Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Le commissioni tributarie



Il processo tributario è attualmente regolato dal d.lgs n. 546/92 e costituisce il mezzo attraverso il quale si decidono le controversie di natura tributaria, che insorgono tra il contribuente e gli organi che accertano e riscuotono i tributi.
La decisione di tali controversie è demandata ad una particolare categoria di Giudici speciali, organizzati in due gradi di giudizio.
Si tratta delle Commissioni Tributarie Provinciali, che giudicano in primo grado, e delle Commissioni Tributarie Regionali, che giudicano in secondo grado.
E' sempre fatto salvo, comunque, il giudizio di legittimità, dinanzi la Corte di Cassazione.
Come lo stesso nome suggerisce, le Commissioni Tributarie Provinciali sono presenti in ciascun capoluogo di provincia, mentre le Commissioni Tributarie Regionali sono istituite presso ciascun capoluogo di regione, salvo sezioni distaccate che, in presenza di specifici presupposti, possono essere istituite anche presso comuni che non sono capoluogo di regione.
Nel Trentino Alto Adige, in luogo delle Commissioni Tributarie Provinciali e della Commissione Tributaria Regionale, sono presenti una Commissione Tributaria di primo grado ed una Commissione Tributaria di secondo grado, in ciascuna delle due provincie di Trento e Bolzano.
Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 546/92 era istituita, a Roma, anche una Commissione Tributaria Centrale, con funzione di Giudice di terzo grado.
Il già citato decreto legge del 1992 ha soppresso il terzo grado di giudizio, e quindi anche la Commissione Tributaria Centrale, mantenendola però in vita per i giudizi pendenti fino al 1 gennaio 1996.
In seguito, nel 2008, con la legge finanziaria il legislatore ha suddiviso la Commissione Tributaria Centrale in 21 sezioni distaccate, istituite presso ogni capoluogo di regione (e di provincia autonoma) e ad essa ha riassegnato i giudizi pendenti.
Ogni commissione tributaria è divisa in sezioni. Ogni sezione è composta da un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici. Tuttavia, il collegio giudicante è composto da 3 giudici, tra cui il presidente della sezione o il vicepresidente. Pertanto, ogni sezione può dar vita a 2 collegi giudicanti.
I giudici tributari - nominati attraverso concorso che si svolge solo per titoli - sono onorari e non togati. Questo vuol dire che non sono legati da rapporto di pubblico impiego con lo Stato. Non sono, in altre parole, giudici di professione.



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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

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