Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Buonasera, le espongo il mio caso. In data 19/11/2012 ho ricevuto un SOLLECITO per un mancato pagamento del bollo auto dell'anno 2001. Nel sollecito si fa riferimento ad una prima notifica effettuata in data 17/03/2006 (a me mai arrivata). Posto che per i bolli auto dell'anno 2001 la prescrizione si definiva in data 31/12/2005 (se ho capito bene), posso fare ricorso ORA? O meglio, il 31/12/2005 fa riferimento alla notifica? Inoltre, controllando con un impiegato dell'agente della riscossione, la notifica del 17/032006 e' stata effettuata al mio vecchio indirizzo (e per questo mai ricevuta). Cosa posso fare? Grazie mille, il suo aiuto e' molto prezioso

A mio parere il bollo dovrebbe essere prescritto, infatti anche immaginando che la notifica del 2006 sia regolare (cosa tutta da dimostrare se è stata effettuata ad un indirizzo diverso da quella risultate in anagrafe), comunque sono passati più di 3 anni tra essa e quella del 2012. Può impugnare il sollecito di pagamento dinanzi la commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Gentile avvocato Mongiovi oggi 20/11 mia moglie ha ricevuto una lettera NON raccomandata  ma normale, da Equitalia Nord spa ( con data riportata nella stessa del 24/10: più di 25 giorni addietro) .In questo sollecito chiedono il pagamento di tasse automobilistiche del 2000,2001, 2002 e 2003. Nella stessa citano un atto a noi notificato in data 26/3/2010 ma a noi MAI giunto.Sono a chiederLe cortesemente come e cosa fare : siamo disperati in quanto si tratta di 1042 euro. Attendo fiducioso una Vostra cortese risposta che aiuti la mia famiglia ad uscire da quest'impiccio.

Vi ringraziamo per la Vostra preziosissima  opera.

Cordiali saluti. Paolo da Gardone V.T. (Bs)

A mio parere può considerare prescritti i crediti azionati. Infatti, il bollo auto si prescrive in 3 anni, quindi anche immaginando che la notifica del 2010 sia stata regolarmente eseguita, la prescrizione si sarebbe comunque compiuta.

La prescrizione può essere fatta valere con ricorso alla commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla ricezione del sollecito.

Gent.mo a avvocato Mongiovi , Vi ringraziamo per la consulenza. Nei prossimi giorni agiremo come Voi ci avete consigliato.

Cordiali saluti. Paolo

Gentilissimo avvocato, avrei bisogno di chiederle un'informazione.

Ieri ho ricevuto un sollecito di pagamento da parte di equitalia per il pagamento del bollo auto relativo all'anno 2003 e 2004,gli stessi mi sono stati notificati rispettivamente in data 21/10/2008 e 12/01/2010, quindi caduti in prescrizione.

Non ho mai presentato ricorso, posso farlo ora?o sono trascorsi i termini per la presentazione?

La ringrazio resto in attesa.

Il sollecito di pagamento è atto autonomamente impugnabile (Cass. S.U. del 2007), pertanto contro di esso può proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Gentile avvocato, Le scrivo per chiedere il Suo consiglio su come potere recuperare quanto pagato (su richiesta Equitalia e SERIT Sicilia) per due bolli auto relativi agli anni 2000 e 2001. I solleciti di pagamento mi sono stati notificati nel 2012 e fanno riferimento a notifiche del 2006 e 2008. La ringrazio per la risposta Stefano Di trapani

Se ha pagato non può più recuperare nulla, in quanto il pagamento comporta automatica rinuncia alla prescrizione.

 mi e arrivata una cartella di pagamento dell equitalia  nord spa su ordinanza delle agenzia dell entrate di agrigento su un bollo auto del 2007, una ford demolita l anno scorso (nel 2007 ero residente giu in sicilia adesso vivo in prov varese) l auto era stata immatricolata il 15 03 2000.

volevo sapere se il bollo e in prescrizione. Ho tel la regione sicilia ufficio bolli auto e mi hanno detto che si paga entro 5 anni, quindi non e in prescrizione per loro. spero mi rispondiate.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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