Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Il regime della prescrizione dei contributi è peculiare. Infatti, le parti non hanno alcuna possibilità di scelta in relazione alle stessa (a differenza di quanto avvenga in generale) e pertanto l'inps non può più ricevere pagamenti di contributi prescritti.

 Buon giorno Sig. Avvocati,

ho appena ritirato una raccomandata con mittente INPS ma con comunicazione agente riscossione

Equitalia con 3 voci:

8728 ... accertamento unificato contributi IVS  sul reddito eccedente il minimale 

8280 ... somme aggiuntive omesso versamento IVS

8294 .... Interessi di mora

8340 Inps spese di notifica

Il tutto da pagare entro 60gg...

La mia domanda, posso contestare la richiesta perchè oltre 5 anni dall'ipotetico debito dovuto?

Se si direttamente all' INPS o ad Equitalia ( ho un MAV allegato il cui intestatario è Equitalia).

 

Anticipatamente Vi ringrazio per le preziose risposte che mi fornirete, anche perchè non vorrei pagare

alla cieca. 

E' l'inps che effettuerebbe lo sgravio nel caso in cui riconoscesse le sue ragioni. Pertanto, invi la richiesta all'inps.

Grazie 1000 per la risposta, de deduco quindi ci sia la possibilita' di fare ricorso.

 

 

 

 

Egregio Avvocato,

 

un contribuente in data 12/10/2012 riceve avviso d'irregolarità dall'INPS per omesso versamento dei contributi fissi per l'anno 2005 (e sanzioni): da quanto leggo mi pare di capire che, con riferimento ai contributi, in assenza di raccomandata da parte dell'INPS che interrompe i termini, essi sono prescritti, mentre per quanto riguarda le sanzioni i termini non sono prescritti.

Il contribuente, per evitare l'attività di recupero forzoso, ha pagato nei termini quanto richiesto dall'avviso d'irregolarità.

E' possibile chiedere il rimborso quanto meno dei contributi fissi (considerata la prescrizione)? Quale strumento giuridico è idoneo per ottenerlo: semplice istanza di rimborso da notificare all'Ufficio INPS o ricorso in Tribunale?

La ringrazio per il tempo che mi dedicherà

Roberto 

Se effettivamente i crediti sono prescritti (cioè se non ha ricevuto alcun valido atto interruttivo almeno ogni 5 anni) può provare a chiedere il rimborso all'Inps, sostenendo che, contrariamente al regime ordinario, la prescrizione dei contributi non può essere rinunciata, in quanto la norma dispone chiaramente che l'INPS non può ricevere pagamenti per contributi prescritti.

Se il rimborso fosse negato potrebbe esplorarsi la strada di una causa per ottenere una sentenza di condanna alla restituzione da parte dell'INPS. In questo caso ovviamente dovrà rivolgersi ad un avvocato che approfondisca la sua situazione e la segua dal vivo.

Salve , le chiedo se è corretto che l'inps non mi ha integrato contributi come autonomo (commerciante) mancanti per diversi anni esattamente 28 mesi,  per cartelle pagate a rate con tanto di interessi (una è del 2004) , le quali a Equitalia risultano pagate come da Estratto conto quindi a 0 euro, e l'inps mi risponde che :

l'estratto contributivo sarà aggiornato non appena le quadrature da
parte della Gerit Equitalia saranno chiuse, non potendo questo Ufficio
intervenire nell'inserimento manuale dei contributi pagati su cartella
esattoriale.

Quanto tempo dovrò aspettare ? e se tra 10 anni non lo fanno potrei perdere degli anni pagati ?

Grazie.
 

Non posso prevedere quanto tempo dovrà aspettare. Per stare sicuro, comunque, le consiglio di inviare una formale richiesta (scritta e con ricevuta di ritorno) almeno ogni 5 anni e di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la sua situazione in particolare.

gentile Avvocato,sono un infermiere che dal 2002 al 2006 ha svolto la libera professione versando pero'erroneamente(in misura minore)i relativi contributi alla cassa degli infermieri ENPAPI.In questi giorni mi e'arrivato a casa,tramite raccomandata,un estratto conto da parte dell ENPAPI dal quale si evince che vorrebbero recuperare tutti i contributi non versati  piu'le sanzioni.E'possibile,eventualmente dovessi pagare,che sia tutto prescritto?Grezie!

I contributi si prescrivono in 5 anni (mentre le sanzioni in 10), quindi se entro tali termini non le sono stati notificati atti interruttivi, può considerare intervenuta la prescrizione.

Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo.

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.