Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Separazione e divorzio, cani, gatti ed altri animali domestici.



Separazione e divorzio con animali domestici.
Non è raro che la separazione personale tra i coniugi costringa quest’ultimi a confrontarsi non solo sull’affidamento ed il mantenimento dei figli, ma anche degli animali domestici.
Ed infatti in Italia quasi una famiglia su due vive con un animale domestico.
Da diversi anni in Parlamento risiede un disegno di legge che mira ad introdurre nel codice civile, l’art. 455-ter:“Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con il seguente testo:
“In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.”
Nelle more che il Legislatore affronti la questione, la giurisprudenza ha reso alcune interessanti pronunce.
Il Tribunale di Foggia ha statuito con un’ordinanza che “il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”.
Il Tribunale di Cremona con una sentenza del 2008 ha garantito ad entrambi i coniugi la gestione condivisa dell’animale, dividendo al 50% le spese per il mantenimento.
In senso contrario, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2.3.2011, ha dichiarato inammissibile la domanda volta all’assegnazione degli animali di casa in quanto l’ordinamento attualmente non prevede la possibilità di affidare o assegnare gli animali domestici, “né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa”.
Da ultimo, il Tribunale di Como, con la recente sentenza del 3.2.2016, ha omologato l’accordo con il quale i coniugi hanno concordato le modalità di gestione e cura dell’animale domestico.
La pronuncia è rilevante nella parte in cui afferma che le disposizioni con cui le parti concordano l’assegnazione ed il mantenimento dell’animale domestico non contrastano con l’ordine pubblico. Ed infatti – precisano i giudici – il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità dell’accordo con le norme cogenti e con l’ordine pubblico.
Ciò è chiaramente evincibile con riferimento alle statuizioni di natura economica atte a suddividere le spese per il mantenimento e la cura dell’animale domestico, alla pari di qualsiasi altra spesa familiare.
Nel caso degli animali domestici, i coniugi hanno inoltre un particolare interesse a preservare il rapporto d’attaccamento o di compagnia con l’animale, che non si esaurisce nell’interesse patrimoniale. Le disposizioni a tutela di tale interesse ricalcano impropriamente sul piano terminologico quelle generalmente adottate in tema di affidamento dei figli minori.
Tali pronunce si allineano con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel 2007, secondo cui “il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale di affezione, non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità (…)”.
Resta tuttavia da chiarire che in caso di conflitto tra i coniugi, il giudice della separazione non è, allo stato, tenuto ad occuparsi dell’affidamento dell’animale domestico (Tribunale di Milano, ordinanza del 2.3.2011).



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