Cassazione Civile, sez. II, 28-01-2008, n. 1891
Cassazione Civile, sez. II, 28-01-2008, n. 1891
FATTO E DIRITTO
M.S. impugna per cassazione la sentenza 11.1.05 con la quale il G.d.P. di Roma ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. (omissis) emessa nei suoi confronti per sanzione relativa a verbale d'accertamento d'infrazione al codice della strada.
Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Al riguardo devesi premettere che l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza od infondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.).
Nella specie, ritiene il Collegio di non condividere la richiesta del Procuratore Generale e di dover, invece, dichiarare inammissibile il ricorso.
La vicenda, secondo la narrativa dello stesso ricorrente, inizia con la notificazione al medesimo, nell'anno 2000, del verbale d'accertamento di violazione al C.d.S. n. (omissis);
avverso detto verbale il ricorrente propose ricorso al Prefetto;
dell'esito di tale ricorso il ricorrente non ebbe notizia alcuna, nonostante l'onere per l'ufficio adito di pronunziarsi nei termini di cui all'art. 204 C.d.S., comma 1 bis; in seguito, il (omissis), venne notificata al ricorrente la cartella esattoriale di cui trattasi, basata su ruolo reso esecutivo, a sua volta basato sul verbale di cui sopra; avverso tale cartella il ricorrente propose opposizione innanzi al G.d.P. di Roma che ne decise con la sentenza 11.1.05 impugnata in questa sede.
Poichè, a seguito della mancata pronunzia sul ricorso in sede amministrativa, il ricorso stesso doveva intendersi accolto in forza dell'espressa previsione dell'art. 204 C.d.S., comma 1 bis l'opposizione era stata proposta in sede di merito - e tale essa era in effetti - quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con essa deducendosi l'insussistenza (sopravvenuta) del titolo esecutivo posto a base della cartella stessa, in guanto caducato dall'effetto d'accoglimento implicito del ricorso inteso all'annullamento del verbale, ex lege attribuito all'omessa pronunzia sul ricorso stesso nel termine stabilito.
Di conseguenza, avverso la sentenza de qua, in quanto resa in sede d'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, doveva essere proposta - non ancora introdotta la riforma di cui alla L n. 52/2006, come nella specie - l'impugnazione mediante appello, quale secondo grado del giudizio di merito (Cass. 18.7.05 n. 15149, 26.3.04 n. 6119, 6.6.03 n. 9087), ed il ricorso per cassazione è, pertanto, inammissibile.
Nè al riguardo può accogliersi la tesi svolta, in prevenzione, dal ricorrente, per la quale il ricorso in sede di legittimità sarebbe esperibile in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3 - nella formulazione vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 1 - trattandosi di sentenza resa secondo equità ratione valoris.
Non solo, infatti, in materia di opposizione a sanzione amministrativa non trova applicazione l'art. 113 c.p.c. e non si fa luogo a pronunzia secondo equità per espressa disposizione della L. n. 689 del 1981 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 99 normativa cui opera rinvio recettizio l'art. 204 bis C.d.S., commi 1 e 2 ed applicabile anche ex art. 205 C.d.S., ma, quand'anche tale disposizione non esistesse, sarebbe, comunque, evidente che le opposizioni L 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 ss. nonchè ex artt. 204 bis e 205 C.d.S. non rientrano nella competenza del G.d.P. stabilita ratione valoris dall'art. 7 c.p.c., comma 1, cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalle dette disposizioni ratione materiae, onde al riguardo non può trovare applicazione l'invocato art. 113 c.p.c..
Trattandosi di competenza per materia, secondo la normativa sul rito all'epoca vigente la sentenza de qua doveva essere impugnata con l'appello, onde il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
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