Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Cassazione Civile, sez. II, 29-02-2008, n. 5605



Cassazione Civile, sez. II, 29-02-2008, n. 5605

FATTO E DIRITTO

R.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. 27 settembre 2004 con cui veniva rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione per avere sostato il veicolo senza esporre il titolo di pagamento.

Il Giudice di Pace respingeva l'eccezione sollevata al riguardo dall'opponente - secondo cui la norma di cui all'art. 157 C.d.S., comma 6, che nel verbale si denunciava violata, non riguardava l'ipotesi contestata relativa alla sosta senza esporre il titolo di pagamento - rilevando che nel verbale era stata comunque indicata la fattispecie contestata e che l'art. 157 C.d.S., comma 6 deve essere coordinato con il disposto di cui all'art. 7/f, secondo cui i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Tale richiesta va disattesa,essendo il ricorso manifestamente fondato relativamente al primo motivo, dovendo ritenersi assorbiti gli altri. Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza , e viceversa (Cass. 13748/20007).

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando che la sentenza aveva travisato un fatto per convalidare l'applicazione di una norma peraltro erroneamente individuata,deduce che la sanzione da applicare era quella prevista dall'art. 7/f, n. 15, versandosi pacificamente in zona tariffata;non sussiste alcun coordinamento fra l'art. 7/f e l'art. 157 C.d.S., comma 6, trattandosi di ipotesi diverse e non potendo trovare applicazione l'analogia.

Con il secondo motivo la ricorrente,lamentando la violazione falsa applicazione dell'art. 7/f, art. 157 C.d.S., comma 6, nonchè della L. n. 127 del 1997, art. 32 deduce che, ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 6 l'automobilista ha l'obbligo di porre in funzione il dispositivo di controllo di durata della sosta ma non individua il pagamento come fatto costitutivo dell'illecito, mentre non rientra nei poteri degli ausiliari del traffico quello di sanzionare i comportamenti vietati dall'art. 157 C.d.S., comma 6.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che l'ordinanza dirigenziale prodotta non era sufficiente ad istituire una zona tariffata,mentre la P.A.. avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza o meno del cartello verticale in epoca anteriore alla contravvenzione.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'inapplicabilità, in materia di verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., della normativa che consente la sottoscrizione meccanica degli atti.

La doglianza formulata con il primo motivo va accolta, attesa l'incertezza della contestazione di cui al verbale di contravvenzione, in cui si denunciava la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6 che prevede e punisce un'ipotesi di illecito-sosta a tempo, in cui ai conducenti è imposto esclusivamente l'obbligo di segnalare, in modo visibile, orario in cui la sosta ha inizio - del tutto diversa dalla condotta che nello stesso verbale era poi ascritta-sosta effettuata senza esporre il titolo di pagamento, al quale la stessa è in tal caso subordinata - rivelandosi perciò del tutto erroneo il supposto coordinamento fra le due norme.

Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo. la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,assorbiti gli altri; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. deve essere annullato il verbale di contravvenzione impugnato.

Le spese del giudizio di merito e della presente fase vanno poste a carico dell'intimato, risultato soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contravvenzione impugnato.

Condanna l'intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese liquidate per il giudizio di merito in Euro 600,00 per onorari di avvocato ed Euro 100,00 per esborsi per la presente fase in Euro 400,00 per onorari di avvocato ed Euro 100,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge.



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.