Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

Per scaricare la sentenza in formato pdf clicca qui

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Commenti

Come specificato nell'articolo, la sentenza più sopra riportata è isolata e non costituisce valido precedente. Quindi deve sempre considerare che il termine di 90 giorni è rispettato con l'invio del verbale, anche se ricevuto successivamente. Quindi controlli quando il verbale è stato INVIATO.

Egregio Avvocato,
desidererei conoscere il numero della sentenza del Giudice di Pace di Palermo che cita nel commento in quanto la trovo molto interessante e innovativa rispetto agli orientamenti precedenti.
Inoltre vorrei chiederLe un parere su una multa ricevuta dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma circa una violazione commessa in Bergamo: il ricorso, in questo caso, deve essere presentato al Prefetto di Bergamo?
Grazie della sua disponibilità e della professionalità che mette al servizio del cittadino.

La sentenza è la 1389/12 e la può scaricare in pdf dal link alla fine dell'articolo. Per quanto interessante, devo comunque avvertirla che si tratta di un orientamento isolato (cioè difficilmente troverà un giudice che la pensi allo stesso modo).

Il ricorso si presenta nel luogo dove la contravvenzione è stata elevata.

Buon giorno avvocato,
desidererei porle il seguente quesito:

In data 9 settembre ho preso una multa per divieto di sosta con il motorino. Al momento della irrogazione della multa ero presente ed ho anche bisticciato con il vigile. Ora mi è stato notificato il verbale che riporta la seguente dicitura: "contestazione omessa: perché lo stesso non era presente al momento dell'accertamento".

Questa affermazione è palesemente falsa come già detto. E' possibile fare qualche cosa? Bisogna presentare querela di falso? Bisogna avere dei testimoni? Quale è la procedura? Ci sono dei rischi?

La ringrazio in anticipo per la cortese risposta e porgo distinti saluti

Mario Ghiglione

Sconsiglio la querela di falso, perchè è molto, molto difficile vincere, specialmente se si dispone di semplice prova testimoniale (un video, per esempio, già sarebbe meglio). Equivale ad accusare formalmente un PU di avere commesso un grave reato ed espone, pertanto, al rischio molto concreto di subire una controquerela da parte del PU, oltre la condanna ad una ulteriore pena pecuniaria in automatico.

Buonasera Egr. Avvocato,
cercando qualche informazione su un problema che mi assilla, mi sono imbattuto in questo blog decisamente utile.
Le chiedo cortesemente un parere in fatto di tempi di notifica di contravvenzioni:
in data 26/06/12 mia moglie è distrattamente incappata in un Velox fisso, il relativo verbale (giustamente) è stato redatto in data 29/08/2012, consegnato un mese dopo e prontamente pagato in data 25/09/12.
Per motivi di pura disinformazione e distrazione, credendo erroneamente riguardasse soltanto casi di conducente diverso da proprietario del veicolo, il modulo allegato per comunicare i dati del conducente (per la decurtazione dei punti patente) è stato archiviato e non inviato quindi nei 60gg di tempo concessi... cadendo così (come moltissimi da quel che ho scoperto) nella sanzione prevista dall'art. 126bis del CdS.
Ora, la notifica di tale omissione (ripeto, involontaria) con tanto di pesante sanzione (maggiore dell'infrazione) ci è stata recapitata il 31/12/2013 ovvero 2gg fa... a distanza di più di un anno (circa 470 giorni)
Ora, esiste un modo per ottenere la decurtazione punti a distanza di tutto questo tempo chiarendo la non intenzionalità dell'omissione?
In caso contrario, il termine dei 150gg per invalidare la notifica tardiva delle sanzioni è applicabile all'articolo in questione? Come soluzione preferirei la prima dato che siamo rispettosi delle leggi, solo che i 213/299euro di sanzione attualmente sarebbero "problematici"...
Spero di non essermi dilungato troppo, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

La sanzione è da notificarsi entro 90 giorni (150 è il vecchio termine) a far data dall'ACCERTAMENTO.
Pertanto, legga nel verbale quando la sanzione relativa alla mancata comunicazione dei dati è stata accertata e da quel momento conti i 90 giorni. Si aiuti con questo: http://www.studiolegalemongiovi.it/consulenza_immediata.html

Quello che lei atecnicamente chiama "non intenzionalità dell'omissione" è, tecnicamente, un errore sul diritto, che non ha alcuna rilevanza, pertanto si concentri solo sulla tempestività della notifica, consultando lo strumento che ho linkato più sopra.

Gentile Avvocato Mongiovì, in data 03.12.2013 un mio conoscente ha lasciato la sua autovettura in divieto di sosta e per tale motivo gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 158 co. 1-5 del C.d.S.. Detta violazione, accertata in data 03.12.2013 dalla Polizia Municipale di Roma è stata consegnata, cosi come si evince dal verbale di contestazione, alle Poste italiane in data 01.04.2014 ovvero 119 giorni dopo la data dell'avvenuta violazione e contestuale accertamento. Successivamente, il 04/04/2014, Poste Italiane procedeva alla notifica della contravvenzione mediante consegna nelle mani di familiare convivente del mio conoscente. Al 04/04/2014, data di avvenuta notifica, i giorni trascorsi dalla violazione/accertamento erano 122, di gran lunga oltre i 90 previsti dalla legge. Per tale motivo mi sono proposto di stilare un ricorso al Prefetto di Roma contro la violazione di cui sopra, poiché notificata oltre i termini previsti dalla legge. Il ricorso presentato nei tempi previsti è stato ritenuto infondato dal Prefetto di Roma poiché privo di elementi probatori. Ma come? Io nel ricorso oltre ad evidenziare le anomalie ho anche allegato il il verbale sul quale c'è scritto che la Polizia Municipale di Roma lo ha consegnato a Poste Italiane l'01.04.2014 nonché il plico sul quale è impresso il timbro di Poste Italiane recante la data 04.04.2014. Ovviamente la Prefettura sostiene che l'organo accertatore abbia fornito controdeduzioni a sostegno della legittimità del verbale da loro redatto. E' impossibile!
Cosa faccio Avvocato, faccio ricorrere al Giudice di Pace? Mi sembra assurdo che il Prefetto abbia ritenuto infondato un ricorso avverso una violazione così palesemente viziata. Si può fare altro? Possono emergere, secondo lei, violazioni di natura penale da parte di un Prefetto e/o di un organo accertatore relativamente alla valutazione di un ricorso?
La ringrazio per la sua consulenza e le porgo i miei più cordiali saluti.

Nessuna violazione penale, anche se i prefetti sono spesso poco imparziali.
Le consiglio vivamente di fare vedere le carte ad un avvocato per decidere se impugnare la decisione.
Altro non si può dire, senza vedere le carte.
Saluti.

Buongiorno,
in data 31/10/2014 ho ricevuto il verbale tramite raccomandata dal postino. mi è stata notificata una multa di 182€ + 3 punti per eccesso di velocità entro i 40km/h, presa in data 27/05/2014 a Milano.
il verbale è stato redatto in data 15/10/2014. la domanda è i benedetti 90gg partono dal 27/05 data infazione o dal 15/10 data verbale? possono impiegarci quasi 5 mesi per fare un verbale?
premetto che la macchina è a me intestata da settembre 2012, è stata immatricolata ad aprile 2011 da concessionario, in quanto era km zero.

tra un paio di gg mi scadono i 5gg di tempo in cui posso pagare in forma ridotta 130€ la sanzione

se faccio ricorso al prefetto, quanto possibilità ho di vincere?

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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