Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica della cartella di pagamento




Indice

La notifica della cartella di pagamento in generale

Il domicilio fiscale

La notifica della cartella di pagamento in particolare

Luogo e modalità di notifica

La notifica a destinatario irreperibile

La sanatoria della nullità della notifica

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La notifica della cartella esattoriale è regolata dagli artt. 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73.
Essa si svolge secondo le normali disposizioni contenute negli art. 137 e ss del codice di procedura civile, salvo alcune differenze.

Pertanto, se già conosci le norme che regolano la notifica in generale, allora continua pure a leggere questa pagina. Se, al contrario, tali norme non conosci, ti suggeriamo di leggere prima questo.

Il sistema della notifica delle cartelle di pagamento (e degli atti dell'Amministrazione Finanziaria in genere) ruota intorno al concetto di domicilio fiscale. Prima di procedere oltre, pertanto, è opportuno capire cosa sia, in concreto, il domicilio fiscale.

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Il domicilio fiscale, a norma dell'art. 58 dpr 600/73, per le persone fisiche coincide, generalmente, con la residenza risultante dai registri anagrafici.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

E' data al cittadino anche la possibilità di eleggere domicilio (cioè scegliere un domicilio diverso da quello risultante dall'anagrafe) presso un'altra persona o ufficio, purchè tale diverso domicilio ricada comunque nello stesso comune di quello risultante dall'anagrafe. Per esempio, puoi eleggere domicilio presso il tuo commercialista, se questi ha lo studio nello stesso comune ove risulti residente.

Quando il cittadino ha operato una tale elezione di domicilio, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest'ultimo luogo e sono nulle se effettuate presso la residenza anagrafica

E' importante tenere presente che qualsiasi variazione del domicilio (per esempio, a causa di un trasferimento) ha efficacia solo quando siano passati 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Per esempio, se ti sei trasferito in data 1 gennaio, la cartella di pagamento ti può essere validamente notificata al vecchio indirizzo fino al 31 gennaio.

Originariamente, questo termine era di 60 giorni. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma, in quanto il periodo di inefficacia (ai fini della notifica) del mutamento di indirizzo era irragionevolmente lungo. Il legislatore, pertanto, lo ha ridotto a 30 giorni.

L'Amministrazione Finanziaria ha il potere, comunque, di modificare il domicilio fiscale del cittadino, spostandolo dal comune risultante dall'anagrafe al comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Ovviamente, questo provvedimento deve essere comunicato al cittadino.

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Chiarito cosa si intende per domicilio fiscale, analizziamo la disciplina della notifica della cartella di pagamento in particolare.

La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dai seguenti soggetti:

1) Gli ufficiali della riscossione;

2) I messi comunali;

3) Gli agenti della Polizia Municipale;

4) Altri soggetti abilitati dall'Agente per la Riscossione.

La notifica può avvenire anche via posta, con invio effettuato direttamente dall'Agente per la riscossione, senza l'intermediazione di alcuno dei soggetti appena elencati. In questo caso, non ci sarà una vera e propria relata di notifica, ma un avviso di ricevimento, come una sorta di raccomandata A/R. Per maggiori informazioni sulla validità di questo tipo di notifica clicca qui.

La notifica via posta si considera effettuata, per l'agente della riscossione, al momento della spedizione, mentre per il destinatario al momento della ricezione.

Pertanto, se una cartella di pagamento è stata inviata il giorno 10 gennaio via posta, ma è arrivata il giorno 20 gennaio al destinatario. Per stabilire se è stato rispettato il termine entro il quale essa va notificata bisogna considerare il 10 gennaio, mentre per stabilire da che giorno comincia a decorrere il termine per proporre il ricorso bisogna considerare il 20 gennaio.

Il concessionario deve conservare la relata di notifica (o l'avviso di ricevimento) per 5 anni ed ha l'obbligo di esibirla, se richiesto, al contribuente.

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La consegna dell'atto avviene, in linea di principio, presso la residenza risultante dai registri anagrafici, oppure presso il luogo di lavoro. Tuttavia, il notificatore può effettuare la notifica ovunque trovi il destinatario nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale lo stesso notificatore è addetto.

Ed infatti, questi sono i luoghi previsti dagli art. 137 e ss del c.p.c. che sono espressamente richiamati in tema di notifica della cartella esattoriale.

Ciò può avvenire, però, solo per la notifica effettuata nelle mani del destinatario. Se la notifica avviene in mani di soggetti diversi, infatti, si applica la regola speciale dettata dall'art. 60 dpr 600/73, in base alla quale tale notifica può essere effettuata solo presso il domicilio fiscale del destinatario.

Per esempio, se tu sei il destinatario di una cartella di pagamento, il notificatore può consegnarla a te personalmente ovunque ti trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto. Ovviamente ti cercherà presso la tua abitazione, ma in linea teorica potrebbe consegnarti l'atto anche in un altro luogo. Per esempio, immagina che il notificatore ti conosca personalmente. In questo caso potrebbe incontrarti nella piazza del paese e consegnarti l'atto li.

Tuttavia, esistono casi di notifica che prevedono che l'atto sia consegnato ad una persona diversa dal destinatario (se non lo hai ancora fatto, ti suggeriamo di leggere questo). Ecco in tutti questi casi, la notifica non può avvenire ovunque, ma solo presso il domicilio fiscale.

Per esempio, se quel notificatore che ti conosce personalmente incontra in piazza non te, ma tua moglie, non può consegnare a quest'ultima l'atto. Tuttavia, se si reca al tuo domicilio fiscale e li non trova te, ma tua moglie, allora può consegnare l'atto alla stessa.

Se la cartella di pagamento è stata consegnata nelle mani del destinatario, del familiare convivente o di persona addetta alla ricezione (per esempio, la segretaria dello studio), non è necessario che tali soggetti firmino l'originale. Ciò costituisce una deroga a quanto previsto per la notifica degli altri atti di natura tributaria (per esempio, l'avviso di accertamento).

Nel caso in cui la cartella di pagamento non sia notificata al destinatario ma ad altro soggetto (es. familiare convivente o portiere), il notificatore deve inserire l'atto in una busta e deve sigillarla. Sulla busta non devono essere apposti segni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ciò è previsto per rispettare la privacy del cittadino.
In ogni caso, la violazione di tali norme non comporta la nullità della notifica, ma il diritto - ricorrendone tutti i presupposti - al risarcimento del danno per la violazione della privacy.

Comunque, nel caso in cui la cartella di pagamento non sia consegnata direttamente al destinatario, ma ad un suo familiare convivente, deve essere inviata una raccomandata semplice che avvisi il destinatario dell'avvenuta notifica.

In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

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Una particolarità della notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) è che non si applica la disciplina generale dettata per il caso di irreperibilità del destinatario, dettata dall'art. 143 c.p.c.

Secondo la disciplina generale, lo ricordiamo, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Per quanto riguarda invece la cartella di pagamento, se l'indirizzo è sconosciuto, la notifica avviene presso l'ultimo domicilio fiscale noto (spesso sarà l'ultimo luogo noto di residenza anagrafica), con le seguenti modalità: 1) il notificatore, verificato che l'indirizzo è sconosciuto, depositerà l'atto in Comune (il comune dell'ultimo domicilio fiscale noto) ed ivi affiggerà un avviso di deposito, senza che sia inviata alcuna raccomandata; 2) la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale affissione. Per quanto concerne gli atti di natura tributaria diversi dalla cartella di pagamento (es. avviso di accertamento) la notifica si perfezionerà trascorsi otto giorni (e non uno) dal momento dell'affisione dell'avviso nell'albo comunale.

Questa procedura si usa quando l'indirizzo risulta sconosciuto e comunque in tutti i casi in cui nel comune in cui la notifica deve essere effettuata, il destinatario non abbia abitazione, ufficio o azienda. Tipico esempio è quello della persona giuridica che abbia sede in un Comune diverso da quello nel quale risulta l'ultimo domicilio fiscale noto.
Facciamo alcuni esempi:

Se ti deve essere notificata una cartella di pagamento ed il notificatore si reca presso la tua residenza anagrafica ma tu li risulti sconosciuto (per esempio perchè ti sei trasferito in un altro Comune e non lo hai comunicato all'anagrafe) allora il notificatore non affiggerà nulla alla porta nè invierà alcuna raccomandata. Semplicemente depositerà l'atto e l'avviso di deposito presso il Comune e la notifica si perfezionerà il giorno successivo a tale deposito. Se l'atto da notificarti è, invece, un avviso di accertamento, la notifica si perfezionerà trascorsi 8 giorni dal deposito. Lo stesso avverrà in tutti i casi in cui, comunque, la notifica deve essere effettuata in un comune dove non hai abitazione, ufficio o azienda.

Attenzione però, questo si applica solo se l'indirizzo è sconosciuto (o sito in un Comune diverso dal domicilio fiscale) e non se, pur essendo l'indirizzo corretto, semplicemente sei momentaneamente assente e non ci sono altre persone legittimate a ricevere l'atto. In questo caso, infatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 258/12, si applicherà l'ordinaria procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. (Per informazioni circa questo tipo di notifica, clicca qui)

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Anche alla notifica della cartella di pagamento (e degli altri atti di natura tributaria) si applica la norma dettata dall'art. 156 c.p.c. ultimo comma, in base al quale non può mai essere dichiarata la nullità di un atto se questo ha raggiunto il suo scopo. Lo scopo della notifica è di portare il destinatario a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di un determinato atto, al fine di dargli la possibilità di difendersi in giudizio. Pertanto se, nonostante l'inosservanza delle norme sulla notifica, comunque il destinatario ha ricevuto concretamente la stessa, allora la nullità è sanata.

Per esempio, se non ti hanno inviato la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. la notifica è nulla, ma se tu sei lo stesso andato in Comune ed hai ritirato l'atto, e hai fatto ricorso entro i termini, allora tale nullità è sanata, in quanto la notifica ha raggiunto il suo scopo. La nullità rimane, invece, se non sei stato messo in condizione di proporre il ricorso in tempo.Torna su



Commenti

Ho presentato ricorso contro la regione piemonte e chiesto la sospensiva bollo auto anno 2007/2008 prima notifica da parte della gec il 20/07/2012 quindi Ben oltre i tre anni.Adesso mi convocano per discutere se concedermi la sospensiva. E scrivono visto che non sussistono manifeste ragioni di inammisibilita'del ricorso ritenuto che non sussiste danno grave ed irriparabile in quanto l'importo in discussione non e'particolarmente rilevante NON SOSPENDE in via provvisoria l'esecuzione dell'atto impugnato fissa udienza per la trattazione in camera di consiglio e' questo l'iter grazie

(mi scusi ma' e' il mio primo ricorso.

Si certo, questo è l'iter.

Buona sera Avvocato,
in data 7/11/2012 ho ricevuto da parte di Equitalia un sollecito di pagamento riferito ad un verbale datato 26/10/2006.
Mi sono recato presso gli uffici di Equitalia dove ho appreso a mia sorpresa che mi era stato recapitato un atto precedentemente, ovvero il data 25/5/2011. La relata di notifica riporta la firma di mio zio (non convivente) che lavora in qualità di portiere presso un altro numero civico nella via dove ho la mia residenza ed il postino, non avendo trovato nessuno in casa e conoscendo mio zio e sapendo che siamo parenti, ha consegnato a lui l'atto il 25/5/2011. Io non so cosa sia accaduto ma questo atto non l'ho mai ricevuto e mi sono ritrovato a distanza di tutto questo tempo a dover pagare circa 600 euro.
Ho letto che la legge ammette la consegna delle notifiche mediante raccomandata AR a familiari non conviventi e volevo chiederle se c'è il presupposto di un ricorso premesso che:
- la relata non contiene indicazioni precise circa la qualità della persona che firma
- la relata non contiene l'indicazione che il destinatario non era in casa
- il messo postale non ha inviato una raccomandata ordinaria per avvisarmi del fatto che l'atto era stato consegnato a mio zio (non so' se l'art. 140 cpc è applicabile in questo caso).
Cosa ne pensa?
Grazie in anticipo

Da quello che racconta, potrebbero esserci i presupposti per considerare nulla la notifica della cartella esattoriale del 2011 e conseguentemente prescritto il credito.

Gentilissimo Avvocato,
avrei bisogno di un chiarimento in merito all'applicabilità della normativa che vieta l'invio di cartelle esattoriali direttamente da parte dell'equitalia anche nel caso si tratti di contributi INPS. Mi può dire quale è la normativa applicabile?
Grazie

Non esiste il divieto di cui parla. La cartella può essere notificata via posta DIRETTAMENTE dall'agente della riscossione. Su alcuni siti, purtroppo, sono fornite informazioni sbagliate e fuorvianti.

E' tutto spiegato qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/notifica_posta_cartella_di_pagamento....

Pregiatissimo Collega,
dopo aver letto il Suo post circa la possibilità per l'Agente della Riscossione di notificare le cartelle direttamente a mezzo posta, mi corre l'obbligo di spiegare che l'interpretazione data(ho letto anche il commento a cui si rimanda)è del tutto errata e fuorviante. A parte che la Cassazione non l'ha ancora detto a chiare lettere (si attende nei prossimi mesi una sentenza a SS.UU.),e che le sentenze da Lei citate afferiscono a casi diversi, nel senso che la legittimità della notifica a mezzo posta, seppur paventata, è legata ad altro tipo di eccezioni(ad es.,relata) e non in maniera netta all'art. 26 DPR 602/73. Ed è proprio qui che sta il punto: fino al 30 giugno 1999, la norma dava, in maniera espressa, la facoltà in parola...poi, l'inciso è stato eliminato, con la conseguenza che oggi non è possibile quanto Lei ritiene lecito. Si aggiunga, perchè spesso non si approfondisce, che a noi sostenitori della INESISTENZA della notifica in questione non importa il passaggio poste-contribuente (la notifica può anche essere avvenuta a mani); ciò che si contesta, e di qui l'inesistenza e non la "semplice" nullità, è il passaggio Equitalia-Poste (ha presente la L. 890/82 e la differenza tra cartoline bianche e verdi?).
Cordialità.
Avv. Francesco Donato

In realtà la Cassazione è stata piuttosto chiara e si è riferita in maniera netta ed inequivocabile all'art. 26 dpr 602/73.

Cito testualmente dalle motivazioni:



(Cass. 11708/11)

 

"Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere allacollaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". 

 

***

 

(Cass. 15948/10)

"(...) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 è concluso dal seguente quesito "dica la Corte se con riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l'intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica.......sia rituale...o non sia invece giuridicamente inesistente la trasmissione per posta della cartella di pagamento.....a prescindere dall'avvenuta ricezione del plico...." (...)

ritenuto che, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (...)
ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 citato, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione;
ritenuto che deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, senza considerare che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie, mentre l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n. 18055/04); ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo."


Qui siamo soliti evitare di consigliare alla gente di proporre ricorsi che abbiano scarse probabilità di vittoria.

Quando la Cassazione muterà orientamento, saremo felici di segnalarlo, ma fino ad allora, se scrivessimo che l'agente per la riscossione non può inviare direttamente la cartella per posta, saremmo, come già detto, fuorvianti ed anche piuttosto irresponsabili, considerato l'ampio numero di visitatori che leggono queste pagine e che spesso fondano la decisione di presentare o meno ricorso, proprio sulle informazioni.

Purtroppo, abbiamo sperimentato già diverse volte l'effetto che certe informazioni affrettate, magari da parte di chi non riesce a distinguere una battaglia legale che si porta avanti in Cassazione, da un'informazione circa lo stato attuale del diritto, hanno prodotto nel pubblico.

Basti ricordare il caso della sentenza del giudice di Pace di Palermo sulla legittimità di Serit Sicilia Spa a riscuotere i tributi in Sicilia.

 


Chiara proprio per niente!

Basta leggere le 66 pagine della pronuncia della CTP di Vicenza n. 33/07/12 ( cfr. pure CTP Vicenza n. 37/07/12 ed una miriade di altre sentenze: Campobasso, Cosenza, Foggia, Lecce, Treviso...etc...etc...), nelle quali si precisa che è vero che la Cass. n. 11708/11 legittima la notificazione a mezzo posta con avviso di ricevimento (ecco perchè in essa si cita l'art. 26 DPR 602/73), ma la stessa non affronta affatto la problematica della notifica "DIRETTA" a mezzo posta da parte del concessionario. E come avrebbe potuto, visto che la legge non lo permette! (cfr. le modifiche ex D.Lgs, 112/99?). Con ciò, pertanto, La invito a riflettere moltissimo,ancora una volta, sull'importanza dei passaggi che precedono l'avvenuta notifica: sarà pure legittima (e questo dice la "Sua" Massima) la notifica con raccomandata a.r. effettuata dal postino; ciò che non è legittimo è che il concessionario della riscossione si rivolga a Poste S.p.A. per notificare le cartelle (e su questo la "Sua" sentenza sembra dire ma non dice).

Come avrà ben capito, caro Collega, potremmo stare a parlarne all'infinito; io citando le mie sentenze e Lei le sue: ma non dica che ci sono scarse possibilità di vittoria (valgono i provvedimenti dei giudici di merito quanto quelli di legittimità. Se poi interverrano le Sezioni Unite sarà tutt'altra cosa). Perchè il sottoscritto parte da un presupposto: che ci sono giudici seri che hanno il coraggio di applicare la legge e di contraddire ciò che legge non è! Se poi Lei, con quel "scarse possibilità di vittoria", intende dire che la questione è politico-economica, beh allora ha ragione. Ma qui il diritto non c'entra nulla.

Lieto, comunque, dell'incontro professionale, porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco Donato

 Buongiorno Avvocato,

in data 15.11.2012 ho trovato nella cassetta delle lettere un sollecito di pagamento Equitalia datato 5.10.2012.

Premetto che non è raccomandata né consegnata brevimanu.

Possono esserci gli estremi per un ricorso?

 

grazie 

 

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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