Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 2 Sezione 4



Dpr 602/73 - Titolo 2 - Capo 2 - Sezione 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Artt. 76 - 85



Art.76
Espropriazione immobiliare (1).

1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto (2).
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (3).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 16 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall'articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall'articolo 3, comma 5, lettera c), numero 1), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e, da ultimo, dall'articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall' articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70e dall'articolo 3, comma 5, lettera c), numero 2), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Art.77
Iscrizione di ipoteca.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (1).
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2 , purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (2).
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (3) (4) (5).
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 (6).
(1) Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Comma inserito dall'articolo 3, comma 5, lettera d), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera h), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Per l'applicazione della disposizione di cui al presente comma vedi l'articolo 3, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(3) Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(4) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi l'articolo 3, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(5) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 maggio 2008, n. 4.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

Art.78
Avviso di vendita. (1)

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (2);
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo (3).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Lettera modificata dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera i), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art.79
Prezzo base e cauzione (1).

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , moltiplicato per tre (2).
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
(1) Articolo modificato dall'articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall'articolo 83, comma 24, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art.80
Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita. (1)

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione (2).
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene (3).
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso (4).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 1, lettera l), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera l), numero 3), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art.81
Secondo e terzo incanto.

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.82
Versamento del prezzo.

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.83
Progetto di distribuzione.

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.84
Distribuzione della somma ricavata.

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 9-bis, comma 20, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.85
Assegnazione dell'immobile allo Stato (1) (2).

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento (3) (4).
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (5).
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (6).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) A norma dell'articolo 30 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
(3) Comma modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera m), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre 2011, n. 281 (in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 46), in riferimento al testo anteriore la modifica apportata dal D.L. 69/2013, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto avesse avuto esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato avrebbe avuto luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche' per il prezzo base del terzo incanto.
(5) Comma modificato dall'articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(6) Comma modificato dall'articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

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