Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Cassazione Civile, sez. Unite, 09-01-2007, n. 116



Cassazione Civile, sez. Unite, 09-01-2007, n. 116

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari l'Avv. S.G. per se e per la moglie P.B. si opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena per ripetute violazioni all'art. 157 C.d.S. (parcheggio dell'autovettura di proprietà della P., utilizzata dal S., in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta).

Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dall'art. 7 C.d.S., comma 8.

Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dal D.M. 2 aprile 1968, n. 144, art. 2, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E. al rimborso delle spese processuali.

Osservava il giudice di merito, in particolare:

a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;

b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto della L. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata;

c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal (OMISSIS), in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell'art. 8 C.d.S. (salvo che nell'ord. n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);

d) che l'assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 144, art. 2, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali.

Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant'Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

S.G. e P.M.B. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.

All'udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 2 7 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall'art. 370 c.p.c..

2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 4, comma 1, lettera b) e succ. mod., nonchè insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, nè che il pubblico interesse può (non) coincidere con l'interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull'aspetto pubblicistico dell'interesse tutelato con il provvedimento amministrativo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonchè violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma terz'ultimo, nel suo coordinamento con la L. 20 marzo 1865, nn. 22, 48, artt. 4, 5, all.

E. Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata dall'Amministrazione nel prendere in considerazione l'interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l'opportunità di riservare un'area per la sosta di determinati autoveicoli.

4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di Quartu S.E..

5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.

La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinari o di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.

Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento.

Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le de libere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perchè esse (delib. n. 1469 del 21 agosto 1989, delib. n. 1424 del 16 settembre 1991 e delib. n. 621 del 11 maggio 1994, nonchè una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi nè davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell'art. 8 C.d.S..

Evidentemente s i voleva fare riferimento all'art. 7 C.d.S., comma 8 secondo cui "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonchè per quelle definite "A" dal D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l'ord. n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall'area riguardante le contestate violazioni. Nè poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l'obbligo di riservare un'adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita "A" dal D.M. Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perchè il Comune non aveva mai definito come tale l'area in questione nè aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero.

Nel medesimo senso, con riferimento all'art. 4 C.d.S., comma 8, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sent. n. 6348 del 4 dicembre 1984, n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanzaingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.

Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge nè ha lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita "A" dell'art. 2 citato.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e dell'improcedibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.