La notifica a mezzo posta privata
Come abbiamo già spiegato in questo articolo ed in quest'altro articolo, la legge prevede casi in cui le notifiche possano avvenire attraverso il servizio postale.
E' importante tuttavia sottolineare che deve essere utilizzata la posta "pubblica", con ciò intendendosi Poste Italiane.
Ed infatti, anche se tale società riveste la forma di SpA, il capitale è detenuto al 100% dallo Stato, attraverso il Ministero delle Finanze.
Ne deriva che è inesistente la notifica effettuata attraverso servizi postali privati.
Quanto sopra è stato precisato più volte dalla Corte di Cassazione. In particolare, cito la recente sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014.
Il ragionamento fatto proprio dalla Corte è il seguente:
L'avviso di ricevimento compilato dal postino, nel caso di notifica via posta, assume la qualità di atto pubblico e nella sua redazione lo stesso agente postale assume la qualità di pubblico ufficiale.
Ciò significa che quanto descritto in tale avviso fa fede fino a querela di falso; cioè si deve intendere vero, fin tanto che non si proponga con successo un particolare procedimento (appunto la querela di falso), volto ad attestarne la falsità.
Ecco, spiega la Corte che gli impiegati dei servizi postali privati non possono rivestire la qualità di pubblici ufficiali; conseguentemente gli avvisi di ricevimento dagli stessi redatti non possono avere la qualità di atti pubblici e quindi le notifiche effettuate attraverso tali servizi sono inesistenti.
Questo significa, per esempio, che se Equitalia ti invia una cartella di pagamento utilizzando un servizio postale privato, la notifica è inesistente e quindi non interrompe i termini di prescrizione o decadenza e tutti gli atti successivi sono da considerarsi nulli.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
- 11162 letture