Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica (o notificazione) degli atti



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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.

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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.

Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.

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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).

Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).

Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.

Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.

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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.


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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”

L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.

Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..

Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.

Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.

Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.

Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.

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Commenti

Salve,ho cambiato residenza da circa tre anni, il 19 marzo mi è stata consegnata al vecchio indirizzo (casa dei miei) una comunicazione di avvenuto deposito di atti giudiziari nella casa comunale. La notifica non è stata consegnata in mano a nessuno dei miei familiari o vicini ma lasciata nella cassetta della posta.Cosa devo fare? La ritiro o può essere considerata nulla e dovranno recapitarmela al mio attuale indirizzo? Non ho cambiato comune di residenza ma solo casa....grazie per l'aiuto. Saluti

Salve..La mia vicina di casa mi ha detto che 15 giorni fa il postino non mi ha trovata per consegnarmi un atto giudiziario.....ieri ha bussato a casa mia l'ufficiale giudiziario per consegnarmi un atto giudiziario ma ero a lavoro....Tra quanti giorni riviene l'ufficiale giudiziario per consegnarmi l'atto giudiziario cosi' prendo un po' di ferie? Non so come fare...Io so che ho qualche debito non pagato.....grazie anticipatamente ANNA

Non si può sapere. E' possibile, comunque che la notifica sia stata comunque effettuata così.

In questo caso, dovrebbe arrivarle una raccomandata tra qualche giorno. Controlli comunque in Comune se ci sono atti per lei.

Egregio Avvocato, innanzitutto complimenti per l'articolo e per la disponibilità che dimostra. Le vorrei chiedere di chiarire un caso che si trova "nel mezzo" di quanto sopra descritto. Il Comune spedisce una raccomandata ad una persona (Tizio), ma questa non si fa trovare e gli viene lasciato il bigliettino contenente l'avviso di giacenza della lettera presso l'ufficio postale. Tizio ritira la lettera dopo 5 gg dalla ricevuta dell'avviso di giacenza. La data di validità della notifica si ha da quando è stata ritirata la raccomandata presso l'ufficio postale oppure da quando è stato lasciato l'avviso di giacenza? Esiste una specifica normativa al riguardo, oltre quella cui Lei fa riferimento nell'articolo?
Grazie anticipatamente per la risposta

Si applica esattamente quello che ho descritto nell'articolo, non nel mezzo.

"La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010."

Quindi controlli quando è stata inviata la raccomandata di avviso deposito e faccia più 10. Se il giorno in cui la raccomandata è stata ritirata è precedente al giorno dell'invio + 10, allora la notifica si è perfezionata, per il destinatario, il giorno del ritiro. Altrimenti, si è perfeziona, per il destinatario, al giorno dell'invio + 10.

Egr. Avvocati,
avendo notato dai commenti, la vostra chiarissima competenza, vi espongo il mio caso. Riguarda il mancato pagamento di bollo di circolazione del 2008, nella regione Lombardia. Ho ricevuto la cartella esattoriale circa 30-40gg fa', e chiamando i numeri verdi della Regione, mi e' stato detto che l'avviso di accertamento era stato mandato nel Nov. 2011 ad un indirizzo al quale pero' non ero piu' residente dal Nov. 2006. Sembrerebbe un caso di prescrizione quindi, se non fosse che loro sostengono che essendo l'avviso di accertamento e' stato consegnato a persona qualificata, per loro la notifica e' valida. Ho trovato tra l'altro una lettera di Poste Italiane che doveva riferirsi a quell'avviso di accertamento (che io non ho mai ricevuto!) nella quale si dice che la persona qualificata in questione era il portiere dello stabile, e che la notifica si considerava pertanto avvenuta. Ma il portiere dello stabile, son certo, non e' mai esistito! La Regione sostiene che dovrei pagare la cartella e rivalermi poi sulle Poste e/o chi ha messo la firma, ma tale via mi sembrerebbe piuttosto impervia: io sono cresciuto in quello stabile, quindi qualcuno puo' aver firmato conoscendomi per farmi un piacere...
Mi sembrerebbe pero' che siano stati quelli della Regione a generare l'errore iniziale nel mandarimi l'avviso di accertamento in un indirizzo di residenza errato, avendo appunto regolarmente cambiato la residenza 3 prima in altro comune (e provincia)!
Chi ha ragione, e che cosa mi consiglierebbe di fare? Sono abbastanza contrariato da questo loro modo di operare...

Non è del tutto privo di fondamento ciò che le è stato riferito. Infatti, se qualcuno si presenta, per errore o dolosamente, come legittimato a ricevere una notifica per lei, non è colpa del notificatore. Tuttavia, può provare, specialmente se l'importo da pagare è rilevante, ad impugnare l'atto sostenendo la nullità della notifica per essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo ormai non più attuale da diverso tempo. E' onere del notificante, infatti, accertare la residenza attuale del destinatario.

Egr. Avvocato, vedo che siete esperti in campo di norifica atti. Vi espongo il mio caso, poiche' i miei professionisti a cui mi sono rivolto mi dicono cose non conformi a quanto ritengo invece sia disciplinato dalla legge.

Mi sono rivolto l'anno scorso ad un avvocato di Milano per un recupero di un credito di una mia societa' per euro 6.000. A settembre e ottobre 2013 tale avvocato ha inviato decreti ingiuntivi con relate di notifica negative alle sedi della societa' della controparte.
La residenza anagrafica ufficiale dell'amministratore a seguito di una ricerca che ho affidato ad una agenzia per rintraccio debitori risulta "cancellata per IRREPERIBILITA' accertata dal comune di Pavia in data 24/09/2013.
Ho telefonato personalmente ai numeri che compaiono sul sito della societa' spacciandomi per un nuovo cliente, e mi risponde un operatore che afferma che la societa' esiste che l'amministratore (tale sig. Panzini) al momento non c'e' e che lasceranno messaggio e che saro' richiamato a breve.
Come e' possibile che non si riesca a recapitare o a notificare un atto visto che risulta irreperibile??? E' possibile inviare atti con notifiche valide agli indirizzi anagrafici degli altri soci della sua societa'? e' valido per notificare decreto ingiuntivo?

Grazi per vs risposta. Sono disponibile anche per telefono qualora necessitasse.

RICCARDO MASSIRONI (MILANO)
3454201638

Non è possibile esprimere un parere senza vedere le carte e comunque molto probabilmente hanno ragione i suoi avvocati e non lei. Le consiglio, pertanto, di attenersi alle loro istruzioni e consigli o di rivolgersi ad altri avvocati se quelli attuali non le ispirano la giusta fiducia.

Ciao,

Intanto grazie per le utili informazioni presenti su questo ottimo sito.

Vorrei sapere se posso richiedere l' annullamento di una multa per vizio di notifica del verbale o comunque richiede di pagare in misura ridotta (multa notificata al mio vecchio indirizzo)

Vi espongo il mio caso:

mi hanno messo le ganasce alla macchina il 7/03/2012 ma non ho trovato l' avviso di accertamento sulla macchina.
Ho quindi dovuto chiamare e pagare gli addetti del comune per farmi togliere le ganasce.
Volendo pagare la multa ma non avendo nulla in mano ho chiesto agli addetti come dovevo fare per pagare la multa e mi è stato risposto che me l'avrebbero mandata a casa.

Il 3/4/2012 effettuo un cambio di residenza con tanto di registrazione alla anagrafe di cui ho copia e richiesta di aggiornamento della patente e dei documenti di circolazione del veicolo multato.
La cosa strana è che sula ricevuta della richiesta di aggiornamento della patente e dei documenti di circolazione trovo scritto che devo allegare alla patente la ricevuta di richiesta in attesa del tagliando da apporre sulla patente e che .... "Il comune di Roma non procede subito all' iscrizione della nuova residenza ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti per legge che impegnato gli uffici comunali per circa 180 giorni". E intanto per le multe?

Il 28/03/2014 viene inviato (al mio nuovo indirizzo di residenza) dal Comune di Roma avviso bonario di pagamento (su cui c'è scritto che non rappresenta atto autonomamente impugnabile) per il pagamento del verbale del 7/3/12 di cui sopra (che non ho mai ricevuto perché inviato alla vecchia residenza) diventato secondo loro ormai titolo esecutivo con richiesta di pagamento di 94,68€

In allegato mi inviano una fotocopia di una raccomandata che porta la data del 28/05/2012 (sarebbe la cartolina 140, documento numero 3 riportato qui sotto).
Allarmato controllo di corsa sul sito per le multe del comune di roma e trovo i seguenti documenti:

1)avviso di accertamento del 7/3/2012 con possibilità di pagamento in misura ridotta di 39€ (magari l' avessi trovato attaccato alla macchina!)

2)notifica (a me mai arrivata, inviata al vecchio indirizzo) del verbale del Corpo di polizia Roma Capitale che certifica che (riporto quello che c'è scritto:) in data 26/04/2012 il sottoscritto GR (metto le iniziali del messo per privacy) ha notificato a (il mio nome e cognome) presso il suo domicilio in Roma (il mio vecchio indirizzo) non consegnando copia perchè alle ore 13:00 il destinatario è assente presso il proprio domicilio ove sono assenti anche persone conviventi e soggetti abilitati (portiere, vicino di casa) ovvero rifiuta la notifica: (segue elenco di cui nessuno ovviamente barrato tra familiare, addetto alla casa, portiere, vicino). Pertanto si provvede al deposito nella casa comunale ai sensi dell' art 140 cpc alla data indicata dal timbro dell' Ufficio notifiche riportato sulla busta chiusa e sigillata dando avviso con raccomandata A/R. sulla cartolina c'è il timbro dell' ufficio notifiche che dice che in data 22/05/2012 il presente atto è stato depositato presso il gruppo di polizia municipale Casa comunale

3)documento chiamata cartolina 140 (a me mai arrivata, inviata al vecchio indirizzo) che sarebbe una cartolina di una raccomandata con data 28/05/2012 con timbro illeggibile con scritto qualcosa come "al mittente non... poi illeggibile)

4)documento di notifica cartolina 140 (a me mai pervenuto) che riporta: Si comunica alla persona in indirizzo, (indirizzo sempre quello vecchio dove non abitavo più) non reperita in casa dal notificatore, che in data odierna (22/05/2012) gli è stato notificato il verbale di violazione n. xxxxxxxxx del 07/03/2012 mediante deposito nella Casa Comunale sita in Roma...
seguono informazioni ed orario per il ritiro che è inutile scrivere e la seguente dicitura:
N.B. - Il pagamento della sanzione pecuniaria, unitamente alle spese di procedimento e notificazione, dovrà essere effettuato entro il termine indicato nel verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, che decorre dalla data della ricezione della presente raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa.

5)verbale della multa con bollettino da pagare di €50,88 (mai ritirato perché non ne sapevo l' esistenza)

La mia domanda sono
1) come data di notifica devo considerare il 22/5/2012, il 28/5/2012 o il 26/4/2012?

2) posso chiedere la nullità della notifica del verbale per vizio dato che il cambio di residenza l'ho fatto al comune il 3/4/2012 e se si considera il 22 o il 25 Maggio 2012 sarebbe passato più di un mese tra cambio di residenza e notifica (o perfezionamento della stessa)?
(Per la legge le modifiche di indirizzo non risultanti dalle dichiarazioni annuali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune.
Riferimento normativo : Art.60 dpr 600/73 così come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003)

3)poiché sono passati anche più di 90 giorni dal verbale del 7/3/2012 se la notifica del verbale viene considerata nulla posso chiedere anche l' annullamento della multa e della cartella esattoriale che vorrebbero mandarmi tra poco?
(Se la notifica avviene quando sono decorsi piu' di 90 gg dalla variazione anagrafica essa puo' dirsi non tempestiva, anche se il suddetto termine risultasse rispettato conteggiando dalla data di iscrizione della variazione nel PRA
Riferimento normativo: Sentenza Cassazione sezione unite civili n.24851/2010)

4)come mi dovrei muovere secondo voi?

Grazie per l' attenzione,

Ale

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Casi specifici
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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