Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

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Commenti

Deve verificare se le notifiche precedenti a quella "buona" sono state inviate all'indirizzo corretto. Se, come sembra, così non è, tali notifiche a mio parere non fanno ricominciare il termine di 90. Per saperlo deve chiedere di visionare le relate di notifica.

Illustre Avvocato
Mi è pervenuta una cartella esattoriale di un mio dare del 2005. Ora mi domando, può un creditore far notificare una cartella esattoriale senza un precedente avviso bonario del suo avere?
La ringrazio della Sua risposta e mi corre l'obbligo di porgere
Cordiali saluti
Gargiulo Vincenzo

Ciò che avviene prima della notifica della cartella dipende dal tipo di credito. Comunque in linea generale un atto precedente (che sia un avviso di accertamento o un verbale per violazione al codice della strada) ci deve essere. Controlli presso l'ente creditore la relata di notifica.

 Buongiorno Egr. Avv. Mongiovì,

 

la ringrazio per aver pubblicato questa pagina molto utile per chi come me ha un problema del genere. 

Ho ricevuto il 10/05/13 un "Sollecito di Pagamento senza interessi per ritardato pagamento" per 3 verbali di infrazioni di cui due notificati il 22/3/11 e il terzo il 20/6/11 (tutti a meno di 90 giorni dall'accertamento delle infrazioni).

 

Il problema è che io non ho mai ricevuto la raccomandata di notifica di questi 3 verbali perchè dal 1/3/11 ho cambiato casa e quella raccomandata non mi è stata mai reinviata. Ufficialmente, però, il cambio di residenza è stato effettuato da me all'ufficio anagrafe il 19/8/11. Il sollecito di pagamento è stato correttamente ricevuto nella mia attuale residenza ma con un 50% di mora perchè non ho pagato entro 60 giorni dalla notifica del verbale (mai ricevuta).

 

Cosa dovrei fare? Dimostrando tramite gli estremi di quella raccomandata che io non l'ho mai firmata e ricevuta, posso solo pagare la reale multa senza il 50% di mora? La ringrazio

 

 

Purtroppo, quello che conta è il giorno in cui il cambio di residenza è stato ufficializzato. Pertanto le notifiche effettuate prima di tale data alla vecchia residenza sono regolari, se formalizzate secondo legge.

 egr.Avv.Mongiovì il giorno 16 07 2013 ho ricevuto notifica da EQUITALIA PER 2 VERBALI PER INFRAZIONE DEL CODICE STRADALE riferimento al periodo 09 11 2006 notificato il 21 03 2007 per affissione ALBO PRETORIO l altra si riferisce al periodo 23 02 2007 notificata il 04 05 2007 ,precisando che io non ho mai ricevuto notifica.il comando dei vigili del comune di giugliano in campania mi hanno consigliato di chiedere sgavio della cartella esattoriale presso il loro comando e poi fare richiesta al giudice di pace per l annullamento delle stesse.La mia domanda è questa :mA NON SONO ANDATE IN PRESCRIZIONE visto che sono passati7 anni ?se si cosa devo fare ?se no, ho possibilità di non pagare se faccio richiesta al giudice di pace? in caso di perdita di causa quali sono i costi?.MIscuso per le troppe domande ma sono in panico poichè la cifra è di 1000 euro, cifra x me molto alta in queto periodo.in attesa di una sua risposta le porgo i miei saluti.

Da quello che racconta le sanzioni sembrerebbero prescritti. Può chiedere lo sgravio come le hanno consigliato, ma se non provvedono in tempi ragionevoli deve iniziare opposizione all'esecuzione con citazione dinanzi il Giudice di Pace. Se perde la causa, teoricamente potrebbe essere condannata a pagare oltre la sanzione anche le spese processuali, ma nella maggioranza nei casi il giudice compensa le spese.

ho ricevuto una cartella Equitalia datata 9 luglio 2013 che mi chiedeva il pagamento di una multa presa il 22 maggio 2003, in quanto ero alla guida di uno scooter sprovvisto di revisione (il mezzo mi era stato dato in prestito). Multa elevata dai vigili urbani di Imperia, l'estratto di ruolo della cartella equitalia riporta così: RUOLO 2006 NR.XXXXXXX VISTO 19.10.2006 SPECIE ORDINARIO CARTELLA XXXXXXXXXXXXXXXX NOTIFICA 07.02.2007....ma non è caduta in prescrizione? e poi perché ricevo la multa di un mezzo nn revisionato, ma di cui non sono proprietaria? Va bene che ho firmato il verbale quando mi hanno fermato e hanno preso gli estremi dei documenti, ma io ho "girato" la multa al proprietario del mezzo in quanto avrebbe dovuto pagarla lui....avrebbe... vi ringrazio per l'attenzione, spero possiate aiutarmi a capire...

 

L'obbligato principale al pagamento delle multe è sempre il conducente (firma o non firma poco importa), perchè è il conducente che commette la violazione (lei ha l'obbligo di accertarsi che tutti i documenti siano in regola quando usa un mezzo altrui). Il proprietario è obbligato in solido.

Comunque probabilmente la sanzione è prescritta, viste le date di notifica. Può proporre istanza di annullametno in autotutela o agire in opposizione all'esecuzione.

Buonasera Egr. Avv. Mongiovì,
Innanzitutto mi unisco ai molti che già hanno espresso l'apprezzamento per un sito finalmente davvero utile al cittadino.

Poi vorrei sottoporle una questione:
Il giorno 12/07/2013 trovo nella cassetta postale un foglietto della posta che mi chiede di andare a ritirare una raccomandata.

Il giorno seguente (13/07/2013) mi reco alla posta ove mi viene consegnato un foglio in cui c'è scritto che un notificatore non mi ha trovato a casa ed ha depositato un verbale nella casa comunale (caserma dei vigili).
La data di deposito è 28/06/2013.
Specifico che alla posta mi hanno ritirato il foglietto che era nella casella postale quindi non ne ho più disponibilità.

Il giorno 24/07/2013 riesco ad andare in questa caserma dove mi viene consegnato un verbale relativo ad una (presunta) infrazione del 05/04/2013 di cui io personalmente non ho memoria (e sono sicuro di non essere stato nelle vie di cui si parla nonostante non possa dimostrarlo).

Visto che la presunta infrazione è del 05/04/2013 e io ho avuto la prima comunicazione (foglietto nella buca delle lettere) dopo 98gg mentre ho preso visione del verbale il 24/07/2013 è possibile fare ricorso in quanto scaduti i termini (se non erro 90gg) di consegna ?

La ringrazio in anticipo

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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