Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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D. Lgs. 546/92 Titolo 2 - Capo 1 - Sezione 3 - La trattazione della controversia (artt. 30 - 35)



Aggiornato al gennaio 2016


Titolo 2 - Il Processo

Capo I - Il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale

Sezione 3 - La trattazione della controversia (artt. 30 - 35)


Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di
cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.



Art. 31 - Avviso di trattazione

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio. (1)

- Note e aggiornamenti -
(1)
Il D.Lgs. 8 aprile 2008, n.59 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo".


Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi
prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente
comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di
consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.



Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che
almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i
fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo
verbale dal segretario.



Art. 34 - Discussione in pubblica udienza

1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le
questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a
udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.



Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica
udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di
consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

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