Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica (o notificazione) degli atti



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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.

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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.

Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.

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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).

Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).

Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.

Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.

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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.


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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”

L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.

Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..

Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.

Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.

Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.

Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.

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Commenti

Ciao,

Intanto grazie per le utili informazioni presenti su questo ottimo sito.

Vorrei sapere se posso richiedere l'annullamento di una multa per vizio di notifica del verbale o comunque richiedere che venga nuovamente notificata non maggiorata al mio indirizzo corrente (multa notificata al mio vecchio indirizzo).

Vi espongo il mio caso:

mi hanno messo le ganasce alla macchina il 7/03/2012 ma non ho trovato l' avviso di accertamento sulla macchina.
Ho quindi dovuto chiamare e pagare gli addetti del comune per farmi togliere le ganasce.
Volendo pagare la multa ma non avendo nulla in mano ho chiesto agli addetti come dovevo fare per pagare la multa e mi è stato risposto che me l'avrebbero mandata a casa.

Il 3/4/2012 effettuo un cambio di residenza con tanto di registrazione alla anagrafe di cui ho copia e richiesta di aggiornamento della patente e dei documenti di circolazione del veicolo multato.
La cosa strana è che sulla ricevuta della richiesta di aggiornamento della patente e dei documenti di circolazione trovo scritto che devo allegare la ricevuta di richiesta alla patente in attesa del tagliando da apporre sempre sulla patente e che .... "Il comune di Roma non procede subito all' iscrizione della nuova residenza ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti per legge che impegnano gli uffici comunali per circa 180 giorni". E intanto per le multe?

Il 28/03/2014 mi viene inviato (al mio nuovo indirizzo di residenza) dal Comune di Roma avviso bonario di pagamento (su cui c'è scritto che non rappresenta atto autonomamente impugnabile) per il pagamento del verbale di cui sopra (che non ho mai ricevuto perché inviato alla vecchia residenza) diventato secondo loro ormai titolo esecutivo con richiesta di pagamento di 94,68€

In allegato mi inviano una fotocopia di una raccomandata che porta la data del 28/05/2012.
Allarmato controllo di corsa sul sito per le multe del comune di roma e trovo i seguenti documenti:

1)avviso di accertamento del 7/3/2012 con possibilità di pagamento in misura ridotta di 39€ (magari l'avessi trovato attaccato alla macchina!)

2)notifica (a me mai arrivata, inviata al vecchio indirizzo) del verbale del Corpo di polizia Roma Capitale che certifica che (riporto quello che c'è scritto:)
“In data 26/04/2012 il sottoscritto GR (metto le iniziali del messo per privacy) ha notificato a (il mio nome e cognome) presso il suo domicilio non consegnando copia perchè alle ore 13:00 il destinatario è assente presso il proprio domicilio ove sono assenti anche persone conviventi e soggetti abilitati (portiere, vicine di casa) ovvero rifiuta la notifica: (segue elenco di cui nessuno ovviamente barrato tra familiare, addetto alla casa, portiere, vicino). Pertanto si provvede al deposito nella casa comunale ai sensi dell' art 140 cpc alla data indicata dal timbro dell' Ufficio notifiche riportato sulla busta chiusa e sigillata dando avviso con raccomandata A/R”.
Sulla cartolina c'è infatti il timbro dell' ufficio notifiche che dice che in data 22/05/2012 il presente atto è stato depositato presso il gruppo di polizia municipale Casa comunale

3)documento chiamato cartolina 140 (a me mai arrivata, inviata al vecchio indirizzo) che sarebbe una cartolina di una raccomandata con data 28/05/2012 con timbro illeggibile con scritto qualcosa come "al mittente non... poi illeggibile)

4)documento di notifica cartolina 140 (a me mai pervenuto) che riporta: “Si comunica alla persona in indirizzo, (indirizzo sempre quello vecchio dove non abitavo più) non reperita in casa dal notificatore, che in data odierna (22/05/2012) gli è stato notificato il verbale di violazione n. xxxxxxxxx del 07/03/2012 mediante deposito nella Casa Comunale sita in Roma...”
seguono informazioni ed orario per il ritiro che è inutile scrivere e la seguente dicitura:
“N.B. - Il pagamento della sanzione pecuniaria, unitamente alle spese di procedimento e notificazione, dovrà essere effettuato entro il termine indicato nel verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, che decorre dalla data della ricezione della presente raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa.”

5)verbale della multa con bollettino da pagare di €50,88 (mai ritirato perché non ne sapevo l' esistenza)

La mie domande sono:

1) come data di notifica devo considerare il 22/5/2012, il 28/5/2012 o il 26/4/2012?

2) posso chiedere l’ annullamento della notifica del verbale per vizio poiché il cambio di residenza l'ho fatto al comune il 3/4/2012 e se si considera il 22 o il 25 Maggio 2012 sarebbe passato più di un mese tra cambio di residenza e notifica (o perfezionamento della stessa)?
(per la legge le modifiche di indirizzo non risultanti dalle dichiarazioni annuali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune.
Riferimento normativo : Art.60 dpr 600/73 così come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003)

3)poiché sono passati anche più di 90 giorni dal verbale del 7/3/2012 se la notifica del verbale viene considerata nulla posso chiedere anche l' annullamento della multa e della cartella esattoriale che vorrebbero mandarmi tra poco visto che difatti non ci sarebbe stata nessuna notifica?
(Se la notifica avviene quando sono decorsi piu' di 90 gg dalla variazione anagrafica essa puo' dirsi non tempestiva, anche se il suddetto termine risultasse rispettato conteggiando dalla data di iscrizione della variazione nel PRA
Riferimento normativo: Sentenza Cassazione sezione unite civili n.24851/2010)

4)come mi dovrei muovere secondo voi?

Grazie per l'attenzione,

Ale

Può provare il ricorso motivandolo con il fatto che aveva regolarmente comunicato il cambio di residenza. I 30 giorni di cui al DPR 602/73 si applicano alle cartelle di pagamento, non alle multe.
Per gli altri suoi dubbi e domande le consiglio si rivolgersi ad un legale dal vivo.

BuonPomeriggio Ill.mo Avv.to Mongiovi,
La mia questione e' un po' diversa.elenco i fatti
2009 SANZIONE PER PARCHEGGIO PAGATA NEI TERMINI
2010 VERBALE PER MANCATA COMUNICAZIONE CONDUCENTE
AL VERBALE INVIO CONTESTAZIONE PER IMPORTO ELEVATO CON PEC E ORDINARIA(HO LE RICEVUTE)
IL COMANDO NON MI RISPONDE MAIII....
AGOSTO 2014 RICEVO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TRIPLICATO DA 274,00 A 912,00€

MI RISULTA CHE LA P.A. ABBIA L'OBBLIGO DI RISPONDERE AL CITTADINO AL FINE DI EVITARE SUCCESSIVI PROCEDIMENTI.
IO DA CITTADINO POSSO FARE UNA CONTESTAZIONE E ATTENDERE UNA RISPOSTA A QUESTA CONTESTAZIONE?
LA MANCATA RISPOSTA HA DI FATTO PRODOTTO QUESTA INGIUNZIONE, MENTRE INVECE SE AVESSERO RISPOSTO LA SITUAZIONE SI SISTEMAVA IMMEDIATAMENTE SENZA ARRIVARE A CIO'
POI QUATTRO ANNI SONO UN TEMPO GIUSTO PER QUESTA NOTIFICA?
GRAZIE

Pochi giorni fa (il 24/9/2014), ho ricevuto una cartella di equitalia che mi ingiunge il pagamento di e. 239,77 per "ritardato pagamento".

Si riferisce ad un'infrazione commessa il 18-2-2011 (da verbale) per uso del cellulare alla guida. Faccio presente che non ho commesso personalmente l'infrazione in quanto non ero io alla guida.

All'epoca, ricevetti il verbale via posta, con un avviso che mi informava del deposito presso l'ufficio postale.

Ero fuori Roma, quindi andai a ritirare la notifica al mio ritorno, circa un paio di settimane dopo la ricezione dell'avviso.

Pagai la multa, per un importo di e. 223,50, il 60mo giorno esatto da quando ritirai la raccomandata dall'ufficio postale; anche, nei tempi prestabiliti, andai a comunicare il nome del guidatore al comando dei vigili urbani per la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Oggi, mi sono rivolto alla prefettura contestando che la multa era stata pagata entro i 60 gg.

La risposta e' stata che il termine di pagamento decorre a partire dalla data di deposito alla casa comunale, quindi NON da quando io ho ritirato il verbale.

mi e' stato fornito un foglio riportante le seguenti date:

data deposito casa comunale: 10-3-2011
data perfezionamento notifica/comp. giacenza: 21-3-2011
data ritiro/consegna raccomandata: 14-4-2011

pagamenti: 13-6-2011 159,05
importo ruolo: 223,50

l'incaricata della prefettura ha evidenziato la data di deposito alla casa comunale (10-3-2011)
dicendomi che il termine decorreva da quella data (nonostante abbia ricevuto la notifica il 21-3-2011) e non da quando ho fisicamente prelevato la raccomandata alle poste (il 14-4-2011); quindi, avendo io pagato il 13-6-2011, sussiste la scadenza dei termini e il pagamento della somma richiesta.

Nella mia ignoranza, credo che cio' sia un assurdita' e mi chiedo se esistano i termini per fare ricorso al giudice di pace. L'incaricata mi ha detto che posso farlo ma, in caso di insuccesso, sarei costretto a pagare il doppio della somma, quindi mi sono rivolto a voi per sapere se esistono possibilita' di riuscita.

Spero di ricevere una vostra risposta in tempi brevi per avere la possibilita' di agire, altrimenti mi vedro' costretto a subire e pagare.

E' gradita una risposta via email.

Grazie anticipatamente.

E' spiegato proprio in questa pagina: http://www.studiolegalemongiovi.it/procedura_civile/la_notifica_degli_at...

La notifica si è perfezionata al decimo giorno dall'invio della raccomandata di avviso deposito.

L'impiegata non è stata precisa, ma nella sostanza ha ragione. Infatti la raccomandata se non proprio il giorno del deposito, viene inviata il giorno dopo.

E' dal 21/03 pertanto che decorrono i 60 giorni per pagare e comunicare i dati.
Il termine, quindi, scadeva il 21 maggio e lei ha pagato e comunicato in ritardo.

Assurdo o meno che sia, quanto sopra è espressamente previsto dalla legge e dalla Corte Costituzionale.

Ovviamente sconsiglio qualsiasi tipo di ricorso, ma anche in questo l'impiegata è stata imprecisa. Infatti è solo il rigetto del ricorso al prefetto che comporta il raddoppio automatico della sanzione, non quello al giudice di pace che, in caso di rigetto può determinare la sanzione come meglio crede tra il minimo ed il massimo edittale.

la ringrazio per il chiarimento.

Gent.mo Avv.to Mongiovi
La ringrazio per le informazioni utili a cui ho potuto accedere tramite il suo sito web.
Ora posso presumere che il verbale che ho appena ricevuto è notificato fuori termine ed in modo un po' subdolo.
Il giorno 17/10/14 trovo nella buca delle lettere un semplice foglio della polizia municipale che mi avvisa di recarmi urgentemente e personalmente presso il comando di polizia per atto amministrativo.
Il giorno 22/10/14 mi reco al comando e mi viene notificato un verbale risalente ad un violazione al C.D.S (postazione autovelox temporanea)
“Alle ore 12:36 del giorno 05/06/2014 in via ..... veniva accertato che il veicolo sopra indicato procedeva alla velocità ecc..
la relata di notifica riporta unicamente art.138 cpc, consegna al destinatario e la data 22/10/2014 con la firma del messo comunale.
dalle informazioni ricavate dal suo sito mi sembra di capire che nonostante la notifica non sia regolare, lo è diventata nel momento in cui mi sono presentata presso il comando di polizia municipale.
Ora pensavo di fare ricorso al prefetto per notifica fuori termine ma recandomi sul sito web della prefettura di cuneo http://www.prefettura.it/cuneo/contenuti/55879.htm aggiornato al 06/07/2012 leggo che:
"Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché: notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione."
Ora mi chiedo se il termine di notifica può essere a discrezione delle province e se ci sono gli estremi per fare ricorso dato che sul verbale è anche scritto : "prima notifica effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante all'archivio nazionale veicoli presso PRA/D.T.T.S.I.S. (art.201 e 94 del c.d.s). Premetto che il veicolo è stato acquistato nuovo e intestato a me stessa ma 4 anni fa dato il cambio di residenza ho provveduto a far aggiornare anche la carta di circolazione presso il comune con relativo rilascio da parte del PRA del tagliando da applicare al libretto del veicolo.
l'unica data presente sul verbale è quella del 05/06/2014 è quindi corretto dedurre che tale data sia quella di accertamento? Sul verbale è anche presente una frase che dice: "l'accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento della velocità che consente la determinazione dell'illecito anche in tempo successivo (201 comma 1-bis lett.e) c.d.s) .
Grazie
Maria Elena

La cosa migliore da fare è usare questo strumento:

http://www.studiolegalemongiovi.it/consulenza_immediata.html

Se le informazioni che inserisce sono corrette, è molto più preciso di qualsiasi essere umano.

A naso il termine (che è di 90 giorni e non più di 150) è spirato. Verifichi bene, leggendo attentamente il verbale, che l'accertamento sia avvenuto lo stesso giorno della rilevazione tramite autovelox. Spesso, infatti, avviene dopo diversi giorni. Ed è dal momento dell'accertamento che si contano i 90 giorni.

Utilizzando lo strumento linkato avrà anche la possibilità di visualizzare dei modelli di ricorso automaticamente elaborati per il suo caso.

La notifica è perfettamente regolare, in quanto la consegna a mani del destinatario può avvenire ovunque il notificatore trovi lo stesso all'interno della sua circoscrizione... anche nella piazza del paese teoricamente. E non è necessaria la sua firma.
A quanto pare hanno preferito convocarla personalmente per effettaure la notifica presso i loro uffici. Niente che non si possa fare.

Nel suo caso, quindi, la notifica si è perfettamente formalizzata con consegna al destinatario il giorno 22/10/2014.

Gent.mo Avv.to Mongiovì

La ringrazio per i chiarimenti, ma sto perdendo fiducia nel fare ricorso, in quanto le cose si complicano.
Il verbale presenta la scritta (prima notifica effettuata nei termini di legge all'indirizzo risultante all'archivio nazionale veicoli presso PRA/D.T.T.S.I.S. (art.201 e 94 del c.d.s)).
Cosi insospettita dalla presenza di un invio precedente, oggi mi sono recata al comando di polizia municipale per chiedere copia delle relate di notifica precedenti.
Allo sportello l'operatrice mi ha detto che non hanno notifiche precedenti in quanto il destinatario risultava inesistente all'indirizzo a cui hanno inviato il verbale la prima volta.
Unico documento in loro possesso é un fax inviato dal comune della presunta residenza, dove si comunica che il destinatario è inesistente.
Mi è stato inoltre comunicato che la data di accertamento risulta essere quella in cui si sono resi conto che l'indirizzo acquisito dal PRA era errato, intorno al 10/07/2014.
Nonostante la mia insistenza per avere copia del fax o qualche foglio con scritta la data di accertamento, dato che dal verbale non risulta, mi è stato detto che essendo atti d'ufficio non sono tenuti a darmeli. Se voglio maggiori informazioni devo recarmi presso il comando di polizia municipale quando vi è presente l'ispettore APA.
La cosa strana è che la multa è stata inviata ad un indirizzo al quale non ho mai risieduto e tale indirizzo (sbagliato) risulta anche dagli archivi del PRA.
Ho telefonato al PRA il quale mi conferma un cambio di residenza successivo al mio attuale, nonostante io non l'abbia mai ne richiesto ne effettuato. L'operatore del PRA mi ha detto che sicuramente c'è stato un qualche errore, che avrebbe verificato e mi avrebbe ricontattata.
Ora i vigili dicono che non è colpa loro se al PRA risulta l'indirizzo sbagliato.
Io non ero a conoscenza del fatto che al PRA ci fosse un cambio di residenza da me mai richiesto.
C'è un modo per farmi rilasciare uno scritto che attesti la data di accertamento? Dal verbale non risulta nessun altra data oltre quella dove viene scritto “il giorno 05/06/2014 veniva accertato che il veicolo ecc..”, l'unica cosa in possesso dei vigili sono i fax inviati dal/al comune della presunta residenza di cui non vogliono rilasciare copia.
Come posso procedere?

Grazie per la cortese attenzione

Maria Elena.

Salve avvocato sto impazzando appresso ad una multa per eccesso velocità sotto i 10 km che da verbale
- è stata rilevata il 10/08/2014
- accertata il 10/10/2014

ma non riesco a capire quando è la data della notifica.

qui sotto trova la busta (con scritte a penna, nessun timbro) e la schermata del tracciamento delle poste.

quale sarebbe la data della notifica? posso fare ricorso secondo lei?
https://www.dropbox.com/s/c46u93a3wna0y2k/multa.zip?dl=0

la ringrazio in anticipo per l'enorme aiuto che ci fornisce
Alessio

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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