Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. II, 31-05-2007, n. 12821



Cassazione Civile, sez. II, 31-05-2007, n. 12821

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza n. 742 in data 17.5.04, dep. il 17.6.04, del Giudice di Pace in sede, che ha accolto l'opposizione ex art. 205 bis C.d.S., di D.P.M. avverso un verbale d'infrazione all' art. 7 C.d.S., comma 9, e art. 14 C.d.S., e art. 158 C.d.S., comma 2, lett. l), elevato il 31.5.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo che la condotta contestataci accesso e sosta non consentiti in "zona pedonale", fosse stata giustificata dall'esigenza da parte del marito, titolare di un permesso di circolazione nelle zone a "traffico limitato", di procedere, come provato dalla dichiarazione rilasciata da un figlio della paziente interessata ad un prelievo di sangue da sottoporre ad analisi.

L'intimata non si è costituita.

All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c., sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza.

Premesso che il verbale opposto riguardava la circolazione e sosta nell'area pedonale e che il Comune aveva precisato che l'autorizzazione del marito dell'opponente consentiva solo la sosta in altre zone cittadine a traffico limitatoci possesso e l'esposizione in copia di tale provvedimento e la circostanza che il veicolo fosse condotto dal coniuge dell'opponente proprietaria erano palesemente irrilevanti ai fini della contestazione.

Quanto ad un ipotetico stato di necessità, non espressamente invocato nei motivi di opposizione e solo implicitamente recepito in sentenza, deve rilevarsi che, anche in astratto, la situazione dedotta non sarebbe tale da integrare gli estremi dell'art. 54 c.p., (al quale, per costante giurisprudenza, va fatto riferimento, in ragione dell'implicito richiamo operato dalla L. n. 689 del 81, art. 3), in considerazione dell'evidente inconfigurabilità del carattere di inevitabilità del comportamento trasgressivo sanzionato; è agevole, a tal riguardo, osservare che ad un'eventuale emergenza sanitaria, comportante pericolo per la vita o incolumità del paziente, avrebbe potuto farsi fronte con urgente ricovero in ambiente ospedaliere non anche richiedendo un prelievo ematico, in funzione di successive analisi di laboratorio, i cui tempi tecnici di esecuzione mal si conciliano con la prospettata impellenza dell'intervento.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell'opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi.

Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 di cui 100,00 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in Euro 600,00 di cui 100,00 per diritti e 100,00 per esborsi quelle del giudizio di merito.



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