Notifica. Indicazione del luogo di immissione dell'avviso
Cassazione civile, Sezione VI, 28 maggio 2013, n. 13278
La massima
Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento; deducendone che là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25149/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 178.02.2010, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Messina n. 02, il 15.06.2010, depositata l'11 agosto 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente contro la cartella.
2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 6.
3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.
3 bis - Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l'avvio della procedura esecutiva in proprio danno.
4 - La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti.
I Giudici di appello, in effetti, dopo avere constatato che il contribuente era residente in (OMISSIS) e che l'atto risultava essere indirizzato al "signor R.N. via (OMISSIS)", ha ritenuto legittima la notifica, avendo verificato che l'agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere "immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo".
Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.
4 bis - Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte, vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza.
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013
- 6370 letture