Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle



Con l'approvazione dei decreti attuativi della delega fiscale, il Governo ha introdotto alcune rilevanti novità nel rapporto tra cittadini e fisco.

Nuovo piano di rateizzazione

Particolarmente significativa è la possibilità di accedere ad una nuova rateizzazione, per i contribuenti che nei passati due anni si sono trovati in difficoltà nel pagare quanto dovuto e sono decaduti dal beneficio della rateizzazione.

Il debito potrà essere nuovamente spalmato su un massimo di 72 rate.

I contribuenti che volessero aderire al nuovo piano, dovranno presentare domanda entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto.

Attenzione però: il mancato pagamento di 2 rate comporta la decadenza dal beneficio.

Riduzione aggio Equitalia

Ulteriore novità è quella relativa alla riduzione dell'aggio di Equitalia. L'aggio è una somma di denaro (calcolata in percentuale su quanto dovuto) che il contribuente paga all'Agente per la riscossione. E', cioè, il pagamento del servizio di riscossione.

Fino ad ora, tale somma era fissata nella misura dell'8% di quanto dovuto. Adesso essa sarà determinata in base al momento in cui il contribuente paga il dovuto. Se egli paga spontaneamente prima della notifica della cartella di pagamento, l'aggio è dell'1%; se il pagamento avviente entro 60 giorni dalla notifica della cartella, allora l'aggio è del 3%; se il pagamento avviente dopo i 60 giorni, l'aggio diventa del 6%.

Questa modifica non mi piace. Ed infatti, come appare evidente, l'Agente per la Riscossione è una struttura che deve essere mantenuta funzionante. Se ad essa vengono sottratti i fondi derivanti dall'aggio, bisognerà trasferirgliene di più da qualche altra fonte.

Bene, i decreti statuiscono che sia l'Agenzia delle Entrate a farsi carico di quanto sopra. Ma l'Agenzia delle Entrate è una struttura pubblica anch'essa pagata con i soldi pubblici. Pertanto, il risultato di questa modifica è che i costi della riscossione graveranno di più sui contribuenti diligenti che hanno sempre pagato tutto, e meno su quelli che, per disonestà, o per colpa, o per disattenzione o per negligenza, si sono messi nella posizione di dovere denaro al fisco. Le persone che, invece, si trovano a ricevere atti della riscossione senza alcuna colpa, magari per errore degli enti impositori o di equitalia, hanno certamente di che gioire.

Mediazione tributaria

La mediazione tributaria è estesa alle cause di valore inferiore a 20000 euro, indipendentemente dal soggetto impositore, mentre prima era limitata alle sole cause di cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate.

 



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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