La prescrizione del bollo auto

A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì


Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03).

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