Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

Egr. Avvocato, Le chiedo aiuto perché non so se il bollo che "dovrei" pagare è prescritto o no.
Dunque, nell'aprile 2008 ho acquistato da un rivenditore un'auto credendo che il bollo fosse pagato.
A Novembre 2011 la Regione Puglia mi ha inviato una richiesta di pagamento del bollo per gli anni 2008 e 2009. Io ho prontamente inviato la ricevuta del bollo del 2009 chiedendo, se proprio necessario, di ricalcolare l'importo.
Ad ottobre 2014 mi è arrivato DA EQUITALIA l'importo ricalcolato riferito al solo 2008.
E' prescritto o no? Ed eventualmente a chi e come devo impostare il ricorso?
La ringrazio se mi vorrà aiutare perché non so che pesci prendere.

Non sembra prescitto.
Saluti.

Egregio Avvocato vorrei capire se e come posso evitare di pagare il bollo dell'anno 2008. A fine 2013 mi è stata notifica tramite cartella esattoriale di Equitalia l'ingiunzione di pagamento, che ho ignorato. Un'ulteriore notifica sempre tramite Equitalia a dicembre 2014. Dalle informazione che ho raccolto dovrebbe essere andato in prescrizione. Come devo procedere????? La ringrazio e colgo l'occasione per salutarLa. Isabella Pegoraro

Non è affatto detto che sia prescritto.
Dipende da quando le è stato notificato l'avviso di accertamento.

Le consiglio di chedere all'ente creditore di visionare la relata di notifica di quest'ultimo.

Buongiorno,
ho appena acquistato una macchina da un concessionario e dato la mia macchina in rottamazione. Il bollo dell'auto vecchia è scaduto il 31/12/2014. Occorre che io paghi il bollo per l'anno 2015? Significherebbe pagare due bolli, uno per l'auto da rottamare e quello per l'auto nuova. Attendo un suo cortese riscontro e cordialmente saluto.

Se ha rottamato dopo la scadenza si, deve pagare.
E' saggio, infatti, rottamare le auto PRIMA che scada il bollo.
Verifichi, comunque, con la sua regione, la possibilità di un rimborso per i mesi non goduti (nel suo caso, si tratterebbe di 11 mesi).

Questo tipo di rimborsi dipende da varie situazioni e da eventuali incentivi alla rottamazione. Per avere chiarezza deve necessariamente rivolgersi alla regione.

buonasera
Vorrei chiedere questo:
Giorno 08/01/2015 mi è stato recapitato il primo e unico avviso di giacenza A/R della Regione Calabria, nei giorni successivi vado a ritirare la raccomandata e come sospettavo era il bollo auto, come mi devo comportare essendo presente nella cartella sia un bollo del 2011 e sia un bollo del 2012???
Quello del 2011 non è in prescrizione essendo passati i 3 anni successivi a quello dove si doveva effettuare il pagamento??
E nel caso della prescrizione di quello del 2011 come mi comporto pago solamente quello del 2012???

N.B. il timbro postale sulla busta (verde) ripora 08/01/2015

Ringrazio anticipatamente per la risposta

Deve chiedere alla sua regione per la prescrizione.
Nel caso il bollo del 2011 fosse prescritto procedere con ricorso alla commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni dalla notifica.

Può pagare solo la parte della cartella relativa al 2012, specificando per iscritto che si riserva di fare ricorso per l'altro bollo.
Saluti.

ho scoperto che mio padre non ha pagato i bolli auto dal 1997 al 2000; sono state notificate delle cartelle esattoria con gli importi da pagare.
precisamente bollo 1997 cartella notificata nel 04/07/2003
bollo 1998 cartella notificata nel 27/09/2004
bollo 1999 cartella notificata 21/02/2006
bollo 2000 cartella notificata 26/02/2007
non sono prescritti i termini per il mancato pagamento?
se si come si ottiene la cancellazione della cartella esattoriale?
grazie

Non è detto che siano presritti. Dipende da quando quando sono stati notificati gli avvisi di accertamento.
Chieda all'ente creditore di esibire le relate di notifica di questi ultimi.
Solo così potrà sapere.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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