Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 4 sezione 2



Dpr 602/73 - Titolo 2 - Capo 4 - Sezione 2
CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Artt. 90 - 91bis



Art.90
Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.91

[All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.
Il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46

Art.91 bis

[1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall' art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.] (1)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e successivamente soppresso dall'articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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