Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

Buongiorno,
in data 10/10/2009 ho ricevuto verbale di contestazione per infrazione c.d.s. (eccesso di velocità art. 142. c. 8) per un fatto del 21/07/2009 (€ 155,00). Ho fatto ricorso al G. di pace competente con ricorso iscritto al ruolo il 31/10/2009. A seguito di tale ricorso è stata fissata udienza di comparizione per il 22 febbraio 2010 con sospensione della multa. Ma essendo occorso nel frattempo il pensionamento del giudice di Pace e non essendo stato nominato un nuovo giudice, tale udienza è stata rinviata almeno 7/8 volte, è dopo quasi tre anni la prima udienza allo stato attuale è prevista per il 19.11.2012.
Adesso con atto di ingiunzione di pagamento del 21/06/2012 notificatomi il 4 luglio 2012, il Comune mi chiede il pagamento, tramite società concessionaria della riscossione, della multa oltre mora per un tot. di € 234,60.
Oltre ad avere molti dubbi sulla legittimità di tale atto di ingiunzione, mi chiedo se tale ingiunzione sia prescritta essendo decorsi più di due anni dal fatto contestato, ammesso che non riesco a ricavare dall'atto la data di trasmissione del ruolo.
e se è mai possibile che possa intercorrere tutto questo tempo (3 anni) dal ricorso senza nemmeno una prima udienza, considerato che l'ufficio del giudice di pace in questione ogni volta che chiamo mi dice che ancora il nuovo giudice non è stato nominato. Che devo fare?

Se il verbale è stato sospeso, l'ingiunzione che le è stata inviata è palesemente illegittima e le consiglio vivamente di opporsi entro 30 giorni presso il giudice di pace e di chiedere anche un cospicuo risarcimento del danno.

Per il resto, può provare ad inviare al Giudice di Pace coordinatore un'istanza con la quale sollecita la nomina di un nuovo giudice.

buongiorno.
espongo brevemente: mio padre viene fermato con la macchina intestata a mio FRATELLO e verbalizzato per mancanza talloncino assicurazione. dopo 40 giorni presenta al comando di polizia il talloncino di assicurazione recante data antecedente a quella del verbale (per il quale paga un importo di 88.00 euro circa.
dopo mesi viene notificato a mio padre verbale di 800.00 eurco (circa) nonostante abbia presentato il talloncino e pagato il precedente verbale.
lui non fa ricorso!!!

successivamnete viene iscritta a ruolo il verbale di 800.00 e viene notificata una cartella equitalia ai danni di mia SORELLA (precedente proprietaria)!!

Specifico che a mio fratello non è mai stato notificato nulla.

Sono già al corrente che posso far fare ricorso alla cartella Equitalia, che diventerebbe "nulla" (poichè il proprietario al momento del verbale non era mia sorella) ma mi preoccupa che venga messa a ruolo a mio FRATELLO...
chiedo gentilmente un consiglio.
Cordiali saluti.

((è la mia vita incasinarmi in cose complicate))

Se la cartella di pagamento è stata già notificata a sua sorella, vuol dire che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei confronti di sua sorella e non di suo fratello.

Nel momento in cui comunica all'ente creditore il nome del reale proprietario, l'ente può inviare il verbale a quest'ultimo, sempre nel rispetto dei termini di legge, e, in caso di mancato pagamento, iscrivere a ruolo la somma contro di lui.

Salve
ho letto con molto interesse il suo articolo e vorrei una delucidazione
nel suo articolo si parla di sanzioni stradali, io vorrei sapere se il termine di prescrizione dei 5 anni vake lo stesso per altri tipi di sanzioni amministrative
tipo sanzioni dell'ispettorato del lavoro o altro, cioe' tutto cio' che quando arriva una cartella esattoriale è riconducibile a sanzione, che di solito riconosciamo dal codice tributo che inizia con il 5..esempio 5010 prefettura, 5242 comune, 5202 e 5030 sanzamm.va direz. prov. del lavoro, 5062 ufficio upica camera di commercio..
grazie

Si, in linea generale, il termine di prescrizione quinquennale si applica a tutte le sanzioni amministrative. Del resto, lo applichiamo alle violazioni del codice della strada proprio perchè quest'ultimo richiama espressamente l'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che è la legge che regola, appunto, le sanzioni amministrative in generale.

Ricevo da EQUITALIA Centro un Sollecito di pagamento con l'invito a versare quanto prima l'importo dovuto ecc.
L'analitica del debito è articolata in tre parti, con notifica degli atti rispettivamente nelle date 2002; 2006; 2010.
La prima parte si riferisce a contravvenzioni del'99 e del 2000 [data atto notifica 06\12\2002]; la seconda a una modestissima sanzione per pagamento insufficiente di contravvenzioni del 2003 [data atto notifica 03\03\2006]; la terza ad un residuo di imposta su indennità di fine rapporto [notifica atto 07\09\2010].
1° elemento strano: non c'è indicazione di termini ("quanto prima"?!), nonostante la minaccia incombente di azioni esecutive (con la precisazione: "senza poter valutare se tali somme sono effettivamente dovute"); da sottolineare che il sollecito è arrivato per posta ordinaria;
2° stranezza: perchè dovrei aver conservato ricevute di pagamento di faccende risalenti al 1999, 2000, 2003, e con notifiche -secondo le loro stesse indicazioni-risalenti a più di cinque anni fa? mentre, com'è giusto, riguardo al presunto debito relativo all'indennità di fine rapporto, che è stato saldato con modello F24, addebitato sul cc, ne conservo ricevuta. E infatti, questa parte è stata risolta senza strascichi, e sono già in possesso della liberatoria dell'Agenzia delle Entrate.

Ma per quel che riguarda il presunto debito verso il Comune, che cosa devo pensare, e che cosa è meglio fare?

I più sinceri complimenti per la chiarezza espositiva del testo introduttivo e delle risposte ai commenti. Mi resta un dubbio interpretativo: la dizione "a decorrere dal 1° gennaio 2008 ..." si deve intendere a) riferita alle infrazioni commesse a partire da tale data; b) anche a tutte quelle comprese nei due anni precedenti; c) ad ogni attività di riscossione, anche risalente nel tempo, come requisito necessario per la riscossione stessa; cioè indipendentemente dalla data della contravvenzione, ma focalizzata sull'intervallo di tempo fra infrazione e notifica ?

Le multe sembrerebbero prescritte (sempre che non abbia ricevuto atti interruttivi dopo il 2002 ed il 2006.

Le consiglio di chiedere di visionare le relate di notifica delle cartelle del 2002, del 2006 e di tutti gli eventuali atti interruttivi (se ci sono). Se da questo controllo risulterà che sono trascorsi più di 5 anni senza valide interruzioni, le cartelle di pagamento sono prescritte. Se così fosse, potrà agire in opposizione all'esecuzione come spiegato qui

AMT Genova per utilizzo corsa riservata ai Bus emette il Verbale del 12/5/2006
La Notifica è del 25/10/2008
Viene emesso Ruolo Ordinario di Equitalia 2012/004275 res esecutivo il 6/3/2012 che mi viene notificato il 4/6/2012

DEVO PAGARE?
Grazie in anticipo

Se quello che dice è esatto, si è verificata la decandenza di cui alla finanziaria 2008. Ci sono, pertanto, gli estremi per un ricorso.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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