Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. II, 21-01-2008, n. 1246



Cassazione Civile, sez. II, 21-01-2008, n. 1246

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma, non essendo comparso l'opponente aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta nei confronti del Comune di Roma avverso la cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione che aveva convalidato il provvedimento senza verificare la legittimità. on il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, censura la statuizione di condanna alle spese, giacchè - dovendo essere accolta l'opposizione proposta, le stesse sarebbero state da porre a carico dell'Amministrazione, o, in subordinerà compensare.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il primo motivo va, infatti, accolto.

Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, convalidando in modo assolutamente immotivato il provvedimento impugnato, sul rilievo che all'udienza di prima comparizione non si era presentato l'opponente senza addurre un legittimo impedimento: la sentenza non ha compiuto alcuna verifica, nè in ordine al deposito da parte dell'Amministrazione dei documenti prescritti dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nè della legittimità del provvedimento impugnato.

Al riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 (Corte Cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007).

Il secondo motivo è assorbitola cassazione della sentenza impugnata comporta la caducazione della consequenziale statuizione relativa alle spese. La sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese delta presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.



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