Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

E' meglio il ricorso al Prefetto o il ricorso al Giudice di Pace?



Fino a qualche tempo fa, il ricorso al Giudice di pace era gratuito e quindi era certamente più saggio ricorrere a questo tipo di ricorso, perchè i Prefetti sono spesso poco obiettivi (a favore dell'organo accertatore) nel giudicare le opposizioni ed inoltre se il ricorso è rigettato dal Prefetto, la multa si raddoppia automaticamente.

Con l'introduzione del pagamento del contributo unificato, però, i due tipi di ricorsi (per pro e contro) hanno finito con l'eguagliarsi.

In genere, riteniamo consigliabile il ricorso al Prefetto per le multe di piccola identità, perchè, per questo tipo di multe pagare il contributo unificato significa già di per sè raddoppiare la somma da esborsare.

Resta inteso, comunque, che non è opportuno scegliere il ricorso al Prefetto se non quando la nullità del verbale sia evidente e lampante.

Tipico caso di nullità evidente è la notifica oltre i termini del verbale, oppure la non corrispondenza tra il numero di targa riportato nel verbale e quello della propria vettura.

Del resto contro l'ordinanza del Prefetto si può sempre proporre ricorso al Giudice di Pace. Quindi anche se il Prefetto, nonostante l'evidenza della nullità, dovesse rigettare il ricorso, nulla sarebbe comunque perduto.

Inoltre, non va mai sottovalutato il fatto che se il Prefetto non adotta una decisione entro i termini ben precisi spiegati qui, il ricorso si intende automaticamente accolto. Questo di per sè è già un valido motivo per scegliere di tentare il ricorso al Prefetto.

Quando invece, il motivo per il quale ritieni che la multa sia illegittima riguarda l'interpretazione delle norme del codice della strada o comunque una questione di merito, allora non ti aspettare che il Prefetto giudichi il tuo caso con la stessa obiettività del Giudice di Pace. Quasi certamente, infatti, il Prefetto darà ragione all'organo accertatore. Pertanto, in questi casi, è più opportuno procedere direttamente con il ricorso al Giudice di Pace. Egualmente al Giudice di Pace è opportuno rivolgersi direttamente quando la sanzione è di importo elevato.

Detto questo, riportiamo di seguito una tabella che mette a confronto i pro ed i contro dei due tipi di ricorso. A te l'ultima parola.

PRO CONTRO
Giudice di Pace 1) Spesso il Giudice lascia al minimo la sanzione (ma non è comunque una certezza...potrebbe aumentarla a sua completa discrezione).

2)I giudici di pace sono, in genere, molto più obiettivi dei prefetti.
1) Il ricorso può avere un costo sproporzionato rispetto alla sanzione (contributo unificato e marca da bollo)

2) La causa può durare molto tempo

3) E' un vero e proprio processo civile, con una o più udienze e quindi può essere complicato per chi non è avvocato.
Prefetto 1) Il procedimento non ha alcun costo

2) Se la decisione non è emessa entro 210 giorni o 180 giorni (a seconda dei casi) il ricorso è automaticamente vinto

3) Se la decisione non è notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, l'ordinanza è nulla

4) Contro la decisione del prefetto si può ricorrere presso il Giudice di Pace, quindi è come avere un grado di giudizio in più
1) Se il ricorso è rigettato, la sanzione è automaticamente raddoppiata

2) I prefetti sono in genere più inclini a sostenere le ragioni degli organi accertatori.


Commenti

Buonasera Avv.Mongiovì,
mi sono visto recapitare a casa un verbale di mancata comunicazione del trasgressore di 280€,senza però essera a conoscenza del verbale che mi indicasse la trasgressione e sopratutto contenente il formulario da compilare per il decurtamento dei punti.Recatomi alla posta dopo sei mesi(lavoro fuori regione)questa mi risponde che quel verbale,del quale sono venuto a conoscenza attraverso la multa avvenuta per non aver comunicato il trasgressore,sarebbe tornata al mittente.Vorrei fare ricorso al Giudice di Pace dimostrando di non aver pagato la multa perchè non ho ricevuto ne avvisi di giacenza ne ho potuto risp. al postino perchè provvisoriamente (per lavoro) fuori Regione e non avendo ricevuto quel verbale e non sapendo ne a cosa sia riferito,ne l'importo non ho potuto ne pagare ne comunicare il trasgressore e quindi non ritengo oportuno pagare 280€ per l mancata comunicazione;lei cosa mi consiglia?
La ringrazio per la sua attenzione.
Francesco

Deve verificare perchè il verbale è tornato indietro. Se si è trattato di una notifica a norma dell'art. 140 c.p.c. ed il verbale è stato spedito presso la sua residenza (quella risultate dai registri), ha poco da fare. Infatti, è onere di ogni cittadino rendersi reperibile. Cioè, ove necessario per viaggi di lavoro o di piacere, incaricare qualcuno del ritiro della propria posta. Se non lo si fa, se ne devono accettare le conseguenze.

Ovviamente se dalla lettura della relata di notifica, la stessa dovesse risultare comunmque irregolare può impugnare sia il primo che il secondo verbale, con ricorso al Giudice di pace.

Gentile Avv. Mongiovì,

intanto grazie per il suo sito che risulta utilissimo. Le volevo chiedere gentilmente un parere, per capire se il mio ricorso potrebbe avere successo. Mi è stata contestata una violazione a Pozzuoli ( NA ), mentre io ero chiaramente a casa mia in Lombardia. La targa riportata nel verbale corrisponde effettivamente alla mia. Tuttavia il verbale riporta anche che l'autovettura in questione era una CITROEN, senza specificare il modello, mentre la mia autovettura è una MAZDA. Pertanto a mio parere il verbale si contraddice e mi pare naturale che debba essere annullato, allegando io copia della carta di circolazione. Cosa ne pensa ?

Grazie in anticipo per la sua eventuale risposta

Michele

Da quello che racconta, ha ottime probabilità di successo.

Egregio Avvocato,
La ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherà.

Veniamo a noi, ho ricevuto una cartella esattoriale con la richiesta di pagamento di 2 multe ricevute nel comune di Milano, una nell'anno 2009 e una nell'anno 2010, per quella del 2009 mi contestano di essere passato nella zona ecopass senza aver pagato, mentre quella del 2010 mi contestano di non aver pagato e aver parcheggiao sulle strisce blu.

Io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione al mio indirizzo ne per posta semplice ne tramite raccomandata e di punto in bianco mi trovo questa cartella da pagare. Di seguito i dettagli dell'esecutività:

- multa 30-12-2009, reso esecutivo in data 12-07-2012
- multa 13-03-2012, reso esecutivo in data 23-08-2012

Posso far ricorso visto che non ho mai ricevuto nulla a riguardo, se si sarebbe meglio dal prefetto o dal giudice di pace?.

La ringrazio.

Cordiali saluti.
Luigi.

Si consiglia il ricorso al Giudice di Pace, trattandosi di cartella di pagamento.

Esimio avvocato,

La regione Calabria mi ha notificato un accertamento contestandomi di non aver pagato il bollo auto nel 2010.

L'autovettura è stata acquistata con gli ecoincentivi legge 296/2006. Immatricolata il 10.12.2007.

Secondo lei dovrei pagare?

La ringrazio Anticipatamente

Marco De Seta

Buongiorno Avvocato,

ho ricevuto in data 10/07/2013 due raccomandate con all'interno la stessa contravvenzione, stesso numero di verbale per entrambe le raccomandate, posso pagarne una sola, siccome il n° verbale è uguale?  , il controllo di versamento viene fatto anche sulle raccomandate che hanno inviato o solo sui numeri di verbale? 

 

Ringraziandola le Porgo

Cordiali Saluti

Se lei è sicuro al 100% che si tratta dello stesso identico verbale, paghi solo il primo. Il pagamento è generalmente riferito al numero di verbale, quindi non dovrebbe incorrere in problemi. Se in futuro dovesse ricevere atti di riscossione, avrebbe tutto il diritto di impugnarli opponendo l'avvenuto pagamento. Faccia comunque notare la cosa all'ente accertatore.

Buongiorno.

Ho parcheggiato l'auto in zona a divieto di transito. Giustamente mi è stata fatto una multa per divieto di sosta (40 euro). In più hanno fatto anche quella per divieto di circolazione (85 euro). Non mi risulta si possano fare multe "per deduzione". I veicoli per esempio possono essere "spinti" in zone a divieto di transito (per esempio i motorini). Condivide quanto sostengo? Se contesto solo una delle due infrazioni, devo pagare (entro i 10 giorni indicati nella contravvenzione) tutti i 125 euro?

Ringraziando cordialmente,

 

Roberto Turci

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.