Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La riscossione mediante ruolo




Indice

Cosa è la riscossione mediante ruolo?

L'avviso di accertamento

L'agente per la riscossione

Cosa è il ruolo?

La cartella di pagamento

La riforma per imposte sui redditi, iva e Inps

Le ultime novità: il doppio avviso di intimazione

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La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa).

Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario. Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione.

Tale estensione avviene attraverso rinvio al già citato D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, contenuto nelle varie leggi che regolano la riscossione dei singoli crediti. Per esempio, la disciplina sulla riscossione delle multe è contenuta nella legge 689/81, ed ivi è contenuto il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Ne deriva che per ogni singolo credito, la disciplina del sistema di riscossione si ricava dalla combinazione di norme specifiche dettate per quel singolo credito e le norme generali sulla riscossione mediante ruolo, contenute nel Dpr 602/73.

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Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”.

Per esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento.


Solo dopo la notifica di tale atto, se persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo.

Nel caso di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza.

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La riscossione vera e propria è effettuata da un soggetto diverso dall'Ente Creditore (cioè l'ente al quale devi la somma di denaro). Si tratta dell'"Agente per la Riscossione".
E', in particolare, una società denominata "Equitalia Spa".
Per la sola regione Sicilia, invece, la riscossione è affidata a Serit Sicilia Spa.

Per esempio, se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma. Se non hai pagato un tributo (per esempio l'irpef) sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa (oppure, in Sicilia, a Serit Sicilia Spa) per recuperare la somma.

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L'attività di riscossione è dettagliatamente disciplinata dalla legge.

Il procedimento inizia con la formazione del ruolo.
Il ruolo è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma: per esempio, una multa non pagata).

Esistono ruoli ordinari e ruoli straordinari. Nei secondi sono iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione (un tale pericolo, per fare un esempio tipico, si riscontra nel caso di fallimento del debitore). L'iscrizione nei ruoli straordinari permette una più veloce riscossione. Infatti, le somme iscritte nei ruoli straordinari possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Al contrario, le somme iscritte nei ruoli ordinari, in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente.

Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione (Equitalia Spa o Serit Sicilia Spa), che da qui in poi chiameremo l'agente per la riscossione.

Nel ruolo devono comunque essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. In mancanza di tale riferimento deve essere indicata la motivazione, anche sintetica, della pretesa.

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L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la c.d. Cartella di pagamento (o esattoriale).



Clicca qui per informazioni sulla notifica della cartella di pagamento



La cartella di pagamento è, nella sua essenza, la parte del ruolo relativa al singolo debitore. Infatti, abbiamo detto che il ruolo è un elenco in cui sono indicati diversi debitori. Orbene, ad ognuno di essi l'agente della riscossione notificherà la “propria” parte del ruolo; questa è la cartella di pagamento. Oltre la parte di ruolo relativa al singolo debitore, in essa sono contenute molte altre informazioni: la data di trasmissione del ruolo, le istruzioni per il pagamento e quelle per il ricorso.

La cartella di pagamento è equiparata ad un precetto, ciò significa che ad essa può seguire l'esecuzione forzata. Inoltre, la notifica della cartella di pagamento, in quanto consistente in una formale richiesta di pagamento, interrompe i termini di prescrizione.

Le immagini che seguono rappresentano un modello di cartella esattoriale. Le abbiamo corredate di descrizioni circa gli elementi più importanti.
Attenzione: le immagini non rappresentano l'intera cartella esattoriale, ma solo le pagine nelle quali sono inserite le indicazioni più importanti.

Pag. 1 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

Pag. 2 (CLICCA PER INGRANDIRE - L'IMMAGINE SI APRIRA' IN UN'ALTRA PAGINA)

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Una manovra finanziaria varata con il D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche al sistema.
Le novità si applicano ad IRPEF, IVA, IRAP e alle somme dovute, per qualsiasi titolo, all'INPS. Per informazioni dettagliate clicca qui

In particolare, per quanto concerne imposte sul reddito ed IVA, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1 luglio 2011 e relativi a periodi di imposta ancora in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, costituiranno titolo esecutivo.

Questo significa che non sarà necessario notificare la cartella di pagamento.
Ed infatti, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si dovrà versare quanto richiesto o, in alternativa, proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Scaduto questo termine, l'avviso di accertamento diverrà titolo esecutivo e la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata (con gli strumenti che gli sono assegnati dalle leggi: per esempio fermo amministrativo dell'automobile) senza notificare la cartella di pagamento.
Nel caso di presentazione del ricorso, la riscossione avverrà per la metà dell'importo dovuto.

Per quanto concerne le somme dovute, a qualsiasi tipo, all'INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione avviene con la notifica di un “avviso di addebito” (nella sostanza si tratta dell'equivalente dell'avviso di accertamento). Tale avviso costituisce titolo esecutivo ed il termine per il pagamento è di 60 giorni, trascorsi i quali, la pratica verrà trasmessa all'agente della riscossione che procederà ad esecuzione forzata, senza noticare la cartella di pagamento

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L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.



Commenti

buona sera, chiedo cortesemente delucidazioni, mio padre ha ricevuto una cartella di pagamento da equitalia di 2 contravvenzioni del 2001-2002 di non conformità di un camion che guidava e che apparteneva ad una ditta che qualche anno fa ha dichiarato fallimento . I proprietari della ditta e di cui lui risultava dipendente, a quell'epoca gli avevano detto che a avevano pagato. Mio padre è in pensione cosa dobbiamo fare.

Consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa leggere i documenti dal vivo.

Salve avvocato,
le spiego brevemente il mio problema:
il giorno 09.11 passando con il semaforo rosso sono stato fermato dai carabinieri che mi hanno fatto la multa, ma da allora quando vado in posta con il bollettino per pagarla l'impiegato mi di e che non si può pagarla perchè non è stata ancora inserita... e guardando il sito ilportaledellautomobilista.it non mi è stato tolto alcun punto dalla patente.
Cosa devo fare? Ci sono probabilità che non devo più pagarla?

salve e complimenti per questo sito.

vorrei sapere se nel mio caso c'è prescrizione?? e cosa mi consiglia di fare per non pagare.

il 10 10 2012 ricevo da riscossione sicilia spa una lettera tramite posta ordinaria con oggetto: Primo sollecito al pagamento dei tributi iscritti a ruolo, ex art. 7 DL 70/2011, convertito con la L.106/2011.

è una cartella di pagamento dove mi chiedono 182,52 da pagare per 2 multe dei vigili comunali e 1 recupero spese totale di 124,93 + 39,41 interessi di mora + aggio 12,30 + 5,88 diritti di notifica.

anno di riferimento è riportato solo 2003 con notifica cartella 14/02/2008.

io di queste multe non ho trovato niente sulla mia macchina nel 2003 e mai niente mi è arrivato a casa fino al 07/11/2007. Poi dal 08/11/2007 al 25/07/2011 io ho vissuto in australia senza mai venire in italia questo posso provarlo con il passaporto. quindi io di questa notifica non ne sapevo nulla fino ad oggi.

io vivevo da solo e quando sono partito in australia ai miei parenti dove abitavo ho lasciato il mio indirizzo australiano con istruzioni che tutta la mia posta che arrivava li di rimandarla indietro aggiungendo il mio nuovo indirizzo australiano per farmela rispedire li. ma di questa notifica non è mai arrivato nulla in australia.

riassumendo dal 2003 al 14 02 2008 non mi e arrivato nulla a casa
dal 14 02 2008 ad oggi non è arrivato nulla, in piu io ho vissuto 3 anni e 7 mesi fuori dall' italia. e oggi trovo questa lettera ordinaria a casa.
cosa mi consiglia di fare?????? io non ho intenzione di pagare rischio qualcosa????

ps: sono disoccupato, non ho case e neanche macchine, moto o terreni. ho soltanto 2 buoni fruttiferi di piccolo importo, un conto corrente online dove vi sono solo azioni da casssetista e una piccola polizza vita.

grazie e cordiali saluti
vincenzo

Con ogni probabilità la multa non è prescritta (e comunque avrebbe dovuto proporre l'eccezione nel 2008, quando le è stata notificata la cartella).

Può controllare, presso serit, in ogni caso se è stato rispettato il termine di notifica della cartella entro 2 anni dalla ricezione del ruolo.

L'agente per la riscossione può bignorare i suoi beni mobili (compresi conto corrente e buoni fruttiferi).

Ho ricevuto l'accertamento con notifica per il versamento del bollo auto dell'anno 2008. La presente, per dimenticanza, non l'ho versata entro i termini e adesso che sono trascorsi 18 mesi dal termine dei 60gg per il pagamento dell'f23, ho ritrovato tale avviso. Cosa devo fare per regolarizzarlo? Devo integrare interessi e sansioni a quanto mi è arrivato (una anno fa)?? Se si quali sono gli inseressi e le sansioni?? Oppure devo oramai aspettare un'altra notifica sulla stessa??? Grazie

Gentile Avvocato,
penso che solo lei possa darmi qualche delucidazione sul da farsi.
Ho ricevuto nell'agosto di quest'anno (2012) intimazione di pagamento dalla Serit per tassa automobilistica non pagata. Dall'estratto ruolo risulta la tassa riferirsi all'anno 2001; ruolo dle 2007; notifica cartella nel maggio del 2008.
Posso ritenere che si sia prescritta essendo stata iscritta a ruolo solo nel 2007 e notificata la cartella nel 2008?
A chi dovrei inoltre farlo presente? all'agenzia delle entrate?

Verifichi che la cartella del 2008 le sia stata notificata correttamente. Nel caso in cui lo sia stata, avrebbe dovuto impugnarla entro 60 giorni dalla notifica.

Gentile Avvocato,
avrei un quesito da porLe.
Nella giornata di ieri, 22/10/2012, mi è stata notificata una cartella esattoriale di Equitalia, riguardante il mancato pagamento di un verbale elevato il 25/06/2004 dalla Polizia Municipale ed iscritto a ruolo nel 2008. Dal momento che sono trascorsi ben 4 anni tra la data di iscrizione a ruolo della multa e la cartella di pagamento da parte di Equitalia, volevo verificare se esistono i termini per la prescizione.
RingraziandoLa per la disponibilità, La saluto cordialmente.

Da quello che dice, è interventua sia prescrizione che decadenza a norma della finanziaria 2008.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Termine

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Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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