Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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multe



Speciale Multe



Elenco di tutte le pagine del sito che trattano di multe.

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Commenti

Voglio segnalare il mio caso.
Avendo ricevuto la notifica per una multa accertata oltre i termini stabiliti dall' Art.201 del c.d.s.
ho fatto ricorso al prefetto il quale entro il termine perentorio di 210 giorni ha rigettato il mio ricorso
per deroga ai termini intervenuta per effetto della legge 122-2012 a favore dei terremotati.
Sono convinto che grazie a questa legge non sono il solo ad essere stato raggirato infatti è stata un' ottima
occasione per incassare il doppio dalle multe rilevate.
Aggiungo anche che quando ho chiesto informazioni alla polizia locale e alla prefettura nessuno mi ha fatto notare
della deroga per la legge pro terremotati: metti che si sparge la voce, poi non c'è più nessuno che fa ricorso per
perderlo e non si intasca più il doppio dalle multe.
Non era forse più corretto inserire nelle notifiche il riferimento alla famigerata legge 122-2012?

Altra multa conseguente che poi è raddoppiata è la mancata comunicazione dei dati del conducente per il decurtamento
dei punti dalla patente. Dal momento che si decide di presentare ricorso non si devono pagare le multe e in virtù del ricorso, se vinto, decade anche l' obbligo di comunicare i dati del conducente.
Ma se invece il ricorso viene rigettato raddoppia anche quella multa.

Morale: la multa era di 179 euro, ma grazie alla legge 122 è diventata 900 euro.

Terremotato e cazziato?

Riguardo alla mancata comunicazione dei dati del conducente, per la quale mi è stata notificata la sanzione mentre ero in attesa dell' esito del ricorso per multa notificata dopo 90 giorni, ho scoperto l' esistenza di questa circolare emanata dal ministero dell' interno: http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=638

Se ho capito bene, ora che mi è stato notificato l' esito del ricorso, dovrei comunicare i dati richiesti entro 30 giorni senza pagare la relativa sanzione. Giusto? Grazie

ma questa deroga vale per tutti o solo per i residenti delle zone colpite dal terremoto?

La legge è questa:
Legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.».

e in particolare l' Art. 6 comma 4 di questa legge:

Art. 6
Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari,
rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e
notifica di atti
.
.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti
contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre
2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del
periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo
e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai
processi esecutivi e i termini relativi alle procedure
concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi
verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,
di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione
di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Non so quanti fossero a conoscenza di questa legge, ma so che
alcune polizie locali hanno fatto di meglio notificando le
multe comunque prima dei 90 giorni ma indicando nella notifica
i nuovi termini per il pagamento in riferimento alla legge 122
in favore dei terremotati.
Chi invece non ha spiegato il motivo per cui ha inviato la
notifica dopo il 31/12/12 ha fatto diventare quella legge un
intervento a SFAVORE dei terremotati perchè chi ha fatto ricorso
l' ha poi perso e pagato il doppio della multa.

Ha ragione Franco.
Alcuni corpi di polizia municipale delle aree interessate hanno indicato chiaramente nei verbali che i termini per le notifiche erano sospesi; lo so perchè è capitato ad alcuni lettori di questo sito. A quanto pare, altri comuni non hanno indicato nulla, finendo per far ritorcere la legge contro i cittadini.

In ogni caso, si paga il doppio solo se si fa ricorso al prefetto. Se si sceglie la via del giudice di pace, questi determina la sanzione come crede, ma molto spesso la lascia la minimo.

Avvocato la ringrazio per l' attenzione.
Ho preferito rivolgermi al prefetto per non dover andare a Modena e perchè credo che altrimenti avrei dovuto spendere
di più di una raccomandata r.r.
Entro la prossima settimana devo pagare la multa raddoppiata, ma devo anche risolvere il problema dell' altra multa:
la mancata comunicazione dei dati del conducente mentre era in atto il ricorso sulla prima multa.

Visto l' art.203 del c.d.s., e preso atto della circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011 del Ministero dell' Interno, il termine entro cui il prefetto doveva trasmettere il ricorso all' organo accertatore scadeva prima del
termine entro cui il conducente doveva inviare i dati all' organo accertatore e quindi non vi è stata omissione di collaborazione da parte del cittadino in quanto la comunicazione di richiesta del ricorso è stata inoltrata dal prefetto che aveva il dovere di farlo entro 30 giorni.
La tempistica è questa:

-28/01/13 data di spedizione della notifica da parte della polizia stradale
-14/02/13 notifica al domicilio del verbale di violazione art.142 cds
-23/02/13 spedizione raccomandata di richiesta ricorso al prefetto
-28/02/13 accettazione della raccomandata da parte del prefetto
-16/04/13 ore 8!!! accertamento di violazione art.126bis/2
-24/07/13 invio al prefetto, a mezzo pec, delle controdeduzioni da parte dell' ente accertatore (polizia stradale)
-18/09/13 decreto di rigetto del ricorso da parte del prefetto
-29/10/13 invio della notifica del rigetto da parte del prefetto al responsabile della contravvenzione e all'
ente accertatore
-05/11/13 notifica al domicilio del decreto ingiuntivo

Da queste date risulta che i dati del conducente dovevano essere comunicati entro il 15/04/13 ma
il prefetto doveva inoltrare il mio ricorso alla polizia stradale entro il 29/03/13 la quale a quel punto non
poteva più il giorno 16/04/13 accertare la violazione dell' art.126bis/2.

La mia domanda è la seguente:
ho tempo fino al 4/12/13 per comunicare i dati del conducente senza incorrere in sanzioni, poichè è il 5/11/13 che vengo a conoscenza del rigetto nonostante sia stato decretato il 18/09/13?

La ringrazio per l' attenzione.

Salve,volevo porle il mio problema. Ho ricevuto un ingiunzione di pagamento di una serie di multe. Tra queste c'è ne una che non mi convince. È di 516€ più sanzioni varie per un tot.di 700€ circa. Questa multa di cui non si sa di che natura è,risulta fatta in una data 28/10/2010 in cui la macchina era rinchiusa in garage poiché era soggetta a fermo amministrativo. Cosa posso fare?? Questa mi sembra una ingiustizia. Grazie

A mia moglie è arrivata una cartella esattoriale Equitalia il 13/11/2013 relativa ad una multa x contravvenzione del codice della strada del 21/3/2005 , notificata dai Vigili Urbani di Varese il 28/7/2005 . L'addebito è stato iscritto a ruolo il 17/9/2008 . Non è già andata in prescrizione ?? In tutto questo lasso di tempo non è mai arrivato nulla. Come bisogna procedere ?
Ringrazio anticipatamente

Se effettivamente non ha ricevuto ulteriori notifiche può proporre opposizione all'esecuzione presso il giudice di pace.

1000 grazie. Poche parole ma molto esaurienti. E' quello che farò. Complimenti al sito.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

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Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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Il termine è di 10gg.

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