Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Non mi sembra che ci siano i presupposti per un ricorso.

Buonasera Avv. Mongiovì,
grazie per la sua gentilissima risposta. Mi perdoni, intende dire che devo pagare la multa?
Ancora grazie.
I migliori saluti

Si

il 5/9/2012 ho ricevuto presso la mia attuale residenza a mezzo racc un verbale x non aver comunicato i dati del conducente del mio veicolo che in data 02/01/2012 superava il limite di velocità rilevato tranite velox,
premetto che il 28/02/2012 ho cambiato residenza.
il giorno 11/09/2012 mi sono recato presso il comando di polizia municipale che ha notificato la violazione e chiesto la documentazione relativa al primo verbale che mi dicono mi sia stato inviato nel mese di marzo al mio vecchio indirizzo e che il totale delle 2 multe in questo momento è di circa 500 euro. io sono in attesa delle copie del verbale per presentare ricorso.
lei cosa ne pensa e cosa mi consiglia di fare?
grazie , buon lavoro

Appena avrà le relate, le consiglio di utilizzare questo.

In data 6/07/2011 e in data 1/08/2011 ho commesso due infrazioni al c.d.s per aver circolato, con motociclo, in aree riservate ai mezzi pubblici (corsie preferenziali). Tali contravvenzioni, elevate dal Comune di Roma U.O. contravvenzioni, mi sono state notificate, a mezzo poste italiane, in data 28/01/2012 (in ogni caso l'avviso con cartolina nella cassetta della posta risale in data 5/12/2011) dunque ben oltre il nuovo termine di 90 gg previsto dalla legge per notificare multe. Pertanto ho fatto ricorso al prefetto,per ciascuna multa, ove appunto contestavo la mancata validità della notifica di entrambe le multe.
Orbene in data 26/07/2012 mi vengono notificate due ordinanze del prefetto di Roma le quali sanciscono "l'istanza inammissibile o irricevibile ricorso presentato oltre il termine".
Quello che vorrei chiedere è se posso fare ricorso al g.d.p. di Roma (ho tempo fino al 9 ottobre prima che mi scadano i termini di 30gg comprensiva della sospensione dei termini) considerato che il ricorso al prefetto io li ho presentati entro i 30gg, ovvero dalla data di effetiva notifica alla data di spedzione sono passati esattamente 30 gg, per cui mi sembra strano che siano stati rigettati entrmabi.
Attendo fiducioso un vs consiglio.

Può fare ricorso, ma non è detto che abbia ragione. Infatti, possono esserci casi in cui la notifica di un atto si perfeziona prima della reale conoscenza dello stesso da parte del destinatario. Verifichi, quindi, che il suo caso non rientri tra qeusti, leggendo qui

In data 25/09/12 è stata notificata a mia moglie una sanzione relativa ad un superamento dei limiti di velocità lungo un tratto stradale tramite telelaser senza essere stata fermata.
Desidererei gentilmente avere un parere sulla possibilità di ricorso riguardo 2 aspetti:
1) mi sembra di ricordare che per i rilevamenti di velocità tramite telelaser ci fosse l'obbligo di fermo del veicolo; è ancora così o le leggi sono cambiate in merito?
2) mia moglie in quei giorni aveva problemi di salute inerenti una forma influenzale e in quel momento era in preda a forti dolori addominali che l'hanno spinta a tentare di rientrare in casa il prima possibile e da lì nasce il motivo della velocità elevata. C'è possibilità che allegando un certificato medico che attestasse il suo temporaneo stato di malattia il ricorso possa essere considerato motivato?
Grazie anticipatamente per la risposta. Buona giornata.

Scarse possibilità di vincere il ricorso. Il punto 2) è sostanzialmente irrilevante e per quanto riguarda il punto 1) non è necessaria la contestazione imemdiata.

Ho fatto ricorso al gudice di pace perchè mi veniva contestato che parlavo al cellulare in macchina in data 26/06/2010, cosa che per vari motivi indicati nel ricorso non ritengo sia accaduta.
La prima udienza, che mi era stata regolarmente notificata ed alla quale mi presentavo in data 07/02/2011 veniva rinviata a causa di malattia del giudice. All'ufficio mi comunicavano verbalmente che l'udienza veniva rinviata in data 17 Luglio 2011,.data apposta anche nel registro delle udienze la cui pagina avevo fotocopiato. In tale data presentandomi per la comparazione mi veniva detto che l'udienza aveva già avuto luogo, in una data che a me non era stata mai comunicata ovvero il 17/06/2011. Ricevo ieri una sentenza ovviamente a me sfavorevole, nella quale mi si contesta anche l'assenza in udienza. Si può fare qualcosa?

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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