Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Attenzione: con i decreti attuativi della legge delega del settembre 2015, è stato stabilito che la mediazione si applica a qualsiasi causa di valore inferiore a 20000 euro, a prescindere dal soggetto che ha emesso l'atto. Maggiori informazioni qui.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO

EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti

MOTIVI

Prescrizione del credito azionato

Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.

Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***

Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.

Istanza di sospensione.

Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.

***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE

1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.

Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00

Data Firma

(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.



Commenti

 buongiorno avv.to Mongiovi,

 ho ricevuto avviso di accertamento con raccomandata datata 2/01/2013,nella quale mi dicevano che non era stato pagato il bollo per l'anno 2009.vi domando è andata in prescrizione? visto che sono appena passati i 3 anni?

aspetto una vostra risposta.

la ringrazio anticipatamente.

Verifichi la normativa regionale sulla prescrizione, infatti il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali sul bollo (e sulla sua prescrizione), con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012.

Quindi può ben accadere che la sua regione abbia previsto una prescrizione più lunga (in genere quinquennale).

Gentile Avv, volevo chiarimento in merito alla seguente problematica:

Presso lo sportello della Regione Calabria nel mese di dicembre 2012 non mi è stata accettata istanza di esenzione bollo auto disabile di un mio parente (invalido 100% con accompagnamento in quanto non capace di compiere gli atti della vita quotidiana, riconoscimento della legge 104, il tutto causato da ictus che ha  totalmente bloccato la parola e paralizzato un'arto) con la seguente motivazione:

Il disabile che presenta richiesta non si trova in regola con il pagamento dei bolli auto degli anni precedenti e pertanto la domanda non puo essere  essere presa agli atti e conseguentemente non potrà usufruire dell'agevolazione prevista per legge.

Dopo altro tentativo sono riuscito a farmi almeno protocollare la domanda e cmq mi è stato ripetuto che in presenza di bolli non pagati per gli anni precedenti, l'istanza cmq non sarà accolta.

Gradirei sapere se tali prassi è consentita oppure si tratta di un'abuso da parte dell'ufficio competente o esiste qualche norma che lo consente e se anche in presenza di bolli auto non pagati negli anni precedenti (magari ora forse prescritti) è possibile comunque usufruire dell'agevolazione a partire dall'anno in cui si fa richiesta.

Ritengo quanto accaduto molto grave e per lo piu va a ledere la dignità di una persona gia gravemente penalizzata................

 

 

buonasera Avv,

sono una ragazza abilitata all'esercizio del patrocinio legale, cerco di iniziare con le piccole cose la mia attività.

Vorrei sottoporle alcune domande:

Parto con il dirle che siamo in Sicilia.Il bollo, da studi effettuati, si prescrive in tre anni!

Io, abilitata al patrocinio legale, posso fare questo ricorso per conto del mio cliente? Cioè con il patrocinio legale posso andare davanti alle Commissioni tributarie?

 

Una volta redatto il "ricorso con istanza di sospensione e di trattazione in pubblica udienza", devo andarlo a notificare, corretto? Dopo la notifica devo attendere qualcosa? dei tempi? devo depositare il ricorso, potrei capire come funziona?

 

Grazie mille per la sua disponibilità.

 

Se ricordo bene, in Commissione Tributaria il praticamente abilitato NON può patrocinare. Tuttavia, se il valore non eccede 2500€ e rotti, la parte può difendersi da sola. Quindi le basta far firmare il ricorso al cliente e farsi poi rilasciare una delega per la partecipazione in udienza.

Dopo avere notificato il ricorso (anche a mezzo raccomandata, senza busta) bisogna depositarlo in segreteria entro 30 giorni. Il resistente deve costituirsi entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Una volta depositato il ricorso arriverà la comunicazione di fissazione di udienza (possono passare anche diversi mesi). Possono depositarsi documenti fino a 20 giorni LIBERI prima dell'udienza e memorie fino a 10 giorni LIBERI prima.

Infine: stia attenta alla eventuale necessità di instaurare il tentativo di mediazione (pena l'inammissibilità del ricorso) a norma dell'art. 17bis della legge sul processo tributario.

http://www.studiolegalemongiovi.it/d_lgs_546_92_processo_tributario_Capo...

In estrema sintesi, la mediazione è obbligatoria quando si lamentano vizi riconducibili all'operato dell'ente creditore. Quando, al contrario, si lamentano solo ed esclusivamente vizi riconducibili all'operato dell'agente per la riscossione, allora non è obbligatorio.

Per esempio, sostenere la mancata notifica dell'avviso di accertamento rende necessaria la mediazione. Al contrario, non mettere in dubbio la regolare notifica dell'avviso di accertamento nè la regolare formazione del ruolo, ma solo la tardiva notifica della cartella di pagamento o di atti successivi, non comporta la necessità del tentativo di mediazione. In questo ultimo caso è anche consigliabile instaurare il ricorso nei soli confronti dell'ente creditore.

Confermo che in Sicilia il bollo si prescrive in 3 anni (più correttamente: il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere pagato), in quanto, trattandosi di regione a statuto speciale, il bollo è rimasto imposta nazionale e quindi segue la disciplina nazionale.

...Grazie ancora!

Un ultima domanda, posso notificare anche attraverso l'ufficio notifiche?

Io, sto notificando sia alla Serit che all Agenzia delle entrate il "ricorso con richiesta di trattazione pubblica udienza", dopo che notifico entro 30 giorni devo depositare? o devo aspettare qualche risposta?

Non devono passare 90 giorni?

Ho delle serie difficoltà.

 

come bisogna proporre il tentativo di mediazione? c'è un prestampato?

E' un atto del tutto simile al ricorso, rimando nuovamente alla lettura dell'art. 17bis più sopra linkato. Anche volendo non potrei aggiungere nulla alla descrizione contenuta nello stesso articolo.

Deve depositare il ricorso alla CtP entro 30 giorni dall'invio dello stesso alla controparte. Il termine di 90 giorni si riferisce alla costituzione del resistente. Dopo il deposito del ricorso riceverà la comunicazione della fissazione dell'udienza.

Salve, vorrei sottoporle un quesito.

Bollo 2006, c'è stato un accertamento notificato il 17/10/2009; il 14/01/2013 EQUITALIA mi notifica una cartella esattoriale. Vorrei chiederle, non si è prescritto il bollo 2006.

Grazie anticipatamente.

Claudia C.

 

salve, ho ricevuto una cartella di pagamento per il bollo del 2007. devo fare ricorso alla commissione tributario a reclamo all'agenzia delle entrate? grazie 

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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