Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

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Commenti

Il termine di decandenza di cui parla si applica alle violazioni al codice della strada.

Salve, ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di Equitalia per conto del comune di Roma per una multa non pagata.La cartella è giunta entro i 5 anni dalla notifica della multa (per meno di un mese).Per risalire alla data della notifica della multa, telefonicamente, mi hanno letto la relata di notifica e, da quanto detto,è nei termini stabiliti per legge.

La mia domanda è la seguemte:visto che non ho ricevuto notifica della multa (5 anni fa), e dato che dalla relata risulta che la multa è stata consegnata a mano da un vigile, poi per posta ed infine alla casa comunale, posso contestare la multa (e se mi conviene farlo )per il solo fatto di  non sapere di avere ricevuto una multa?Ovvero posso addebitare ad altri il fatto di non aver ricevuto la notifica della multa anche se questa secondo la relata è avvenuta?

Grazie mille

Il suo racconto è un po' confuso.
Comunque non sembra ci siano i presupposti per l'eccezione di prescrizione e la multa sembra essere stata notificata a norma del 140 c.p.c.

Controlli quanto tempo è trascorso tra la data di esecutorietà del ruolo e la data di notifica della cartella di pagamento. Se sono passati più di due anni è scattata la decadenza di cui alla finanziaria 2008 e può proporre opposizione all'esecuzione.

salve avvocato buonasera mi scusi l'ignoranza nel saper interpretare le leggi e relativi articoli le chiedo se puo' aiutarmi su alcune cose che non riesco a comprendere e valutarne la loro azione,mi spiego:

ho preso 5 multe in un comune diverso dal mio nell'anno 2010 e ho cambiato residenza nell'anno 2011 credo di non aver mai ricevuto niente sia a casa vecchia che quella nuova riguardo quelle multe come notifiche,solleciti,etc,etc.

cosa devo ricevere io a casa dopo aver preso delle multe lasciate sul parabrezza dell'auto?cioe' entro 90 o allora forse erano 150 giorni io devo ricevere cosa un avviso di pagare le multe?

mi tolga una curiosita' le multe lasciate sul parabrezza sono a norma di legge?ce' un articolo che legittima questa azione?mi sono sempre chiesto che questo e' un bigliettino lasciato li cosi' come si comprova che la mia auto quel giorno era li'?mica fanno la foto loro.

non riesco a capire cosa sono queste notifiche,cartelle verdi?gialle?e questo il mio punto.

prima devo ricevere dei solleciti?ho letto che la multa si prescrive entro 5 anni ma dipende chi la infligge cioe' quale organo di polizia?

io ho letto questo:Per le sole multe elevate dalla Polizia Municipale e gli altri organi che fanno capo al Comune (non quindi per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale ecc.), la cartella deve essere notificata entro due anni, pena la decadenza e la nullità della cartella stessa.

in poche parole non comprendo che significa 2 anni o 5 anni?devono mandarti cosa?e poi questi famosi 90 giorni cosa stanno a indicare il pagamento della multa che devi pagare?

la ringrazio del suo tempo e pazienza dedicatami attendo di capire al meglio come funziona semplicemente quando uno prende una multa!

Il bigliettino che lasciano sul parabrezza è un semplice avviso.

Entro il termine di 90 giorni o, con la vecchia legge, di 150 giorni dal momento dell'accertamento deve essere notificato il verbale vero e proprio. E' solo quest'ultimo che conta, in quanto il bigliettino sul barabrezza potrebbe anche volare via con il vento...

Se il verbale non è notificato entro 90 giorni (o 150 con la vecchia legge) dall'accertamento, la multa è nulla.

Se lei non paga la multa, l'organo che l'ha elevata (polizia, carabinieri, vigili ecc. ecc.) può iscrivere a ruolo la somma dovuta (che è il doppio di quella originaria). Cioè passare la palla in mano ad Equitalia, che tenterà di recuperare la somma, notificando una cartella di pagamento.

Se la multa è di spettanza Comunale, tra la data di iscrizione a ruolo e la data di notifica della cartella di pagamento non possono passare più di 2 anni, altrimenti la cartella di pagamento è nulla.

In ogni caso, le deve arrivare una richiesta di pagamento almeno una volta ogni 5 anni, altrimenti il credito è prescritto.

salve,mi è arrivato un avviso di notifica multa di mio figlio che lavora a pisa.ma risulta residente in sardegna.io non ho ritirato la notifica .è corretto oppure sono tenuta a ritirare o deve essere notificata al trasgressore grazie per la risposta claret pisano

La notifica si perfezionerà comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, anche se nessuno andrà a ritirarla. Le consiglio, pertanto, di farsi delegare per iscritto da suo figlio al ritiro, per sapere di cosa si tratta di preciso.

Buongiorno e grazie per la disponibilità.

Ho ritirato presso la mia Casa Comunale il 7 gennaio 2013 una cartella per contravvenzioni Polizia Municipale del 2005.

Sono senzaltro decadute e prescritte, e la stessa Equitalia ha confermato alla Polizia Municipale che la prima notifica che loro possono dimostrare è avvenuta il 29 novembre 2012, decorsi i 10 giorni dal deposito in Comune.

Io non ho mai ricevuto l'avviso della raccomandata di avvenuto deposito, che per loro è comunque validamente notificata per compiuta giacenza.

Ora la Polizia Municipale, pur riconoscendo l'assurdità di pretendere un pagamento di una sanzione dopo più di 7 anni, non vuole applicare l'autotutela e afferma che non c'è più niente da fare perchè non ho fatto ricorso entro 30 giorni  dal 29 novembre....in pratica, pur sapendo che era ampiamente oltre i termini, Equitalia mi ha egualmente notificato la cartella, riuscendo a far ritornare valida un atto già prescritto....ma possibile che la legge consenta una tale furberia? Non c'è proprio nulla da fare? Non si può invocare una sorta di nullità assoluta, non soggetta a termini di tempo per farla valere ?

Ancora grazie e buon lavoro.

 

Le hanno raccontato una serie di fesserie. La prescrizione può farla valere con l'azione di opposizione all'esecuzione da proporsi dinanzi al giudice di pace, senza alcun termine particolare.

In primo luogo le faccio i complimenti per le ottime informazioni fornite e per la chiarezza con cui Le ha messe a disposizione di tutti.

Le vorrei però domandare un ulteriore chiarimento. Mi è personalmente accaduto di ricevere una notifica a mezzo posta oltre il termine di 90 giorni, decorrenti nel mio caso dalla data in cui il comando di polizia aveva ottenuto i dati dal proprietario del veicolo per provvedere alla mia identificazione. Il verbale è stato notificato a mezzo poste 6 mesi dopo il momento dell'identificazione e all'interno c'è un'avvertenza: "TRATTASI DI RINOTIFICA". Telefonando al comando di polizia mi è stato detto che si era già provveduto a notificare all'indirizzo di residenza (che effettivamente corrispondeva al mio) ma che per ben due volte nell'arco dei 6 mesi il postino non aveva consegnato il verbale che "era tornato indietro". Al terzo tentativo, sempre allo stesso indirizzo invece si è perfezionato il tutto. In sintesi, a me pare che l'unica possibilità è che il postino fosse ubriaco e non trovasse l'indirizzo, perché mi sembra altrimenti impossibile che per tre volte abbiano notificato all'inidirizzo giusto e solo alla terza, come da verbale, mi sia pervenuta. La domanda quindi è, ma davvero i tentavi precedenti possano aver fatto "slittare" lecitamente il termine? Esiste quindi questa fantomatica rinotifica?

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

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Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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