Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

Salve, grazie 1000 per la risposta di Sab, 10/13/2012 - 16:00!
Mi sono recato direttamente presso l'ufficio contravvenzioni del comune.
L'impiegato visionati gli atti e consultato il suo terminale ha preso atto che
la multa è prescritta e mi ha fatto compilare la richiesta di discarico (TOTALE) amministrativo della cartella, in duplice copia (una per me). Mi ha detto che era tutto a posto e che eventuali comunicazioni mi sarebbero arrivate a casa.
E' davvero finita o devo aspettarmi altre sorprese?

Questo lo potrà scoprire solo vivendo, come si diceva in una famosa canzone...

Gentile avvocato,
nel maggio 2009 io, mia madre e mia sorella abbiamo presentato tre ricorsi al giudice di pace per tre differenti cartelle esattoriali equitalia, che contestavamo per motivi deifferenti.

Io sono stata chiamata a comparire nel giugno 2011 e il mio ricorso è stato respinto, con obbligo di pagare la cartella(on le spese accessorie). Io non ho ancora pagato, perchè attendo una comunicazione scritta. Faccio male? la cartella continua ad aumentare?

A mia sorella è stato notificata in questi giorni(ottobre 2012)una "comunicazione di Nuova Udienza", con invito a presentarsi il 15/11 prossimo; perchè parlano di "nuova udienza"? Non ci sono tempi di prescrizione, c'è ancora il rischio di pagare anche se sono passati più di 3 anni dal deposito del ricorso?

Mia mamma invece è deceduta il 16 gennaio 2010. Avrei dovuto avvisare di questo il GdP? Oppure se arrivasse una notifica per lei, come dovrei comportarmi?

Grazie

Più attende per il pagamento, più la cartella aumenta.

I motivi per i quali viene fissata una nuova udienza sono i più disparati e comunque la prescrizione è interrotta dagli atti introduttivi delle parti ed un nuovo termine ricomincia a decorrere quando il processo si chiude in maniera definitiva.

Se sua madre non si è costituita con avvocato, deve avvisare il GdP, in quanto il processo si interrompe con il decesso della parte costituita personalmente. Se le arrivano notifiche per sua madre, deve dichiarare al notificatore che la stessa è deceduta.

Buongiorno,
tempo fa ho ricevuto una multa dal comune di Portici, luogo dove non sono mai stata in vita mia. Data l'ovvietà dell'errore, ho fatto ricorso al giudice di pace di Portici il quale mi ha convocato per l'udienza (a Portici) il 7 Dicembre. Quello che vorrei sapere è se esiste un modo per evitare tutto questo, in quanto io sono di Roma e le spese per arrivare a Portici arrivano quasi all'importo della multa che dovrei pagare. Oltre la beffa pure il danno. Tra l'altro nel verbale non è nemmeno specificato il veicolo (c'è scritto solo Opel, si ma quale modello?). Io purtroppo non ho niente che attesti che quel giorno non mi trovavo lì in quanto era sabato e di conseguenza non a lavoro.
Come posso muovermi?

Grazie

Non c'è un modo per evitare di andare in udienza. O meglio, se non ci va il Giudice potrebbe rigettare il ricorso anche solo per questo. Purtroppo queste considerazioni circa l'opportunità del ricorso bisogna farle PRIMA di instaurare il giudizio. Una volta iniziato il processo questo va avanti secondo legge.

In ogni caso, se non può provare che quel giorno non si trovava li, la causa è "persa" anche nel merito.

vorrei chiederLe un consiglio.
Mi è arrivato un verbale di 170 euro emesso dalla polizia municipale di brindisi a causa di un'autovelox e pertanto ho inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, un ricorso al prefetto di brindisi per tramite della polizia municipale sempre di brindisi.
Quindi mi arriva una lettera dal prefetto di brindisi che mi imponde pagare 330 euro perche rifiuta il mio ricorso ma non me nè spiega neanche le ragioni.
Ho un altro ricorso pronto da inviare al giudice di pace per cercare di farlo annullare o quanto meno farlo tornare alla cifra iniziale.
Io sono di Catania quindi mi verrebbe scomodo arrivare a Brindisi per un eventuale udienza.
Come mi consiglia di agire?
grazie in anticipo. Distinti saluti

Se non vuole o non può andare fino a Brindisi, le consiglio di dare mandato ad un avvocato.

Buonasera Avvocato, approfitto dell'argomento per chiederle questo.
Mi hanno elevato una multa per eccesso di velocità.
Mi spiego, esco di strada, chiamo la polizia, loro fanno i rilievi, e ne deducono un eccesso di velocità. Io contesto verbalmente la cosa (visto che il limite era 70 e io ero sotto i 50).
Per altre questioni mi rivolgo ad un avvocato e approfittandone chiedo una consulenza sul da farsi. Lui mi fa il ricorso e portando le mie foto dei danni che ho fatto (ho rotto 2 paletti bianchi segna-carreggiata, contro i 4 conteggiati dalla polizia nei loro "pseudo"rilievi) e dicendo che non c'erano dati attendibili sulla mia velocità mi viene tolta la multa.
Questo accadde nel 2008.
Oggi (nel 2012) l'Avvocato mi manda una raccomandata dicendomi che non gli ho pagato il ricorso e che devo saldargli 600euro+IVA.
Secondo lei cosa dovrei fare?

La multa era di ben 74euro, lui me ne chiede 726. Io non discuto su quanto possa costare un ricorso. Ma non sarebbe stato meglio consigliarmi di lasciar perdere?

Grazie, cordiali saluti.

A mio parere l'avvocato avrebbe dovuto informarla preventivamente dei costi. Tuttavia deve considerare che un ricorso al giudice di pace è un vero e proprio processo civile con più udienze, che richiede un certo impegno che il valore sia 70 € o 50.000 €.

In ogni caso, l'avverto che gli onorari degli avvocati sono sottoposti al termine di prescrizione presuntiva di 3 anni decorrenti dalla data di decisione della causa.

La prescrizione presuntiva è un istituto piuttosto particolare.

In parole semplici, nonostante il nome, non è una vera prescrizione, ma un'inversione dell'onere della prova. Cioè, passati 3 anni dalla decisione della causa, si presume che l'avvocato sia stato pagato e grava su quest'ultimo l'onere di provare che, al contrario, non è stato pagato. Questa prova, tuttavia, è sostanzialmente impossibile da fornire. La conseguenza è che, ammesso che il cliente non sia così ingenuo da ammettere di non aver pagato (e tale ammissione può avvenire anche non presentandosi per rendere l'interrogatorio formale, nel corso dell'eventuale giudizio instaurato dall'avvocato per recuperare il credito), di fatto l'avvocato non recupererà mai il credito.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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