Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Il bollo lo paga chi possiede l'auto alla scadenza. Quindi il vecchio proprietario nel suo casao.

Buonasera avvocato,
oggi mi sono recato presso un centro autorizzato per far demolire l'auto ed ho scoperto che ha 2 fermi amministrativi:
il primo gravame del giugno 2007 di 146€ atto amministrativo di settembre 2006 e il secondo gravame del settembre 2008 di 269€ atto amministrativo di maggio 2008 forse sono per un bollo non pagato.
Il problema è che non ho mai ricevuto la comunicazione del fermo amministrativo ed ho continuato a circolare, sono stato fermato anche varie volte dai carabinieri per controlli ma non mi hanno mai detto nulla, come è possibile? Secondo lei cosa devo fare adesso visto che sono passati più di 5 anni?
Ringrazio per la risposta che vorrà darmi

Le consiglio di andarsi ad informare presso l'agente per la riscossione per verificare in virtù di quale debito è stato iscritto il fermo. Successivamente cheidere di visionare le relate di notifica degli atti, sia dell'agente della riscossione sia dell'ente creditore, per verificare come, quando ed a chi sono stati notificati. In caso di irregolarità, porporre la corretta azione per l'annullamento, che dipende dalla natura del credito.

Grazie mille per la risposta. Sono andato all'agenzia delle entrate e mi hanno detto che oltre a quelle ci sono 2 multe del 1998 e dei tributi del 2007 che non mi sono ancora stati notificati e iscritti a ruolo Il tutto per un totale di circa 500 euro. Volevo chiedere se è possibile che mi notifichino ora queste cose e quali sono i termini per l'iscrizione a ruolo e quelli per la notifica.

Buonasera Avvocato,
mi chiamo Claudia ed avrei anche io un quesito da porLe: mio marito ha 2 fermi amministrativi sull'auto che non sapevamo di avere. Si è recato presso Equitalia ed ha scoperto che ha ben 4 notifiche, in particolare:
- tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale riferita all'anno 1997 messa a ruolo nel 2002 e notificata ad agoSTO 2005 (di questa e di un'altra riportata sotto però l'impiegato di equitalia gli ha detto che gli devono ancora essere notificate!!! (scusi ma non capisco visto che sulla copia che gli hanno consegnato la data di notifica c'è)
- interessi per ritard. iscr. IRPEF + sanzione per omesso/ritardato versamento IRPEF riferita all'anno 2001 messa a ruolo nel 2005 e notificata a giugno 2007
- multa stradale riferita all'anno 2003 messa a ruolo nel 2006 e notificata a novembre 2007
- multa stradale riferita all'anno 2002 messa a ruolo nel 2005 e notificata a novembre 2007
Adesso abbiamo chiesto le relate di notifica delle cartelle perché a noi non è mai arrivato nulla.
Volevo chiederLe se sono tutte regolari e dobbiamo pagarle o se qualcuna è caduta in prescrizione o non è valida e possiamo proporre un'azione di annullamento.
La ringrazio per la disponibilità e le auguro una buona serata.
Claudia

Buona sera avvocato:
Ho un amico che purtroppo per cause che tutti conosciamo,è finito col mangiarsi i contributi e tasse compresa iva ed a stento riesce a pagare le spese di casa, mantenimento del figlio a scuola,il suo guadagno lordo della sua attività in quanto artigiano, è di circa €35-40000 iva compresa e sua moglie stipendio da dipendente e che pur di farlo lavorare,gli ha comprato a sue spese un furgone ed è intestato a lei ( alla moglie).
E’ multi pignorato e cioè ha una infinità di cartelle in quanto il debito incominciò qualche anno fa oltre a questa crisi. Adesso gli arriva una lettera di preavviso per un eventuale fermo dei mezzi se non paga, ma prima di operare il fermo debbono passare 120 giorni, legato ad un debito inps di circa € 700 + spese esatt. E inter. Totale circa € 900.
Lui adesso non ha nulla intestato a lui se non piccole attrezzature, non possono comunque essere di pari valore del debito che naturalmente è di molto lievitato. Mi chiede di dargli una mano, ma io non posso per problemi miei ed ha paura che possano pignorarle i beni di sua moglie veicoli compresi.
Domande:
A)possono pignorare i beni immobili di sua moglie tenendo conto che sono in regime di separazione dei beni?
B) possono emettere un provvedimento di fermo veicolo per i beni di sua moglie anche per quello che stà pagando per far lavorare il marito?
C) possono intaccare i beni liquidi ( accantonamenti dei suoi soldi della sua busta paga, interessi sui depositi, beni donati bonariamente senza registrazione per soldi ricevuti dai suoi genitori + una nuda proprietà) altri ricavati dal suo lavoro in quanto dipendente, prima e dopo del matrimonio.
D)Possono intaccare i beni del loro figlio minorenne,(hanno provveduto entrambi ad accantonargli una piccolissima cifra ogni mese, pari a 100 euro mensili donati tramite prelievo dai loro conti e accantonati in operazioni postali)?
F) siccome vivono in comodato in un appartamento del papà di lui, che un domani riceverà in eredità, quali rischi corrono questi beni? e se il papà dona questo appartamento al nipote, cioè a suo figlio, cosa rischia?

Mi fate a breve sapere cosi io possa tranquillizzare il mio amico oppure trovare una diversa soluzione, ed evitare un gesto inconsulto vista la gravita della cosa?
cordialmente vi saluto Francesco v.

Buongiorno avvocato,
sulla mia auto la S.E.M. di Potenza ha iscritto un fermo amministrativo per una cartella di circa € 3.000,00. Oggi, non riesco a contattare la S.E.M. per sapere quanto dovrei pagare per saldare il mio debito. Ho chiamato l'ufficio Tributi e l'URP del comune di Potenza e mi rispondono che loro non hanno più rapporti con la S.E.M. e che da qualche anno collaborano con Equitalia. Tutti i numeri di telefono della S.E.M. di Potenza sono sempre occupati (ho provato anche di notte). Io sono residente a circa 800Km da Potenza e quindi sono impossibilitato ad andarci personalmente a verificare che la società esista ancora. Come posso fare pagare e a far cancellare il fermo amministrativo?. Il fermo amministrativo ha una scadenza?. Ci sono i termini per una prescrizione?
Grazie.

Probabilmente la sua posizione è stata trasferita ad Equitalia. Provi a contattare quest'ultima, anche la sede della sua città.

Buongiorno, ho un fermo amministrativo su un'auto dal 2008.
Equitalia ha chiarito che il fermo è causato da 11 cartelle per multe che vanno dal 1997 al 2004 le cui notifiche vanno dal 2003 al 2008.
E' possibile che le cartelle siano ormai prescritte e sia possiible richiedere la cancellazione del fermo?
Grazie in anticipo!
Giorgio

La prescrizione dipende dalla eventuale notifica di atti interruttivi. Le consiglio quindi di chiedere la relata di notifica di ogni atto che le è stato notificato e quindi fare il semplice calcolo aritmetico per stabilire se sono passati più di 5 anni tra una notifica e l'altra.

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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