Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Salve, ho pagato il bollo dell'auto nell'anno 2012 (presso uno sportello delle Poste), non sapendo che la mia autovettura in quel periodo era un fermo amministrativo per un importo 1250 Euro da parte di Se.Rit, e il sistema avendo accettato il pagamento, ho pagato "regolarmente"le mie 175 euro di bollo. A gennaio 2013 mi sono accorto dell'accaduto, ho pagato la somma del fermo (1250), posso ora chiedere che la somma di 175 € erroneamente pagata venga utilizzata per pagare la tassa 2012 aggiungendo giustamente la somma dovuta a sanzioni ed interessi maturati per il ritardo? Naturalmente dovrò pagare anche la tassa del 2013 con le more dovute.
Distinti saluti

Può provare ad inoltrare un'istanza all'ente creditore.

salve dovrei acquistare una macchina che purtroppo è sottoposta ad un  fermo amministrativo di circa 3000 euro.

il proprietario dell' auto mi rassicura dicendomi che pagherà il debito con delle rate,

mi chiedo:supponendo che vengano pagate le prime rate si rimuove sin da subito il fermo? posso dunque procedere 

all'acquisto del veicolo dopo aver pagato le prime rate? una volta fatto il passaggio di proprietà se non dovesse poi 

continuare il pagamento delle rate successive posso correre ancora rischi? speso di esser stato chiaro e grazie per la risposta  

Fortemente sconsigliato acquistare un'auto sottoposta a fermo. Se il debitore non paga a lei rimane un mezzo inutilizzabile.

Acquisti l'auto solo DOPO che il debito è stato interamente estinto ed il fermo anche formalmente rimosso.

Buongiorno!

Ho un autoveicolo che dovrei rottamare in quanto ultradecennale non funzionante, sottoposto a

Fermo Amministrativo iscritto nel 02/2003 e di cui non ho avuto più comunicazioni al riguardo

da parte di Equitalia.

Il debito è ancora valido o è prescritto?

Cosa dovrei fare?

Grazie

 Mi arriva una raccomandata contenente il preavviso di fermo;

 se io vendo il bene prima dei venti giorni e quindi prima che iscrivino il fermo,

vendo bene oppure no? Equitalia non potrebbe far nulla o mi sbaglio?

Salvo forse chiedere la revoca della vendita, se ci sono i presupposti. Giusto?

 

Buonasera,

fermo amministrativo su auto ,comminato per una serie di sanzioni amm.ve (CdS) che sono state opposte tutte innanzi al GdP e sono state in parte accolte con annullamento dei verbali ed altre sono in via di decisione, si presume positiva anch'essa;

Il soggetto a cui serve l'auto ,anche per un solo giorno,  dispone con Equitalia una rateazione in attesa che l'iter giudiziario faccia il suo corso.

 

Nel frattempo è corretto che si affidi ad un legale per immediatamente fare ricorso avverso il fermo amm.vo ?

Deve aspettare la conclusione dei procedimenti ?

Potrà poi rivalersi in seguito su Equitalia per quanto versato mensilmente se il fermo sarà giudicato illegittimo ?

Grazie

Rivolgersi al legale in questi casi è sempre consigliabile, in quanto le insidie sono dietro l'angolo e si tratta comunque di veri e propri processi. Può chiedere la restituzione di quanto versato ad equitalia se il GdP le darà ragione.

Salve,

votrei acquistare una moto però so che con equitalia ho dei problemi... È sconsigliato fare questo acquisto? Equitalia potrebbe farmi subito un fermo amministrativo?

 Buongiorno,

 

Ho ricevuto da equitalia un preavviso di fermo amministrativo.

In questi giorni Equitalia pare stia chiudendo e non sarà più l'ente di riscossione.

Le volevo chiedere se il fermo sarà ugualmente applicato (con le conseguenze descritte nell'articolo) oppure no.

Grazie

 

E.

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