Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Egr. Avv.Mongiovi, volevo gentilmente rivolgerle una domanda circa la prescrizione dei contributi non versati all'inps: Non ho versato i dovuti contributi come artigiano dal 1992 al 1998, da mie informazioni(sito inps) mi risulta che l'inps mi ha spedito una lettera per interuzzione dei termini di prescrizione il 10/08/2005,la comunicazione è stata inviata al vecchio indirizzo, pertanto non ho avuto modo di leggerla.Le chiedo gentilmente, alla luce di quanto esposto, se secondo Lei ci sono i termini di prescrizione. Ringraziandola anticipatamente per la Sua cortesia, invio cordiali saluti. Luigi Luzi.

Verifichi che la richiesta di pagamento del 10/08/2005 sia stata inviata correttamente. Se così fosse, si applicherebbe la prescrizione decennale. Altrimenti, si applicherebbe quella quinquennale e pertanto, in assenza di un'altra tempestiva interruzione, i crediti sarebbero da considerarsi prescritti.

Egr. Avv. volevo rivolgerle gentilmente una domanda.
Premessa:la badante di mia madre (deceduta il 28/08/2007)si è fatta viva dopo 4 anni e 2 mesi chiedendo contributi, ferie e quant'altro con una lettera del sindacato del 04/10/2011.
La badante non voleva assolutamente essere messa in regola perchè, diceva, perdeva la pensione di invalidità nel suo paese; comunque veniva pagata in nero, comprensivo di tutto ferie, contributti, festività ecc.. (ad oggi non ho nessuna richiesta di contributi da parte INPS)
Le chiedo: sono caduti in prescrizione i contributi?

Se l'INPS non ha posto in essere atti interruttivi, si applica la prescrizione quinquennale per i contributi e quella decennale per le sanzioni, come è scritto nell'articolo che, in effetti, conteneva già la risposta alla sua domanda.

Buongiorno.

Le espongo il mio quesito.
Nel 2004 sono stato licenziato senza giusta causa dall'azienda dove lavoravo.
Ho presentato ricorso e nel 2006 è incominciata la causa.
Nel 2007 il giudice ha sentenziato l'illeggitimità del licenziamento e il diritto al reintegro/pagamento delle somme dovute da parte dell'azienda.
Nello stesso anno ho rifiutato il reintegro e l'azienda in cui lavoravo ha presentato ricorso.
Nel 2008 dopo aver mandato l'ufficiale giudiziario per il pignoramento dei beni visto il ritardato pagamento delle somme dovute, la controparte ha presentato ricorso verso lo stesso in quanto sosteneva che la somma dei contributi non dovesse fare cumulo con la somma che per legge mi era stata riconosciuta.Nello stesso anno un giudice stabiliva che ancorchè fosse mio diritto richiedere i contributi, gli stessi dovevano venire incassati esclusivamente dall'inps.
Nel 2009 il ricorso verso la sentenza di primo grado veniva rigettato dal giudice che in definitiva mi dava ragione e intimava il pagamento dell'azienda.

Purtroppo data la mia ignoranza non ho mai fatto denuncia presso gli uffici inps in quanto credevo che la pratica fosse "girata" d'ufficio dal tribunale agli stessi. Alla mia ignoranza non ha sopperito l'avvocato che mai mi ha detto la procedura da seguire.

Ora, nonostante la sentenza definitiva sia datata aprile 2009 l'inps mi dice che sono fuori dai termini in quanto fa fede la data del primo contributo non erogato.

Mi chiedo: ma se il giudice di primo grado aveva sentenziato il pagamento anche dei contributi alla mia persona, se solo all'atto del pignoramento un secondo giudice abbia stabilito l'illeggitimità di quanto sentenziato dal primo, e se la certezza della "condanna" e il conseguente risarcimento sia avvenuta solo nel 2009, come facevo a fare denuncia quattro anni prima?

Secondo lei c'è possibilità di non perdere tre anni di contributi?

La ringrazio anticipatamente.

Saluti
Andrea

La sua situazione è molto complessa e non si può fornire una consulenza gratuita e "volante". Le consiglio semplicemente di affidarsi al suo avvocato.

l'inps ha d'ufficio iscritto mia madre alla gestione comm. per gli anni dal 2006 al 2012. Nel mese di aprile 2012 ho ricevuta una lettera (posta ordinaria) dell'inps nella quale veniva comunicato l'importo da pagare per gli anni di cui sopra. Non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione di iscrizione dall'inps ( risulta nei terminali "inps assenza di atti interruttivi dei termini di prescrizione") mi sono recato presso la sede competente inps e da una prima verifica hanno sgravato tutti gli importi dal 2007 al 2012 in quanto trattasi, peraltro, di attività cessata nel 10/2006. Nel contempo risulta ancora il debito per l'anno 2006. Premesso che per mero errore ho indicato in unico 2007 che si trattava di occupazione prevalente posso chiedere la prescrizione per il 2006 non avendo notificato l'inps alcun provvedimento di avvio di iscrizione cosi come regolato dalla circolare n.39 del 2004. In subordine è possibile correggere l'unico 2007 eliminando la dicitura occupazione prevalente?
Grazie per la cortese risposta

L'INPS, mi chiese il versamento dei contributi previdenziali da artigiano relativi all'anno 1999-2000 con notifica nel 2004, da allora non ho avuto più nessun riscontro, notifica, cartelle o atti fino al 2012 con equitalia, la quale mi inoltra un sollecito di pagamento sempre per i stessi contributi relativi al 1999-2000. Per quanto riguarda tali contributi è possibile avvalersi del termine di prescrizione quinquennale, mentre per quanto riguarda la prescrizione delle relative more è valido il termine decennale?. La ringrazio anticipatamente.

Si, il termine è quinquennale.

Buongiorno Avv.Mongiovi,
per i contributi non versati nel 2005 da un avvocato non iscritto alla Cassa nè alla Gestione Separata, gli è pervenuto un avviso a fine giugno del 2011.
La prescrizione è quinquennale, ma da quando decorre???
L'Inps sostiene che la prescrizione inizi da quando l'Amministrazione Finanziaria dello Stato comunica all'Istituto il reddito del soggetto tenuto al versamento dei contributi, mentre altri ritengono che la decorrenza inizi dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e quindi dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento: quindi, per l’anno 2005 dal 20 giugno 2006 ed essendo stato recapitato l'avviso solo il 23 giugno 2011 la pretesa sarebbe prescritta(?!).
Ci sono norme e/o sentenze recenti che precisano l'inizio della decorrenza della prescrizione con riferimento ai contributi dovuti all'Inps???
Grazie

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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