Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Irap e società semplici



Con la recente sentenza n. 7371/16 del 14 aprile 2016, la Corte di Cassazione, a Sez. Unite, ha chiarito che l'IRAP va pagata dalle società semplici e dalle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associatà di arti e professioni, a prescindere da qualsiasi indagine relativa all'esistenza di una struttura autonoma, organizzata al fine di produrre, scambiare o prestare servizi.

A tale conclusione, le Sez. Un. giungono partendo dal dato letterale della norma.

Ed infatti, il presupposto dell'applicazione dell'IRAP è individuato dall'art. 2 del d.lgs. 446/97

Tale articolo dispone che il presupposto dell'imposizione consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

Tuttavia, il secondo periodo dell'art. suddetto specifica che l'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica, costituite per l'esercizio in forma associatà di arti e professioni, rientrano a tutti gli effetti nella categorie delle "società" e pertanto ad esse si applica il secondo periodo dell'art. 2.

Ne consegue che anche per le società semplici e le associazioni non è necessario che il giudice constati in concreto che esse presentano autonoma struttura, perchè ad esse l'IRAP si applica automaticamente ed a prescindere da tutto il resto.

Questo, infatti, significa l'inciso "in ogni caso" presente nel secondo periodo dell'art. in parola.

Segue la massima della Sentenza n. 7371/16 Cass. S.U.

Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, sicché ove l’attività sia esercitata da società e enti soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione




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