Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

ho girato su vari forum e noto che molte cartelle riguardanti contributi dei commerciant,i anche vecchi riguardanti anni antecedenti al 2000,equitalia li notifica e poi li fa prescrivere non intraprendendo nessuna azione esecutiva  o emettendo un atto interrutivo.Come e' possibile una cosa del genere?e' normale che equitalia faccia prescrivere contributi non versati?inoltre volevo chiederele,sul sito inps e' possibile vedere la data della notifica delle cartelle,come faccio a sapere se mi hanno inviato qualche atto interrutivo durante l'arco dei 5 anni?posso vederlo sempre sul sito inps?grazie

 Buonasera avvocato, il giorno 14 u.s. mi hanno notificato una cartella EQUITALIA come avviso di intimazione da pagare entro 5 giorni per contributi e somme aggiuntive per gli anni dal 1974 al 1988 ed hanno indicato di aver ntificato il tutto il 09.12.2004. Come mi devo comportare? Devo fare ricorso?  si può  richiedere una sospensione? 

Può ricorrere al Giudice del Lavoro, con avvocato, e può chiedere la sospensione.

Preg.mo Avv.Mongiovì,

mio padre è deceduto a ottobre 2012 aveva un'attività artigiana e stava pagando, in dilazione, dei debiti come contrubuti fissi Inps. Ora mia madre che ha come pensione + o - 580, mensili + 280 circa di reversibilità di mio padre, vorrebbe pagare ma le hanno detto che le sanzioni NON deve pagarle, invece l'Ente sostiene che sono dovute.

Se NON sono dovute, per favore mi può inviare gli estremi della Legge o Normativa da cui si evince che le sanzioni dei debiti di un defunto non sono dovute? diversamente mi può inviare la risposta che l'Ente è corretto che pretende oltre il tributo e gli interessi anche le sanzioni per omesso versamento?

Grazie infinite.

Le sanzioni sono trasmissibili agli eredi, in quanto, sono sanzioni di carattere civile come stabilito dalla finanziaria 2001 e come da sempre confermato dalla Cassazione. Quindi le deve pagare.

gentile avvocato,andando sul sito dell'inps-sezione equitalia ho notato che una cartella esattoriale(multiente)comprensiva di imposta sul valore aggiunto e contributi inps(commercianti)non pagati porta la presenza di sgravio,ma non di sospensione e rateizzazione.Andando nel dettaglio tributi ho notato che lo sgravio riguarda solamente le sanzioni relative ai contributi inps.Essendo una cartella notificata nel maggio 2003,volevo chiedere la prescrizione della cartella oggetto.Ora io non so ne ricordo perche' ci sia questo sgravio,ne tantomeno se lo abbia chiesto.Ma la presenza dello sgravio,ripeto solamente degli importi delle sanzioni dei contributi,non fa si che la cartella non vada piu' in prescrizione?cioe' come se in un certo senso io avessi accettato il debito?grazie

Lo sgravio è un atto dell'ente creditore che non influisce sulla eventuale prescrizione degli altri crediti portati nella stessa cartella.

quindi posso chiedere la sospensione dell'intera cartella se ho capito bene?grazie avvocato

Se la prescrizione è maturata e sussistono tutti gli altri presupposti sostanziali e processuali, si, può eccepirla anche se la cartella è stata sgravata parzialmente. Vivamente consigliato farsi seguire dal vivo da un avvocato.

Gentile avvocato,una recente sentenza del tribunale di ferrara e precisamente la n°9 del 2012  la quale a sua volta ribadisce alcuni concetti della sentenza del tribunale di Milano n437 del 2010,ha dichiarato un fondo patrimoniale istituito anche dopo il debito inattacabile qualora il debito sia estraneo ai bisogni familiari.La mia domanda e' questa,avendo cartelle esattoriali pre contributi ivs non versati,posso istituire un fondo patrimoniale rendendo la mia casa cointesta con il mio coniuge inattacabile?In caso contrario,essendo soli io debitore con inps-equitalia una eventuale vendita all'asta come verrebbe fatta?nel senso che verrebbe messo all'asta solo il 50% dato che mio marito non ha nessun debito?grazie e cordiali saluti

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