l'azione di opposizione all'esecuzione, senza limiti di tempo. Dovrà sostenere la mancata notifica degli atti precedenti la cartella di pagamento e quindi la conseguente prescrizione del credito. Vivamente consigliato di rivolgersi ad un legale, perchè si tratta di un procedimento più complesso del semplice ricorso contro la multa.

La ringrazio per la sempre cortese e celere risposta.
Ma secondo Lei ne vale la pena di rivolgersi a un avvocato, essendo la cartella di meno di € 200, con il rischio di perdere e dover pagare oltre alla cartella e alle sanzioni che nel frattempo aumenterebbero, anche l'avvocato?

Se effettivamente la notifica del 2008 non è andata a buon fine, non avrà difficoltà a trovare un legale che si offra di curare la causa senza richiederle un compenso, contando sulla molto probabile condanna alle spese e chiedendole solo il pagamento delle spese vive (contributo unificato, marca da bollo, notifca... per un totale di circa 60 €). A lei le opportune valutazioni.

Volendo, potrebbe anche difendersi da solo (perchè questa possibilità è prevista dalla legge per le cause di competenza del Giudice di Pace, di valore inferiore a € 516).

Tuttavia, come le dicevo, l'opposizione all'esecuzione va introdotta con atto di citazione, che deve essere notificato dall'attore e successiva iscrizione a ruolo. Pertanto si tratta di un procedimento più complesso per i non addetti ai lavori, a differenza del ricorso avverso multa che si può presentare direttamente in cancelleria con un modulo prestampato.

Buonasera vorrei un parere sul mio caso. Mi è stata notificata in data 28/02/2010 una multa per divieto di sosta dal comune di Rieti. Ho dimenticato di pagarla nel termine dei 60gg ed ora vorrei sapere se:

- il comune è ancora in diritto a ricevere il pagamento essendo passati piú di 2 anni dall'ultima notifica?
- devo comunque aspettare ulteriore notifica o cartella esattoriale o posso provvedere al pagamento in qualche modo per chiudere la faccenda?

Grazie per le info che vorrà darmi.

Saluti
Giuseppe

Il Comune può ancora legittimamente chiedere il pagamento. Non c'è bisogno di attendere un'ulteriore notifica; può recarsi presso gli uffici del Comune e pagare.

Salve! Egregio avv. Mongiovi
Sono Mancuso e le chiedo cosa fare?
La settimana scorsa mi è pervenuta,una semplice lettera
da parte di Equitalia,in cui mi si chiede il pagamento
di due contravvenzioni cod.della strada 689/81 amminist.
comunale datate 1999,notificata con atto il 10/05/2001.
Purtroppo dopo 13 anni,non ho piu traccia e non ricordo
nulla. Le chiedo se potrebbe essere tutto prescritto e
cosa debbo fare.
Grazie e la saluto distintamente

Se non ha ricevuto alcuna valida notifica dopo il 2001, la multa è prescritta. Dovrebbe proporre una opposizione all'esecuzione, presso il Giudice di Pace, come spiegato qui

Buongiorno Avvocato,
ho ricevuto la settimana scorsa un sollecito di pagamento da parte di equitalia di una multa presa nel giugno del 2000.
sul dettaglio del debito mi dice che mi e' stata notificata ad aprile 2003 ( mai ricevuta alcuna notifica ) ora siamo a maggio del 2012 ... mi chiedevo ma i termini di prescrizione non sono di cinque anni ?

Si sono 5 anni.
Deve opporsi come spiegato qui

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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