Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Assegno di mantenimento - contributo al servizio sanitario nazionale.



Con la sentenza n. 22217/15 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che "è assoggettato al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale il reddito del contribuente consistente nell’assegno periodico di mantenimento percepito ex art. 156 c.c. dal coniuge".

In particolare, nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che:

  1. L'assegno di mantenimento in parola rientra nella categoria dei redditi diversi ed in quanto tale è assoggettabile al CSSN;
  2. Anche quando tale assegno sia versato da un soggetto lavoratore dipendente, non si verifica doppia imposizione nell'assoggettare l'assegno al CSSN. Ed infatti l'assegno ha natura giuridica differente dal reddito da lavoro dipendente, essendo, come detto al punto 1, reddito diverso. Inoltre, il coniuge erogante, in sede di dichiarazione, può dedurre quanto versato a titolo di assegno di mantenimento; in questo modo la duplicazione della tassazione è certamente evitata.


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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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