Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Il valore probatorio dell'estratto di ruolo



Si segnala la recentissima ed interessante pronuncia n. 11794/2016 resa dalla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la valenza probatoria dell’estratto di ruolo.

La Corte di Legittimità chiarisce che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata al contribuente e che il ruolo costituisce uina riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale in quanto , ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.M. n.321 del 1999, artt.1 e 6, contiene tutti i dati necessari ad identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (nominativo, codice fiscale, data di nascita, domicilio fiscale, numero della cartella, importo dovuto, importo riscosso, importo residuo, aggio, descrizione del tributo, codice del tributo ed anno di riferimento, anno di iscrizione a ruolo, data di esecutività del ruolo, estremi della notifica della cartella di pagamento, ente creditore).

La Corte chiarisce anche che la copia di parte del ruolo, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal concessionario della riscossione, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ., secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficilai che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.

La Corte giunge così a riconoscere che i dati contenuti nel ruolo non sono inseriti a discrezione del soggetto che l’ha formato, e sancisce il seguente principio di diritto:

L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito (già affermato da questa Corte con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015).

Segue il testo della sentenza

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 9 giugno 2016 n. 11794
FATTO

Con ricorso depositato in data 21.9.2010, B.P. proponeva opposizione a svariate intimazioni di pagamento, notificategli il 9.4.2010, e avverso gli atti ad esse presupposti, costituiti da cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a. notificate nell'arco di tempo dal 2001 al 2010, che derivavano dall'omesso pagamento di tributi e contributi di varia natura, contestando l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza e / o nullità delle cartelle stesse e delle intimazioni, prive delle relate di notifica, e l'applicazione in misura sproporzionata di interessi da parte del concessionario.

Il concessionario, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti di natura tributaria, l'incompetenza funzionale del giudice adito per quelle relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali, e l'inammissibilità delle opposizioni perchè proposte oltre i termini di legge.

Il giudice di primo grado accoglieva la opposizione del B. dichiarando l'inesistenza delle cartelle esattoriali con conseguente inefficacia degli atti successivi.

L'appello proposto dall'agente per la riscossione, con il quale chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione, di competenza funzionale e di competenza per materia del giudice adito nonchè, nel merito, chiedeva dichiararsi la legittimità della iscrizione a ruolo delle cartelle e delle intimazioni di pagamento e la validità ai fini probatori della documentazione depositata e, previo accertamento della ritualità della notifica, l'esistenza dei crediti riportati sulle stesse veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 149/2013 qui impugnata.

La sentenza, rilevando la presenza in atti del solo estratto del ruolo, e non anche delle cartelle esattoriali in originale, riteneva che esso non fosse sufficiente a provare in giudizio il credito di Equitalia e neppure a fornire una chiara indicazione in ordine alla inerenza di una o più cartelle ad un credito tributario, e pertanto riteneva ammissibile l'azione proposta dinanzi al giudice ordinario.

Equitalia Sud s.p.a. propone quattro motivi di ricorso nei confronti di B.P., per la cassazione della sentenza n. 149 / 2013, depositata dalla Corte d'Appello di Lecce in data 13 marzo 2013, non notificata.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l'erroneità della pronuncia impugnata in relazione al difetto di giurisdizione eccepito fin dal primo grado, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Rileva che la corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dinanzi al giudice ordinario in relazione a tutte le intimazioni, considerata l'equivocità delle intimazioni stesse e la non chiara riferibilità di una o alcune di esse a un credito tributario.

La ricorrente puntualizza che le intimazioni non recano alcuna indicazione della natura del credito, ma riportano il numero delle cartelle a cui si riferiscono, e che tali indicazioni sono dettagliatamente contenute nelle cartelle prodromiche, ove è specificato se il credito è relativo al mancato versamento di tributi ed anche di quali tributi si tratti. Richiama la nota giurisprudenza secondo la quale l'individuazione del giudice competente a decidere in materia di opposizione alle cartelle esattoriali discende dalla natura del credito opposto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Afferma che, benchè fosse stata dimostrata la ritualità della notifica delle cartelle, la corte d'appello non si è pronunciata sulla eccezione del concessionario di tardività dell'opposizione ed in questa sede ribadisce che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella davanti al giudice del lavoro per quanto concerne i crediti previdenziali, D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, e per i crediti tributari e derivanti da contravvenzioni codice della strada nel termine di 60 giorni rispettivamente davanti alla commissione tributaria e al giudice di pace e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. quanto ai motivi di opposizione relativi alla regolarità formale.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la corte d'appello ha negato efficacia probatoria all'estratto di ruolo ai fini del riconoscimento del credito vantato dall'agente per la riscossione.

Precisa che i ruoli, formati direttamente dall'ente creditore e recanti un numero identificativo univoco a livello nazionale, sono costituiti in conformità ad un modello approvato e devono recare una serie completa di indicazioni atte ad identificare con completezza sia il debitore che il debito, e che gli estratti di ruolo esibiti in giudizio contengono tutti gli elementi previsti dal modello contenuto nel decreto ministeriale ed assumono la stessa valenza del ruolo (tanto che costituiscono titolo per l'ammissione al passivo fallimentare).

Aggiunge che l'originale del ruolo, che giunge al concessionario, è un documento informatico, e che il legislatore stesso ha attribuito al concessionario che riceve il documento informatico la facoltà di certificarne la provenienza e la conformità alle risultanze informatiche dell'Amministrazione finanziaria, ovvero all'originale (D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ex art. 5, comma 5), e che tale attestazione di conformità era presente in calce agli estratti di ruolo depositati dinanzi al tribunale di Taranto e poi alla corte d'appello. Pertanto, gli estratti di ruolo depositati formavano piena prova in ordine all'esistenza e alla natura dei crediti vantati dall'amministrazione nei confronti del B.. Puntualizza che la cartella esattoriale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, viene notificata in un unico esemplare, che è quello che viene consegnato al debitore.

Infine, con il quarto motivo Equitalia denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando che, oltre alla violazione di norme sul punto, la corte d'appello ha del tutto omesso di motivare per quali ragioni ritenga che gli estratti di ruolo siano insufficienti a provare il credito, mancando l'esposizione dell'iter logico attraverso il quale è giunta alla conclusione della insufficienza probatoria dell'estratto di ruolo in luogo della cartella (che, ribadisce il ricorrente, essendo emessa in unica copia che è quella che viene materialmente consegnata al debitore, non è più, dopo la notifica, nella materiale disponibilità dell'amministrazione).

Il terzo motivo è relativo alla questione, concernente la valenza probatoria del credito fatto valere dall'agente di riscossione degli estratti del ruolo, che è rilevante anche al fine della risoluzione della questione pregiudiziale posta dal primo motivo, volta a stabilire se l'agente per la riscossione agisse per il recupero coattivo di pretese tributarie o meno. Esso deve essere esaminato preliminarmente, per le considerazioni che seguono:

- alla corte d'appello era stata sottoposta la questione pregiudiziale di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia in materia di opposizione a cartella esattoriale appartenente alla giurisdizione del giudice tributario, qualora la cartella sia stata emessa in relazione ad una pretesa tributaria dell'amministrazione;

- il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza sul punto esclusivamente alla affermazione, alquanto apodittica, che nega il valore probatorio dell'estratto di ruolo. Partendo da questo assunto, il giudice di appello si è limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l'Agente per la riscossione agisse in relazione a mancate entrate tributarie (non avendo l'estratto del ruolo alcun valore probatorio del contenuto delle cartelle), l'eccezione di difetto di giurisdizione fosse infondata, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

- va quindi verificata la fondatezza dell'affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale gli estratti del ruolo non sarebbero utilizzabili al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario anche al fine di verificare la correttezza della pronuncia in punto di giurisdizione, laddove la corte territoriale ha affermato che "l'equivocità dell'intimazione e la non chiara riferibilità ad un credito tributario rendeva ammissibile l'adone dinanzi al giudice ordinario" (citando Cass. n. 4077 del 2010).

Tale affermazione non è corretta proprio in quanto correlata alla esclusione del valore probatorio dell'estratto di ruolo.

La sentenza qui impugnata sostiene che l'estratto di ruolo non ha forza probatoria per la sua natura di "estratto", attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall'amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella.

L'affermazione della corte d'appello si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell'estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49 ai sensi del quale "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo".

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).

Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale) (Cass. n. 25962 del 2011).

L'estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione la corte d'appello, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l'estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010).

Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto:

"L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito" (già affermato da questa Corte con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015).

Occorre ora riprendere l'esame delle questioni poste all'attenzione della Corte con il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che siano state violate dalla corte d'appello le norme sul riparto di giurisdizione in materia di controversie in opposizione all'esecuzione proposte avverso cartelle esattoriali emesse in buona parte in relazione ad entrate tributarie.

Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sè in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008; v. anche Cass. n. 11141 e 11142 del 2015).

Essendo la questione già stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, con arresto che non ha dato adito ad incertezze nelle successive pronunce sul tema delle sezioni semplici, non si rende necessario investirle nuovamente della questione, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 374 c.p.c., comma 1.

Va precisato che questa Corte potrà provvedere all'esame diretto della proposta questione di giurisdizione, in quanto, configurando essa la denuncia di un "error in procedendo", legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti.

Dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro il B.. Ciò imponeva alla corte territoriale di verificare, ragione per ragione, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, per tutte genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell'impossibilità della verificazione della natura del credito di ciascuna delle cartelle, e poi, nella misura in cui essa fosse stata riconosciuta, avrebbe potuto e dovuto esaminare la fondatezza nel merito dei motivi di appello, in applicazione della nota consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di giurisdizione sulle opposizioni ad esecuzioni esattoriali (richiamata anche dalla corte d'appello nella sentenza impugnata) che fissa il discrimine esclusivamente nella natura del credito azionato.

In accoglimento del primo motivo del ricorso, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione proposta in relazione alle ragioni di credito tributarie riportate nelle cartelle impugnate, per essere competente la commissione tributaria provinciale.

In accoglimento del terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione che esaminerà, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, le opposizioni concernenti pretese creditorie non afferenti a tributi e si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
- accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni dispiegate da B.P. per crediti tributari, dichiara la giurisdizione, per questa parte, del giudice tributario e rimette la relativa opposizione alla competente commissione tributaria provinciale;
- accoglie il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, laddove essa concerne crediti non tributari, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016




Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.