Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Prescrizione e decadenza multa-Consulenza gratuita e immediata





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In molti siti sono fornite informazioni del tutto fuorvianti sul regime di prescrizione delle multe. In particolare, spesso si legge che la prescrizione della multa si compie in due anni. Ciò è del tutto errato e con questo breve scritto intendiamo, pertanto, chiarire in maniera semplice l'(apparente) problema.

Il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Ed infatti, l'art. 209. del codice della strada così recita:

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge:

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Da dove nasce, allora, il malinteso che ha indotto un grandissimo numero di osservatori (soprattutto quando sedicenti esperti e non veri giuristi) a ritere che il termine di prescrizione della multa si compia in soli due anni?

L'equivoco nasce da una norma che è stata introdotta con la finanziaria 2008 e che così recita:

A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Questa norma non riduce affatto il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme.

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Per capire il concetto, è necessario tenere presente che il termine di prescrizione è una cosa diversa dai vari termini che regolano l'attività del concessionario del servizio di riscossione.
Questi ultimi termini hanno lo scopo di razionalizzare e sveltire l'attività del concessionario, ma non si sostituiscono affatto al termine di prescrizione dei crediti. Anzi, con esso convivono.

Termine di prescrizione, infatti, significa "termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento". Ogni volta che tale pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla di interruzione della prescrizione).

Per esempio, se fra Tizio e Caio esiste un contratto, in base al quale il primo deve dare al secondo 100€, allora Caio dovrà chiedere a tizio queste 100€ nel termine di 10 anni dal momento in cui il credito è sorto. Quando questa richiesta avverrà, i dieci anni ricominceranno a decorrere. Per esempio, se il credito nasce il 1 gennaio 2010, Caio deve chiedere le 100€ entro il 1 gennaio 2020. Se le chiede il 1 gennaio 2015, allora dal 1 gennaio 2015 ricominceranno a contarsi i 10 anni e quindi Caio dovra ri-chiedere i soldi entro il 1 gennaio 2025.

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Per le multe, abbiamo visto che il termine è di 5 anni. Pertanto, se, per esempio, un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l'altra, allora la multa può dirsi prescritta.

A questo punto dovrebbe essere del tutto chiaro che il termine entro il quale deve essere chiesto il pagamento della multa (cioè la prescrizione della multa) è una cosa diversa dal termine, decorrente dalla trasmissione del ruolo, entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento (cioè il termine inserito dalla finanziaria 2008). I due termini convivono. Facciamo qualche esempio.

1) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella di pagamento notificata in data 1 gennaio 2015. In questo caso è tutto regolare. Ed infatti, al debitore il pagamento è stato richiesto entro i 5 anni (multa del 1 gennaio 2010 e pagamento richiesto con la cartella esattoriale in data 1 gennaio 2015) e la cartella è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo (ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2005).

2) Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

3) Multa presa il 1 gennaio del 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2014, cartella notificata in data 1 gennaio 2016. In questo caso la multa è prescritta. Ed infatti, pur essendo stato rispettato il termine di due anni dalla trasmissione del ruolo (finanziaria 2008), al debitore la richiesta di pagamento è arrivata dopo 6 anni (cartella notificata il 1 gennaio 2016).

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Interruzione della prescrizione significa che il termine ricomincia a decorrere. Come abbiamo già visto, se, per esempio, il pagamento di un credito che si prescrive in 10 anni è richiesto il 1 gennaio 2010, questi dieci anni ricominceranno a decorrere da quella data e, pertanto, la successiva richiesta di pagamento dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020.

Quando diciamo che il pagamento deve essere chiesto entro un certo termine al debitore, intendiamo dire che al debitore deve giungere una richiesta di pagamento. Pertanto l'iscrizione a ruolo della somma da parte del Comune non interrompe la prescrizione, perchè tale iscrizione a ruolo non giunge al debitore, ma resta all'interno dei rapporti comune-concessionario del servizio di riscossione.

Quindi, interrompe la prescrizione qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè, a titolo esemplificativo, la cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso di fermo amministrativo, l'avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice raccomandata inviata da una società privata alla quale il Comune abbia dato incarico di richiedere il pagamento. Il pagamento, anche parziale, del debito interrompe la prescrizione.

Per stabilire se il termine di prescrizione è stato rispettato, nel caso di notifica, deve guardarsi alla data di invio della richiesta, mentre nel caso di semplice raccomandata A/R si considera la data di ricezione. Per esempio, se la multa si prescrive il 10 gennaio 2010, il concessionario invia la notifica di una intimazione in data 9 gennaio 2010 e questa intimazione arriva al debitore in data 11 gennaio 2010, la multa non si è prescritta perchè bisogna considerare il 9 gennaio 2010. Se la richiesta, però, è inviata attraverso una semplice lettera di messa in mora con raccomandata A/R, si guarda alla data di ricezione.

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Se non paghi la multa entro il termine di 60 giorni dal momento della notifica o della contestazione immediata, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo oppure, per i comuni che non si avvalgono di Equitalia, il prcedimento per ingiunzione fiscale.

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Commenti

Ho letto tutto l'articolo con attenzione, ma mi risultano un po' oscuri alcuni passaggi, indubbiamente per la mia poca familiarità con termini più specifici e per mia personale ignoranza giuridica.
Questa mattina mi è giunta via raccomandata una notifica dell'Equitalia per conto del Comune per un'infrazione del codice della strada (ma non viene specificato quale infrazione, e poiché in casa guida solo mio padre che è un codice della strada vivente e si ferma al semaforo quando non è ancora scattato il rosso ma è ancora giallo, mi sembra altamente improbabile che possa aver infranto il codice stradale).
Premettendo che di questa infrazione non ne abbiamo mai saputo niente (nessun bollettino sul parabrezza dell'auto o notifiche postali prima d'ora), la notifica ci comunica che l'infrazione è avvenuta il 3/9/2008.
Adesso, essendo il 2012, sono trascorsi ben 4 anni dalla data della presunta infrazione e fino ad ora non era mai arrivato nulla. La notifica proviene dall'Equitalia, quindi da un ente di riscossioni e, leggendo l'articolo, mi sembra di capire che l'Equitalia ormai abbia perso il diritto a riscuotere questa multa perché sono passati 4 anni.
C'è però, nella notifica, un rigo che mi lascia perplessa, che recita "ruolo esecutivo in data 09-03-2012"
Significa che il comune ha affidato la riscossione ad Equitalia in questa data? Se così fosse, è legale?
Inoltre, essendo oggi 9 Maggio 2012, i 60 giorni per pagare entro i termini sono appena scaduti, è legale questa cosa o si può in qualche modo fare ricorso? Perché non mi sembra corretto che una persona riceva una notifica di riscossione quando è già uscita dai termini di pagamento ed è quindi costretta a pagare forzatamente la mora.
Ringrazio in ancicipo,
Claudia

Come scritto nell'articolo, la multa si prescive in 5 anni e non 4.

Pertanto, se il verbale è stato regolarmente notificato (o se la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore e quindi non si è dato luogo a notifica del verbale), la cartella di pagamento non si è prescritta (si sarebbe prescritta se non le fosse giunto nulla sino al settembre 2013).

Tuttavia, se il verbale non è stato correttamente notificato, allora lo stesso è nullo, perchè tale notifica doveva avvenire (all'epoca) entro 150 giorni dall'infrazione.

Se questo è il suo caso, allora può impugnare la cartella come meglio specificato qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/node/37

Ripeto ancora una volta, però, che se l'infrazione è stata contestata personalmente, il verbale non deve essere notificato e quindi è tutto regolare.

Per sapere se la contestazione è avvenuta personalmente oppure no - ed in questo ultimo caso se, quando e come è stato notificato il verbale - deve recarsi presso i Vigili Urbani e chiedere copia della relata di notifica.

Legga qui, per sapere riconoscere una notifica nulla:

http://www.studiolegalemongiovi.it/node/16

Il ricorso va presentato entro 30 giorni.

La data in cui ruolo è reso esecutivo è quella in cui lo stesso è trasmesso ad Equitalia per la riscossione.

Tale trasmissione è regolare, in quanto il ruolo è stato ricevuto nel marzo del 2012 e la cartella è stata notificata a maggio, quindi l'Agente per la riscossione ha ampiamente rispettato il termine di due anni impostogli dalla legge per i casi di multe di spettanza comunale.

I 60 giorni per pagare, ovviamente, decorrono dalla data in cui le è stata notificata la cartella (quindi da oggi) e non dalla data di trasmissione del ruolo.

Saluti.

Buongiorno avvocato, vorrei un suo parere circa il mio caso.
In data 28/08/09 sono stato fermato dai VV.UU. di un paese in provincia di Bergamo. Tutto ok tranne per la mancata revisione biennale della mia auto. A nulla sono valse le mie preghiere in virtù dei pochi giorni di distrazione (se non ricordo male circa 15gg dalla scadenza): il solerte Vigile Urbano mi ha multato di € 155,00 oltre al fermo del veicolo per revisione ecc...
Premesso: tengo traccia di tutte le mie scadenze con il pc e il mio fido Office Outlook ma quella volta non mi sono ricordato di segnare la scadenza del pagamento con il risultato che mi sono (oserei dire "fortunatamente") ricordato di pagarla il 06/11/09, ovvero 8 giorni dopo il termine dei 60gg che scadeva al 28/10/09.
Il 15/11/09 il Comune mi invia una lettera semplice con la quale mi chiede il pagamento di altri € 155,00 poichè non ho provveduto al pagamento entro i 60gg.
Faccio finta di niente al momento, il tempo passa ma... oggi mi arriva da Equitalia una cartella esattoriale di € 249,00 (155+varie) per quel motivo da pagare entro 60 gg (l'ho già segnato nelle "Attività" di Outlook :-) )
Ora Le chiedo quindi un consiglio: come mi comporto? Faccio ricorso e vado davanti al Giudice di Pace a piangere miseria e comprensione per una svista di pochi giorni (alla fine l'ho pagata! Al max addebitatemi gli interessi legali tripli!!!) o pago e pazienza?
Grazie mille in anticipo.
Michelangelo, Bergamo

La multa, purtroppo, non è prescritta, non essendo ancora decorsi i 5 anni. E non essendo stata pagata entro i termini, si raddoppia.

Tuttavia, la invito a controllare nella stessa cartella, la data di trasmissione del ruolo. Infatti, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro 2 anni dalla data di trasmissione del ruolo, a pena di decadenza, come scritto nell'articolo qui sopra.

Quasi sicuramente il termine è stato rispettato, ma la invito a controllare comunque.

Se tale termine è stato rispettato, allora le sconsiglio di proporre opposizione, perchè le possibilità di vittoria (stando a quanto da Lei raccontato) mi sembrano basse e comunque tale opposizione comporterebbe dei costi.

Saluti.

Avv. Danilo Mongiovì

Ho ricevuto oggi 16/05/2012 un avviso di equitalia per il pagamento di due multe notificatemi il 18/09/2001 (11 anni fa) e la cui iscrizione in ruolo da parte di equitalia risale al 19/11/2005. Da quello che capisco le multe sono prescritte sia perché sono passati più di due anni tra l'iscrizione in ruolo e la richiesta di pagamento dell'ente pagatore (finanaziaria 2008) Sia perché in ogni caso sono passati più di 5 anni dall'ultima richiesta di pagamento (art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Dato che equitalia non vuol sentire ragioni come faccio a far valere questo mio diritto?
Consideri che la sanzione è relativamente esigua, complessivamente ammonta a 90 euro.

Grazie in anticipo

Alberto

Per quanto riguarda la prescrizione, bisogna verificare se ha ricevuto atti interruttivi dopo il 2005. In ogni caso, si è verificata la decandenza prevista dalla finanziaria 2008, sempre che si tratti di multa di spettanza comunale.

Per far valere il suo diritto, deve intraprendere un'azione di opposizione all'esecuzione, presso il Giudice di Pace, a norma degli artt. 615 e ss. c.p.c., come spiegato qui.

I costi da affrontare sono quelli di notifica (circa 10€) e di iscrizione a ruolo, pari a 37€ di contributo unificato e 8 € di marca da bollo. Può chiedere al giudice la restituzione di tali somme se dovesse vincere la causa, ma tale sua richiesta potrebbe non essere accolta.

Buongiorno avv. Mongiovi,
anche io questa mattina ho ritirato, presso l'ufficio comunale, la notifica di Equitalia relativa ad un verbale di infrazione del 9/3/2007, verbale che comunque a me non risulta essere mai stato notificato.
Tra l'altro, Equitalia, con lettera raccomandata datata 27/4/2012, mi informa che, essendo il messo incaricato nell'impossibilità di effettuare la notifica personalmente, ha depositato la cartella all'ufficio comunale. La raccomandata è stata da me ritirata il 12/5, quindi 16 giorni dopo la data riportata da Equitalia nella raccomandata.
Qual è la data da considerare per i termini dell'eventuale contestazione? In ogni caso, essendo trascorsi più di 5 anni dal verbale, tale notifica può essere contestata? Grazie

La data da considerare per impugnare la cartella è quella in cui lei ha ritirato la raccomandata con la quale è stato avvertito della notifica, se cioè è avvenuto entro il decimo giorno dall'invio della raccomandata stessa. Altrimenti, bisogna considerare appunto il decimo giorno dall'invio, come spiegato qui

Nel suo caso, quindi deve considerare il 7 maggio 2012.

Comunque se il verbale non le è mai stato notificato, può impugnare la cartella esattamente come fosse il verbale, perchè la cartella è il primo atto che le è stato notificato dopo la commissione della violazione. Quindi può esperire questo ricorso.

Come motivo di ricorso può sostenere che è stato violato il termine di 150 giorni entro i quali (all'epoca) doveva essere notificato il verbale.

Può aggiungere, ovviamente, anche l'eccezione di prescrizione. Consideri, tuttavia, che il termine di 5 anni si interrompe nel momento in cui Equitalia invia l'atto per la notifica (non la raccomandata, ma la cartella vera e propria) ed è possibile che questo sia avvenuto prima del 09/03/2012. E' onere, comunque, di Equitalia, dimostrare in giudizio di avere notificato in tempo utile.

Spett.le Avv.Mongiovi

la scorsa settimana mi sono state inviate 2 lettere Equitalia in cui mi si chiede di pagare 2 verbali (a me mai recapitati)datati il primo 03/03/03 il secondo 04/02/04.
la notifica degli atti di Equitalia ha come data per il primo il 04/03/08 il secondo 05/06/09 oltre dunque i 5 anni.sta di fatto però che solo in data 11/05/12 equitalia mi scrive per la prima volta.Pertanto stando a quanto leggo direi che sono oltre i termini di 2 anni descritti nell'articolo.Chiamando Equitalia mi si dice che ho probabilmente ragione (miracolo) ma che devo comunque andare negli uffici dei vigili urbani e chiedere la redattura dei verbali per vedere a chi e se sono stati notificati e chi semmai avesse firmato.poi sempre a loro detta dovrei comunque rivolgermi al giudice di pace per l'annullamento.Lei conferma quanto sopra?grazie infinite

cordiali saluti

La prescrizione del verbale del 03/03/03 non è sicura. Infatti, l'interruzione della stessa si verifica al momento dell'invio della richiesta di pagamento e non della ricezione. Quindi se lei ha ricevuto la cartella il 4/03/08 sicuramente la stessa sarà stata inviata qualche giorno prima.

Il termine di due anni si applica alla notifica della cartella di pagamento e non degli atti successivi. In altre parole, devono notificare la cartella di pagamento entro 2 anni, ma i successivi avvisi possono notificarli anche ogni 5 anni (per interrompere la prescrizione).

Pertanto, bisogna vedere se al 04/03/08 ed al 05/06/09 erano già trascorsi 2 anni dalla trasmissione del ruolo.

Per ottenere queste informazioni deve recarsi presso gli uffici di Equitalia e chiedere espressamente:

1) Un estratto di ruolo, per verificare quando è stato trasmesso;
2) Le relate di notifica delle due cartelle, per verificare come e a chi sono state notificate.

Sarebbe bene anche controllare la notifica dei verbali presso i vigili urbani.

Le confermo che la cartella andrebbe impugnata presso il giudice di pace.

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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