Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. II, 19-01-2007, n. 1253



Cassazione Civile, sez. II, 19-01-2007, n. 1253

FATTO E DIRITTO

L'ANAS s.p.a. ricorre, nei confronti di C.A., avverso la sentenza in data 3.18-2-04 del Giudice di Pace di Isernia,che ne ha accolto l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. contro il verbale elevato il (OMISSIS), sulla strada statale n. (OMISSIS) in territorio comunale di (OMISSIS), per violazione dell'art. 22, comma 11 cit. cod., "perchè manteneva in esercizio un accesso preesistente senza munirsi della prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della strada".

L'intimato non si è costituito.

L'impugnazione,sulla conforme richiesta del P.G.,deve essere accolta ex art. 375 c.p.c., comma 2 per la manifesta fondatezza dell'unico motivo, deducente violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 11, artt. 2697 e 2700 c.c.,con connesse carenze della motivazione.

Il giudice di merito è pervenuto all'impugnata decisione assolutoria,essenzialmente ritenendo che non sussistesse prova che a realizzare l'accesso al fondo di proprietà dell'opponente fosse stato quest'ultimo,che la formulazione della norma prevedente l'illecito ascritto, indicando quale destinatario del precetto "chiunque" e non "il proprietario" frontista,non autorizza a considerare quest'ultimo, a meno di non voler ravvisare un'ipotesi di responsabilità oggetti va, gravato dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione all'accesso, ove da altri realizzatole peraltro,essendo il varco utilizzabile anche per accedere al fondo privato dalla strada pubblicar non solo viceversa,sarebbe stata l'ANAS a doversi munire dell'autorizzazione del privato; ancor più illegittimo sarebbe, pertanto, l'ordine, "che l'impugnato verbale commina", di ripristino dello stato dei luoghi.

Le suesposte argomentazioni come evidenziato in ricorso dall'avvocatura erariale, sono tutte palesemente prive di fondamento giuridico e di logica, per il seguente ordine di considerazioni:

a) l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 22 C.d.S., comma 11 è "a fattispecie alternative", prevedendo varie condotte, ciascuna delle quali è di per se sufficiente a configurarne gli estremi; nell'ambito di tale previsione, accanto a quella di "chiunque apre accessi ... etc. senza l'autorizzazione ..." figura l'ipotesi alternativa ("oppure") di chi "mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione": evidente, è dunque, come ai fini della configurabilità di tale condottaci tipo omissivo o, comunque, statico, sia indifferente, a differenza che nell'altro caso (di condotta "commissiva"), la circostanza che l'accesso preesistente (che, ai sensi del comma 2, anche se già autorizzato, deve essere regolarizzato in base alle nuove disposizioni) sia stato eventualmente realizzato da persone diverse dall'attuale proprietario o possessore del fondo frontista;

b) l'indicazione del destinatario del precetto in "chiunque", se induce ad escludere che l'illecito sia c.d. "proprio" (cioè tale da richiedere una particolare qualità personale del soggetto attivo o una specifica relazione giuridica con la cosa cui si riferisce l'obbligo), ben potendo essere ascritto anche a soggetti diversi dal proprietario, che abbiano, in concreto e ad altro titolo, la disponibilità giuridica e materiale del fondo servito dall'accesso non autorizzato,non comporta tuttavia l'onere,a carico della P.A. titolare della pretesa sanzionatoria, di dimostrare che la condotta nella specie omissiva, sia specificamente ascrivibile al proprietario, dovendo ciò presumersi, in considerazione dell'ampiezza delle facoltà dominicali e della spettanza, di regola, al titolare, della disponibilità suddetta,presunzione superabile solo in concorso di specifica prova, il cui onere incombe sul proprietario e che, nella specie, non risulta siano stati addotti in altri termini,chiunque sia proprietario di un fondo servito da un accesso preesistente, ha l'obbligo di regolarizzarlo e soggiace, in caso di inosservanza, alle relative sanzioni, non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per volontaria o colposa inosservanza del suindicato precetto a meno che non dimostri che altri avesse la disponibilità dell'immobile;

c) la considerazione, secondo la quale l'accesso potrebbe (teoricamente) servire anche all'ANAS, per l'ingresso nel fondo, è palesemente metagiuridica e del tutto irrilevante agli effetti dell'operatività del precetto sopra evidenziato;

d) per quanto riguarda, infine, l'obbligo di ripristino trattasi di sanzione accessoria che consegue ex lege (art. 22, comma 11 cit., parte seconda) all'accertamento della violazione e che, ai sensi dell'art. 211 C.d.S., comma 1 deve essere menzionata nel verbale di contestazione,costituente titolo (ove non opposto o giudizialmente confermato) anche per l'applicazione della stessa.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio all'ufficio a quo (in persona di diverso magistrato) reso necessario dalla necessità dell'esame di altri motivi di opposizione, enunciati nella narrativa della sentenza, ma non esaminati, per la ravvisata natura assorbente di quelli accoltici regolamento delle spese del presente giudizio viene, infine, demandato al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Isernia,in persona di diverso magistrato.



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