Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Multe - Sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni



Con la conversione in legge del c.d. decreto del fare, è entrata in vigore una norma che consente al trasgressore che paghi la multa entro il termine di 5 giorni dalla formalizzazione della notifica o dalla contestazione immediata, di ottenere uno sconto del 30% Nel caso in cui il verbale sia stato notificato in assenza del destinatario, quindi, il termine di 5 giorni inizia a decorrere a partire dall'unidicesimo giorno successivo a quello in cui è stata inviata la raccomandata AR di avviso notifica. Se il termine di 5 giorni cade in un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. La norma si può applicare anche a multe prese prima della sua entrata in vigore. Ed infatti il termine di 5 giorni, abbiamo detto, decorre dalla notifica. E quest'ultima può avvenire fino a 90 giorni dopo che l'infrazione è stata commessa. Quindi se hai commesso un'infrazione a luglio 2013 ed ancora il verbale non ti è stato notificato, allora potrai usufruire dello sconto se, una volta avvenuta la notifica, pagherai entro 5 giorni. In ogni caso, lo sconto può essere ottenuto solo per i seguenti tipi di infrazioni:

  1. Infrazioni che non comportino la sospensione della patente;
  2. Infrazioni che non comportino la confisca del veicolo;
  3. Infrazioni per le quale è escluso il pagamento in misura ridotta;
  4. Sono escluse dal beneficio inoltre le sanzioni pecuniarie penali, come per esempio quelle che conseguono ai casi più gravi di guida in stato di ebbrezza;

Per quanto riguarda il pagamento, è vietato versare la somma in contanti direttamente agli agenti accertatori (tranne rari casi che non si elencano in questa sede). La legge prevede la possibilità di pagamento immediato attraverso pos ma bisognerà attendere perchè questa possibilità diventi concreta, in quanto sarà necessario che gli enti accertatori (Polizia, Vigili Urbani ecc.) stipulino le apposite convenzioni con istituti bancari e Poste Italiane.
Inoltre, devono ancora essere approntati da parte degli enti accertatori i moduli che i trasgressore dovrà compilare all'atto del pagamento.
Infine, si avverte che sarà necessario pagare la cifrà esatta al centesimo in quanto non è previsto alcun tipo di arrotondamento. E se si versa anche solo un centesimo in meno del dovuto si decade dal beneficio.Tutte queste considerazioni fanno temere che, nonostante le buone intenzioni, la novità legislativa possa restare, almeno per adesso, solo una possibilità teorica e non concreta per i cittadini.

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Commenti

Salve Avvocato,
purtroppo mi sono imbattuto in qualcosa di difficile da sbrogliare.
Ho ricevuto un verbale, notificato su strada, sabato 22 marzo alle h 16. Ho effettuato il pagamento della sanzione, con la cifra ridotta del 30% venerdi 28 marzo, a mezzo di bollettino postale.
La polstrada mi ha comunicato che, nonostante ci sia la domenica di mezzo ed il verbale sia stato notificato nel pomeriggio del 22 marzo, il verbale va pagato con la cifra ridotta e non scontata del 30% (350 € in più!). Non vi è tolleranza di un giorno nonostante il giorno festivo di mezzo? Sono in possesso di un certificato attestante che, nei giorni 24-25-26-27 marzo ero a casa con una brutta influenza. Lei crede possa esser preso in considerazione un ricorso al Prefetto o Giudice di Pace?.
Grazie per il servizio che offre

Purtroppo no. Il festivo conta se il termine cade proprio quel giorno, non se sta in mezzo.

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
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Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Il termine è di 10gg.

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Termine

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Il termine è di 10gg.

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