Responsabilità da cosa in custodia e caso fortuito
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21233 del settembre 2013, ha precisato che sussiste il caso fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. - e quindi è esclusa la responsabilità del custode per i danni cagioanti dalla cosa in custodia - quando la situazione di pericolo sia stata causata dagli stessi utenti della strada e l'autorità non abbia avuto il tempo materiale di rimoverla.
Ovviamente la materia in cui tale massima trova applicazione più diffusa è quella dei danni provocati agli utenti, dall'utilizzo delle strade pubbliche.
Si riporta la massima.
Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, mentre è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (confermata, nella specie, la sussistenza del caso fortuito per il sinistro occorso ad un guidatore che aveva urtato un bidoncino lasciato da altro utente sulla strada e della cui presenza l'ente gestore della strada non era stato informato).
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