Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Tutto sulla prescrizione e decadenza delle multe



Le multe per violazioni al codice della strada devono essere notificate e riscosse entro termini ben precisi, altrimenti il Comune (o il diverso soggetto che le ha emesse) perde il diritto di pretenderne il pagamento. In effetti è come se le multe avessero una scadenza. Ne abbiamo già parlato diverse volte su questo sito. Con questo articolo, farò il punto della situazione e ti spiegherò, in maniera così chiara che comprenderai tutto al 100%, quali sono i termini di "scadenza" delle multe e come calcolarli. In questo modo, saprai se puoi proporre ricorso contro la multa o opporti alla cartella di pagamento.
In generale, sono 2 i termini che si applicano alle multe. Questi due diversi termini possono convivere sulla stessa multa, nel senso che il Comune deve rispettarli entrambi, se non vuole perdere il diritto di riscuotere la somma. Si tratta del termine di decadenza di 90 giorni e del termine di prescrizione di 5 anni. Che differenza c'è tra i due? Nella loro essenza, sono entrambi dei termini; quando un diritto è sottoposto ad un termine, ciò significa che bisogna esercitarlo entro un certo giorno e se non lo si fa per tempo, allora si perde quel diritto definitivamente. Tuttavia, mentre la decadenza è un termine che deve essere rispettato una sola volta, la prescrizione è sempre in agguato, nel senso che, quando eserciti il diritto sottoposto a prescrizione, questo termine non viene cancellato, ma semplicemente ricomincia daccapo e quindi devi stare attento a rispettarlo nuovamente la prossima volta. Le multe sono sempre soggette a prescrizione. Il termine di decadenza di 90 giorni, invece, si applica solo quando la multa deve essere notificata. Cioè, in linea generale, quando la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore. Per approndire i casi in cui la multa deve essere notificata clicca qui Facciamo un esempio, proprio parlando di multe. Immaginiamo di seguire la multa dal momento in cui “nasce”. Immaginiamo una multa per eccesso di velocità, rilevato con autovelox. Il giorno 1 gennaio 2016, l'autovelox rileva che Tizio, proprietario dell'auto, ha superato i limiti di velocità. Questo è il momento in cui la violazione è stata commessa. Il giorno 20 gennaio 2016, il personale della Polizia esamina i dati dell'autovelox, si accorge della violazione di Tizio e redige il verbale. Questo è il momento dell'accertamento della violazione che, come risulta chiaro in questo esempio, non sempre coincide con il momento della violazione. Bene, la legge dice che, in questo caso, il verbale deve essere notificato a Tizio entro 90 giorni dall'accertamento e si tratta di un termine di decadenza. Come abbiamo visto, l'accertamento è avvenuto il giorno 20 gennaio 2016. Pertanto, considerando i 90 giorni, esso deve essere notificato a Tizio entro il 19 aprile 2016. Per stabilire se il termine è stato rispettato, conta il giorno dell'invio della notifica e non quello della ricezione. Per esempio, se la Polizia spedisce il verbale a Tizio il giorno 19 aprile 2016 (cioè l'ultimo giorno utile) ma il verbale arriva a Tizio il giorno 23 aprile 2016, il termine di 90 giorni è stato perfettamente rispettato, in quanto conta l'invio e non la ricezione, che dipende per lo più dal ritardo delle poste. Una volta che il termine di 90 giorni è stato rispettato, la Polizia non deve più preoccuparsi di esso, in quanto quel termine, essendo di decadenza, si applica una sola volta e, se rispettato, viene “lasciato alle spalle”, “dimenticato”. Per sapere se, nel tuo particolare caso, il termine di 90 giorni è stato rispettato puoi utilizzare questo strumento gratuito che ho da tempo messo a disposizione dei lettori. Ma sulla multa grava anche il termine di prescrizione di 5 anni. Cioè, la Polizia deve chiedere il pagamento della multa entro 5 anni. Questo termine comincia a decorrere dal momento della commissione della violazione. Come abbiamo visto, la violazione è stata commessa in data 1 gennaio 2016. Pertanto, la Polizia deve richiedere a Tizio il pagamento entro il giorno 1 gennaio 2021. Tuttavia, a differenza del termine di decadenza, quello di prescrizione non viene “dimenticato” una volta che sia stato rispettato, ma semplicemente ricomincia a decorrere daccapo. Rimaniamo all'esempio. Abbiamo detto che la Polizia ha notificato la multa a Tizio il 19 aprile 2016. Lo ha fatto per rispettare il termine di decadenza, ma tale notifica ha ovviamente anche il valore di una richiesta di pagamento. Pertanto, con la stessa notifica la Polizia ha rispettato sia il termine di decadenza, sia quello di prescrizione. A questo punto, però, mentre il termine di decadenza viene “dimenticato”, quello di prescrizione semplicemente ricomincia a decorrere daccapo. Cioè, la Polizia deve chiedere nuovamente il pagamento entro 5 anni a partire dal 19 aprile 2016 e cioè entro il 19 aprile 2021. Questa nuova richiesta di pagamento potrà avvenire con un sollecito o con una cartella di pagamento. In ogni caso, nel momento in cui questa seconda richiesta sarà effettuata, il termine di prescrizione nuovamente si “resetterà” e ricomincerà a decorrere daccapo. Per esempio, immaginiamo che la Polizia iscriva la somma a ruolo ed Equitalia notifichi una cartella di pagamento in data 19 aprile 2019. Il termine di prescrizione è stato rispettato (infatti scadeva il 19 aprile 2021) e adesso ricomincerà a decorrere nuovamente. Quindi, una ulteriore richiesta di pagamento (la terza) dovrà essere notificata entro il 19 aprile 2024. E così via, fin tanto che il debitore non pagherà. Questo meccanismo si chiama “interruzione della prescrizione” e consiste proprio in questo: ogni volta che il creditore esercita il suo diritto, la prescrizione si “interrompe”, cioè ricomincia daccapo. Quindi, per capire se il termine di prescrizione della multa è stato rispettato, dobbiamo partire dall'ultima notifica che abbiamo ricevuto e contare 5 anni da quella data. Ovviamente, se si tratta della prima notifica che riceviamo, i 5 anni dobbiamo contarli a partire dal giorno della violazione. Anche in questo caso, per stabilire se il termine è stato rispettato, bisogna guardare alla data di invio della notifica e non a quella di ricezione. Per approndire gli istituti della prescrizione e della decadenza clicca qui
Se anche uno solo dei due termini non è stato rispettato, puoi chiedere l'annullamento della multa. Continuiamo con l'esempio di cui sopra, ma questa volta immaginiamo che la Polizia spedisca il verbale il giorno 25 aprile 2016. Bene, in questo caso, il termine di prescrizione è stato rispettato, ma non è stato rispettato quello di decadenza. Pertanto Tizio può proporre ricorso ed ottenere l'annullamento del verbale. Attenzione però: il ricorso va presentato entro precisi termini e se non lo si fa, il verbale diventa definitivo e cioè, anche se è stato notificato dopo 90 giorni, esso è comunque valido e bisogna pagare. In particolare, può essere presentato il ricorso al prefetto entro 60 giorni, o il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni. Se non sei sicuro su quale dei due ricorsi scegliere, clicca qui. Può succedere anche che sia rispettato il termine di decadenza, ma non quello di prescrizione. Immaginiamo questa volta che la Polizia invii a Tizio il verbale il 19 aprile 2016, ma Equitalia notifichi l'atto successivo, cioè la cartella, il 19 aprile 2025. Bene, ovviamente sono passati più di 5 anni dal 19 aprile 2016 e quindi la multa, pur essendo rispettato il termine di 90 giorni, è ormai prescritta. In questo caso, Tizio può proporre opposizione alla cartella ed ottenerne l'annullamento. Nel caso di prescrizione, l'azione tipica che si intraprende non è il ricorso, ma il giudizio di cognizione, attraverso citazione, dinanzi al Giudice di Pace. Questo tipo di azione non soggiace a termini particolari, ma se non la si propone prima che ci venga notificato un ulteriore atto, si corre il rischio che la nostra inerzia possa essere considerata dal Giudice quale implicita rinuncia ad eccepire la prescrizione.
Ricapitolando, quindi:
  1. Nei casi previsti dalla legge (in linea generale, quando la violazione non è immediatamente contestata al trasgressore) la multa deve essere notificata al proprietario entro 90 giorni dall'accertamento e si tratta di un termine di decadenza, che si applica una sola volta. Cioè se è rispettato, può essere “dimenticato”. Quindi per sapere se il termine di decadenza è stato rispettato, dobbiamo contare 90 giorni a partire dalla data di accertamento, che non sempre coincide con la data della violazione, ma spesso è successiva;
  2. In tutti i casi, alle multe si applica sempre anche il termine di prescrizione di 5 anni. Cioè, a partire dal giorno della violazione, deve essere notificata una richiesta di pagamento almeno ogni 5 anni. Ogni volta che questa richiesta è notificata, il termine ricomincia a decorrere daccapo e bisogna, entro tale termine, notificare un'altra richiesta, e così via, fin quando il debitore non paga. Quindi per sapere se il termine di prescrizione è stato rispettato dobbiamo contare 5 anni a partire dalla violazione o dall'ultima notifica che abbiamo ricevuto;
  3. Sia per la decadenza che per la prescrizione, per sapere se la notifica è stata effettuata in tempo, dobbiamo guardare alla data di invio e non a quella di ricezione;
  4. Se anche solo uno dei due termini è stato violato, possiamo ottenere l'annullamento della multa. Se è violato il termine di decadenza di 90 giorni, dobbiamo proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni, altrimenti il verbale diventa definitivo – anche se non era stato notificato in tempo – e dobbiamo pagare;
  5. Se è spirato il termine di prescrizione dobbiamo opporci con citazione dinanzi al Giudice di Pace. L'azione non soggiace a termini particolari, ma è opportuno iniziarla prima che sia notificato un ulteriore atto, altrimenti la nostra inerzia potrebbe essere qualificata dal giudice come implicita rinuncia ad eccepire la prescrizione.
Per un particolare caso di termine di decadenza che si applica alle multe di spettanza comunale, leggi qui.


Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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