Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Cassazione - codice della strada - motivazione contestazione differita



 

La massima:

 

In tema di violazioni del codice della strada, seppure sia riconosciuta in astratto la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti, occorre, tuttavia, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica (confermato l'accoglimento del ricorso avverso il verbale opposto, atteso che questo era del tutto privo di motivazione in punto contestazione differita).

 

La sentenza per intero:

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Ministro dell'Interno impugna la sentenza n. 2528 del 2007 del Tribunale di Venezia, che ha accolto l'impugnazione proposta dall'odierno resistente avverso la decisione del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Treviso di violazione dell'art. 157 C.d.S., avvenuta il (OMISSIS) e accertata il (OMISSIS) successivo.

2. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo legittima la contestazione differita, perchè effettuata all'esito dell'intervento operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente mortale.

3. Il Tribunale di Treviso accoglieva il primo assorbente motivo di appello proposto dall'odierno resistente, relativo non solo alla mancata immediata contestazione della violazione (non effettuata dalla Polizia stradale intervenuta in conseguenza dell'incidente mortale verificatosi), ma anche alla mancata o apparente motivazione della contestazione differita del (OMISSIS), circostanza quest'ultima riscontrata nel caso di specie.

4. Il ricorrente Ministero articola un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., rilevando che la contestazione differita è consentita in ogni caso in cui l'intervento sia stato effettuato per gli accertamenti resi necessari da un grave sinistro stradale e non già per l'accertamento della sola violazione al Codice della Strada. In questi casi, infatti, è necessario in primo luogo acquisire tutti gli elementi utili ad accertare i fatti, che, successivamente elaborati, possono dar luogo all'accertamento della violazione. Il ricorrente in tal senso richiama Cass. 2007 n. 19981. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è sufficiente che come motivazione della contestazione differita si richiami la circostanza che tale contestazione è stata emessa "a seguito di incidente stradale" (in tal senso formula il quesito di diritto).

5. Resiste con controricorso l'intimato, il quale deduce l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, posto che la contestazione differita in questione era del tutto priva di qualsiasi motivazione. Lo stesso resistente trascrive il verbale di contestazione che reca l'indicazione che l'accertamento fu effettuato il (OMISSIS) a seguito di incidente stradale con feriti.

Secondo il resistente, l'accertamento fu effettuato solo successivamente all'esito dell'elaborazione dei rilievi. Di qui la mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva confermato di non aver proceduto ad alcuna contestazione il (OMISSIS), mancando ogni motivazione alla contestazione successiva, non potendosi considerare tale l'inciso "emesso a seguito di incidente letale" contenuto nel verbale successivo, sia perchè non utilizzato come motivazione della contestazione differita, sia perchè risultando essere non altro che una motivazione di stile. Ad ogni buon fine il controricorrente richiama gli altri motivi di impugnazione.

6. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il principio richiamato dall'appellante in astratto è corretto, circa la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatoli, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti. Ma occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorchè con motivazione sintetica. Nel caso concreto occorre rilevare, come correttamente dedotto dal resistente, che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto contestazione differita. Il verbale risulta redatto in data (OMISSIS) presso gli uffici della Polizia stradale (vedi le prime righe) e richiama le "violazioni accertate il (OMISSIS)" a seguito dell'intervento in loco per "incidente stradale con feriti". Nulla viene indicato a proposito della contestazione differita. Sul punto vi è una valutazione ampiamente motivata da parte del giudice di merito e l'Amministrazione non ha formulato censure con riguardo all'art. 360 c.p.p., n. 5.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 (seicento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013

 

Cassazione civile  sez. II,  02 luglio 2013,  n. 16555



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.