Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Cassazione Civile, sez. Unite, 04-01-2007, n. 15



Cassazione Civile, sez. Unite, 04-01-2007, n. 15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 1 dicembre 2003 C.V. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Filadelfia, la Regione Calabria.

Premesso che gli era stata notificata cartella esattoriale per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1999 relativa al veicolo (OMISSIS), tassa in realtà regolarmente pagata, e che in data 14 ottobre 2003 la Regione, in sede di autotutela aveva annullato detto atto, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della cartella de qua e da liquidare nel limite di Euro 1.100,00.

Costituitasi in giudizio la Regione Calabria ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè la incompetenza per materia e per valore del giudice adito e la incompetenza per territorio del giudice di pace di Filadelfia.

Con sentenza non definitiva 3 aprile - 2 maggio 2004 l'adito giudice ha disatteso tutte le eccezioni sopradescritte e rimesso la causa in istruttoria per il prosieguo, riservato al definitivo ogni provvedimento sulle spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria, affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso, C.V..

Avendo la ricorrente, con il primo motivo, denunziato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, per essere competente quello tributario, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. C.V. ha evocato in giudizio innanzi al giudice di Pace di Filadelfia la Regione Calabria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per essergli stata notificata - ancorchè successivamente annullata in sede di autotutela - una cartella esattoriale per il pagamento di tasse automobilistiche in realtà non dovute (avendo esso concludente a suo tempo già onorato il proprio debito).

La sentenza impugnata - come accennato in parte espositiva - ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere una tale domanda.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura nella parte de qua la impugnata sentenza lamentando "art. 360 c.p.c., n. 1 - Difetto di giurisdizione - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 488, art. 12, comma 2".

Premesso che le Commissioni tributarie nelle materia a esse devolute esercitano la giurisdizione esclusiva, la giurisdizione cioè, non riguarda solo l'atto ma anche il rapporto sottostante e si estende, conseguentemente, a tutti i diritti a esso connessi e, quindi - assume parte ricorrente - anche alle eventuali ragioni risarcitorie.

In ogni caso, evidenzia la Regione ricorrente, la pronunzia richiesta da controparte presuppone un accertamento sulla debenza della somma portata dalla cartella esattoriale, accertamento che non può essere compiuto, in via incidentale, da un giudice diverso da quello tributario.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Come assolutamente pacifico in causa nella specie già anteriormente alla proposizione, in primo grado, del presente giudizio l'ente emittente aveva annullato la cartella esattoriale di cui si duole il C..

E' di palmare evidenza, pertanto, che il giudice di pace, per effetto della domanda sì come proposta dal C., non è stato investito - contrariamente a quanto assume parte ricorrente - della "verifica" della fondatezza, o meno, della pretesa tributaria fatta valere dalla Regione.

Non è pertinente, pertanto, al fine del decidere, invocare - come del resto assolutamente pacifico - che per effetto della L. 28 dicembre 2001, n. 488, art. 12, comma 2, sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di tassa automobilistiche (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 19 dicembre 2005, n. 27884).

In realtà, come già affermato da queste Sezioni Unite in una fattispecie per più aspetti analoga alla presenterà cognizione della domanda di risarcimento danni, per comportamenti illeciti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, o di altri enti impositori, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo tale controversia sussumersi in una delle fattispecie tipizzate, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 722).

In particolare è vero che l'attuale D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, ha previsto che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario,"tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati", ed ha ampliato la giurisdizione di tale giudice anche per le controversie concernenti "le sovraimposte e le imposte addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

La sola previsione degli "altri accessori" - tuttavia - non è di per sè sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria.

Per accessori, infatti, s'intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, ed al limite il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, (cfr., appunto in questo ultimo senso, Cass., sez. un., 4 ottobre 2002, n. 14274; Cass., sez. un., 17 novembre 1999, n. 789).

Nella specie, invece, cessato qualunque rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria - essendo stata annullata la "cartella" causativa del danno reclamato dal controricorrente - il primo denunzia comportamenti dolosi o colposi dell'amministrazione che gli hanno cagionato un danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Va riconosciuta quindi piena autonomia alla proposta azione di risarcimento del danno, che risulta non connessa ad una delle controversie tributarie indicate al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 2, ma piuttosto collegata alla condotta, dolosa o colposa, della Regione Calabria e dei suoi funzionari.

In proposito occorre ricordare che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice speciale, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cd. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla so stanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo.

Nella specie la posizione dedotta è quella della lesione patrimoniale che si assume subita per un illecito comportamento della p.a. rispetto a un rapporto tributario ormai del tutto esaurito che opera solo come sfondo e che non assume alcuna connessione determinante rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni.

In conclusione (come già affermato da queste Sezioni Unite, ancorchè nel vigore della previgente formulazione della norma, cfr., in particolare, Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 722, specie in motivazione) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rappresenta una deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per cui la controversia, in tanto può essere attribuita al giudice tributarlo, in quanto rientri in una delle tre fattispecie normativamente previste nei tre commi dell'art. 2 e cioè una controversia tra quelle tassativamente indicate, ovvero una controversia relativa a sovraimposte, sanzioni, interessi e altri accessori, oppure una controversia in tema di estimo o di attribuzione di rendita catastale.

Al di fuori di queste ipotesi tassative di deroga della giurisdizione ordinaria non vi è spazio per una giurisdizione della Commissione tributaria su una controversia relativa al risarcimento dei danni causati dalla p.a. in uno dei rami della sua attività, con la conseguenza che anche se questo settore è il tributario non viene meno la giurisdizione ordinaria, tranne che la controversia non possa sussumersi in una della fattispecie tipizzate attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

L'attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Stanti, infatti, i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la p.a. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorchè il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (Cass., sez. un., 15 10. 1999, n. 722, cit.; Cass., sez. un., 18 maggio 1995, n. 5477).

Alla stregua di queste considerazioni, il primo motivo del ricorso va rigettato con la conferma della sentenza impugnata in ordine alla giurisdizione.

4. Il giudice di Pace di Filadelfia, ha disatteso, altresì, con la sentenza non definitiva ora oggetto di ricorso per Cassazione, sia l'eccezione di incompetenza per materia e valore del giudice di pace, sia la eccezione di incompetenza per territorio di esso giudice.

5. Con il secondo motivo la Regione ricorrente denunzia tali capi della pronunzia impugnata, lamentando "art. 360 c.p.c., n. 2, Incompetenza per materia - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c.. Incompetenza per territorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c.". 6. Il motivo è inammissibile.

Risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a Euro millecento, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'art. 46 c.p.c., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per Cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all'impugnazione della sentenza definitiva (Cass., sez. un., 1 giugno 2006, n. 13027, secondo cui, pertanto, avverso la sentenza, pronunciata secondo equità, affermativa della competenza del giudice di pace non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso).

Pacifico quanto precede - non sono indicati, in ricorso, argomenti che giustifichino una nuova valutazione della questione da parte del Collegio - è evidente che deve dichiararsi inammissibile lo specifico motivo di ricorso (ancorchè non sia inammissibile tutto il ricorso, essendo suscettibile di ricorso per Cassazione - nel regime anteriore alla L. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, non applicabile nella specie - la sentenza non definitiva, ancorchè emessa dal giudice di pace, in tema di giurisdizione).

7. Con il terzo e ultimo motivo parte ricorrente denunziando "violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione dell'art. 295 c.p.c. - sospensione necessaria del processo", per non avere il giudice di pace disposto la sospensione del processo pendente innanzi a sè in attesa della pronunzia della Cassazione su altra sentenza dello stesso giudice di pace.

8. Al pari del precedente il motivo è inammissibile.

Infatti:

- il diniego (nella specie, implicito) di un provvedimento meramente ordinatorio, quale quello di sospensione del processo non è censurabile con ricorso per cassazione (Cass. 10 marzo 2006, n. 5246;

Cass. 6 ottobre 2005, n. 19487; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220);

- i provvedimenti in tema di sospensione possono essere oggetto eventualmente di ricorso per regolamento di competenza, ma - senza ombra di dubbio - l'ordinanza con cui il giudice nega, come si è verificato nella specie, la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla ratio di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale (in termini, ad esempio, Cass. 3 ottobre 2005, n. 19292; Cass. 8 settembre 2003, n. 13126);

- anche a prescindere da quanto precede, comunque, non si dubita, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che non è suscettibile di ricorso per regolamento di competenza neppure la statuizione di sospensione del processo pendente innanzi a se adottata dal giudice di pace, stante la previsione di cui all'art. 46 c.p.c. (Cass. 28 settembre 1999, n. 10710; Cass., sez. un., 27 novembre 1998, n. 12063).

9. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e devono essere dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo dei ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese e Euro 500,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.



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