Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione bollo auto - regione per regione



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La prescrizione del bollo auto si compie in 3 anni. (*) Ne abbiamo già parlato qui.

C'è però una particolarità. Infatti, è come se il termine cominciasse a decorrere il 31 dicembre dell'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, i primi 3 anni scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine scadrà il 31 dicembre 2013, cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

A mio parere, se la prescrizione è stata interrotta, tuttavia, i tre anni ricominceranno a decorrere dalla data dell'interruzione.

Per continuare con l'esempio già fatto, se il 7 febbraio 2011 ricevi un atto interruttivo della prescrizione, come per esempio un avviso di accertamento, allora il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere dal 7 febbraio 2011 e quindi scadrà il 7 febbraio 2014.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito è in genere dell'avviso che si debba considerare sempre il 31 dicembre del terzo anno successivo. Quindi nell'esempio appena indicato, la prescrizione si compirebbe il 31 dicembre del 2014.

Tanto precisato, in questo articolo voglio trattare della prescrizione del bollo auto in relazione alle diverse regioni d'Italia.

Ed infatti, dal 1993 questa tassa di possesso è stata attribuita alle casse delle singole regioni a statuto ordinario. Mentre per quanto riguarda le regioni a statuto speciale essa è rimasta un tributo erariale.

Ne è conseguita la possibilità per le singole regioni a statuto ordinario di modificare il regime di riscossione del bollo auto ed i relativi termini di prescrizione e decadenza.

In realtà, in molti siti si legge che le regioni non possono modificare il termine di prescrizione del bollo auto, ma per quello che mi risulta, ciò non è corretto.

L'equivoco nasce forse da una analisi parziale dell'ordinamento. Probabilmente gli osservatori che scrivono che le regioni non possono modificare il regime di prescrizione del bollo auto, si rifanno alle note sentenze della Corte Costituzionale del 2003, ma non tengono in considerazione le norme emanate dal legislatore nazionale negli anni successivi.

Ed infatti, nel 2003 la Corte Costituzionale è stata chiamata a giudicare alcune norme regionali che prorogavano o comunque mutavano i termini di prescrizione del bollo auto. Ricordo in particolare le sentenze n. 296, 297 e 311 del 2003.

In tutte queste occasioni la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle leggi regionali sottoposte al suo giudizio. Il motivo per il quale esse sono state dichiarate incostituzionali è che la legge nazionale ha attribuito la tassa di possesso alle regioni ma non ha stabilito che tale tassa fosse istituita dalle regioni.

Traducendo dal linguaggio sacerdotale all'italiano corrente, questo significa che le regioni possono mutare la disciplina di tale tassa entro i limiti espressamente stabiliti dalla legge nazionale e siccome (nel 2003) non esiste(va) alcuna legge nazionale che consentisse alle regioni di mutare i termini di prescrizione del bollo auto (*), le leggi emanate dalle stesse erano da considerarsi incostituzionali, in quanto violavano la competenza dello Stato.

Tuttavia, il legislatore nazionale è intervenuto negli anni successivi (anzi, immediatamente dopo le sentenze della Corte Costituzionale!) stabilendo espressamente la possibilità che le regioni a statuto ordinario possano mutare i termini e le modalità di riscossione del bollo auto.

In particolare, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03 (cioè la legge finanziaria 2004) è stato stabilito che:

Nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.


Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto nel 2008 con il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 ed ha prorogato il suddetto termine del 1 gennaio 2007 fino al 2010. Poi è intervenuto nuovamente con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ed ha prorogato il termine fino al 31 marzo 2011.

Siccome, come abbiamo visto, il termine fissato dalla norma nazionale è di 3 anni (successivi a quelli in cui doveva avvenire il pagamento), con quest'ultima proroga, le regioni sono coperte fino a tutto il 2014.

Precisato tutto questo, ho ritenuto opportuno approfondire la disciplina della riscossione del bollo auto nelle varie regioni d'Italia (io opero in Sicilia, regione a statuto speciale).

Per alcune di esse, ho recuperato le informazioni e le fonti legislative facilmente attraverso la rete; le altre le ho contattate una per una ed ho chiesto di indicarmi eventuali norme regionali che fissassero tempi di prescrizione o comunque di recupero della tassa automobilistica differenti da quelli nazionali.

Non tutte hanno ancora risposto. All'inzio di questa pagina ho inserito un semplice strumento per consentire ai visitatori di sapere che termini si applicano alle proprie regioni. Man mano che le regioni da me interpellate risponderanno, saranno aggiunte.



Commenti

Buona sera, ho letto il suo articolo e vorrei approfittare per sottoporre il mio recentissimo caso.
Ho ricevuto una notifica Equitalia per un bollo auto che risulta non pagato per l'anno 2009. L'auto in questione è stata venduta due anni fa ed ho smarrito le ricevute di pagamento dei bolli. Posso comunque ritenere che la tassa sia andata in prescrizione?
Regione di riferimento: Friuli Venezia Giulia
Grazie

Deve verificare la notifica di eventuali altri atti interruttivi per potere sapere se il credito è prescritto o no.
Le consiglio di recarsi presso equitalia e l'agenzia delle entratre e chiedere copia delle relate di notifica di tutti gli atti.

Buongiorno Avvocato, vorrei chiederLe un'informazione circa due veicoli...
VEICOLO A: acquistato nell'ottobre 2009 e venduto a ottobre/novembre 2011; bollo auto con scadenza nel mese di aprile e pagamento entro il 03/06/n.
Quando ho acquistato questo veicolo, il precedente proprietario ha pagato il bollo valevole fino ad aprile 2010 e io ho pagato poi quello fino ad aprile 2011. Non ho pagato il bollo successivo fino al 2012, e ho venduto la macchina a fine 2011. Mi conferma che la prescrizione scade il 31/12/2014? Non sono però sicura di non aver mai ricevuto la cartella in questi anni.....
VEICOLO B: acquistato nel novembre 2012 da un concessionario e venduto nel luglio 2014; bollo auto con scadenza nel mese di agosto e pagamento entro il 30/09/n.
Questo veicolo era esente bollo in quanto giaceva presso un concessionario; quando l'ho acquistato, mi hanno comunicato che dovevo pagare il bollo in scadenza l'anno dopo a parte i mesi rimasto in esenzione. Io però non sono sicura di aver pagato quel bollo e quello successivo; quando ho venduto l'auto, ho detto all'acquirente che il bollo in scadenza il mese successivo doveva pagarselo lui.
Eventualmente, come posso controllare i bolli in arretrato (se mi fossi sbagliata su quelli pagati e non...) ?
Grazie mille e buona giornata

I tempi della prescrizione dipendono dalla regione. LE consiglio di leggere proprio l'articolo presente in questa pagina.

Per quanto concerne il controllo dei pagamenti precedenti può provare a rivolgersi all'ACI.
Se si tratta di regione a statuto speciale provi qui:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/pagamenti/Interrogazione...

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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