Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. II, 08-01-2008, n. 166 (ord.)



Cassazione Civile, sez. II, 08-01-2008, n. 166 (ord.)

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Giudice di Pace di Parma con sentenza del 9 gennaio 2004, in accoglimento dell'opposizione proposta il 28 maggio 2003 da P.M., ha annullato il verbale di accertamento n. (omissis) notificato il 5 maggio 2003, con il quale la polizia municipale aveva contestato all'opponente l'infrazione dell'art. 7 C.d.S., commi 1 e 4, accertata alle ore (omissis), per avere parcheggiato la propria autovettura, tg. (omissis), nella locale (omissis), in violazione del divieto permanente di sosta;

rilevato che il giudice, premesso che la violazione era stata accertata da una operatrice del consorzio Tep - concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree pubbliche delle zone a traffico limitato e di particolare rilevanza urbanistica del Comune di Parma -, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico, ha osservato che al personale dipendente dal concessionario della gestione dei parcheggi possono essere conferite dai Comuni, secondo le previsioni della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 le funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione e che dette aree, come desumibile dal potere del concessionario di esercitare le sole azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti e dai riferimenti ai proventi della gestione ed alla collocazione dei parcheggi contenuti nell'art. 7 C.d.S., commi 6 e 7, vanno individuate in quelle evidenziate da righe blu oltre che da segnaletica verticale, ed in quelle che, come chiarito dal Ministero degli interni con circolare del (omissis), costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dell'area di sosta;

rilevato che il Comune di Parma è ricorso per la cassazione della sentenza con un unico motivo e, denunciando la violazione degli artt. 7 e 12 C.d.S., della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e segg., come interpretati dall'alt. 68, 1. 23 dicembre 1999, n. 68, e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, ha censurato l'erroneità degli assunti che all'operatrice della Tep non erano state conferite le funzioni di ausiliare del traffico e che il potere dei dipendenti del concessionario di accertamento delle violazioni in materia di sosta era limitato alle violazioni commesse nelle superfici destinate al parcheggio o ad esse funzionalmente collegate e non nell'intera area oggetto della concessione;

rilevato che la questione relativa al potere dei dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree comunali di accertare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale oltre che nelle superfici destinate a parcheggio o ad esse funzionalmente collegate, anche nell'intera zona oggetto della concessione, è stata difformemente decisa dalle sezioni semplici di questa Corte, che hanno diversamente interpretato il collegato dell'art. 7 C.d.S., commi 6, 7 ed 8, L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, e L. n. 488 del 1999, art. 68, ed inteso il rapporto tra la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e quella delle aree nelle quali i parcheggi sono gestiti; rilevato che, in particolare:

a) le sentenze della 1^ sez., n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006, hanno affermato che le competenze delegate ai dipendente delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7 C.d.S., comma 1, e art. 157 C.d.S., commi 5, 6 e 8) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità de parcheggio;

b) le sentenze della 2^ sez. n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n. 20558 del 28 settembre 2007 e della 1^ sez. n. 4173 del 22 febbraio 2007 hanno ritenuto che il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita;

ritenuto che il contrasto delle sezioni semplici sulla questione e l'attualità di esso impongono l'adesione all'istanza del controricorrente di trasmissione degli atti al Sig. Primo Presidente della Corte di cassazione, affinchè valuti l'opportunità di una pronuncia sul ricorso a sezioni unite.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinchè valuti l'opportunità di una pronuncia sul ricorso a sezioni unite.



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